ATTIVITA’
PARLAMENTARE
Il Decreto sulle banche e in dirittura d’arrivo mentre la discussione sulla proposta di Legge sulla fecondazione assistita è stata rinviata al prossimo mese.
La proposta di Legge di modifiche costituzionali in materia di federalismo sta avviandosi al primo voto, ci vorranno almeno 4 passaggi parlamentari prima di diventare Legge costituzionale, dopo il “ritiro” da parte della Lega Nord della richiesta del cosiddetto “Parlamento Padano”.
La proposta di Legge in campo ambientale sicuramente ritornerà all’esame della Camera dei Deputati, per la terza volta, perché verrà di nuovo modificato il comma 32 che depenalizzazione i reati paesaggistici.
Mentre per i restanti provvedimenti legislativi quali: Giustizia, Pensioni, Gasparri, Par Condicio e Immunità Parlamentari si apre un periodo parlamentare molto caldo.
SISTEMA
RADIOTELEVISIVO
Gli emendamenti proposti al disegno di Legge “Gasparri” sono in discussione alle Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera dei Deputati.
Mentre il Decreto Legge il cosiddetto provvedimento “Salva Emilio Fede” è stato calenderizzato per i prossimo giorni presso la Commissione Lavori Pubblici del Senato.
ENERGIA
In Commissione Industria di Palazzo Madama è all’esame il Disegno di Legge in materia di riordino del Settore Energetico, sono numerosissimi gli emendamenti presentati al cosiddetto Disegno di Legge Marzano. Comunque, essendo stato di nuovo modificato, dovrà ritornare per l’ennesima volta all’esame di Montecetorio.
AZIENDE
IN CRISI
L’esame del provvedimento di Legge in materia di grandi aziende in crisi, all’esame della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati, dovrebbe terminare in questa settimana per poi andare all’esame dell’Aula di Montecitorio.
STATO
SOCIALE
Inizia in questi giorni, in Commissione Lavoro del Senato, l’esame degli oltre 700 emendamenti al Disegno di Legge, presentato dal Governo Berlusconi, sulle Pensioni. Questo è uno di quei provvedimenti a rischio verifica di maggioranza di governo.
RADIOGRAFIA
DI UNO SCEMPIO
Ecco
come crolla il sistema delle tutele paesistico - ambientali
L’approvazione del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici va a completare – insieme al condono edilizio, al silenzio - assenso per l’alienazione dei beni storico - artistici, al ruolo discutibile della Patrimonio Spa, e alla prossima approvazione della Legge Delega con depenalizzazione dei reati contro il paesaggio - quel quadro di smantellamento del sistema normativo, frutto di una elaborazione pluridecennale, a tutela del nostro patrimonio storico–artistico e paesaggistico.
Questa rinnovata concezione della gestione del patrimonio storico - artistico fa perno sull’esigenza di far cassa, e che allo scopo realizza un sistema che distingue tra beni di serie “A” (ad esempio il Colosseo) che godono di una piena tutela, e beni di serie “B”, meno famosi ma non meno importanti per le comunità nei cui territori sono situati, per i quali la alienabilità non solo è prevista sulla carta, quella del nuovo Codice Urbani, ma anche agevolata dalla spada di Damocle del silenzio-assenso previsto dal Decreto sul Condono edilizio.
A rendere ancora più grave la situazione è la sanatoria degli abusi edilizi (terzo condono edilizio in 10 anni) e la eventuale approvazione della normativa sulla depenalizzazione dei reati ai danni del paesaggio con cui si regalano agli ex abusivi parti importanti, anche demaniali, del nostro territorio premiandoli anche con la cancellazione del reato penale.
Se a questo scenario si aggiungono la soppressione del “potere di annullamento” da parte delle Soprintendenze delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle regioni o dagli Enti locali da parte della Soprintendenza e le modifiche introdotte recentemente alla VIA si ha un quadro veramente drammatico della concezione di questo Governo sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio
Passiamo ora ad esaminare i più
significati provvedimenti legislativi contro l’ambiente e il paesaggio
Il Controllo delle Soprintendenza
Ieri - L’articolo 151 del vecchio Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali (Decreto Legislativo n° 490/99) stabiliva che il Ministero dei Beni Culturali, tramite le Soprintendenze, aveva il potere di annullare, entro il termine di 60 giorni, le autorizzazioni paesistiche rilasciate dalle regioni o dagli enti locali.
Oggi - Il nuovo Testo Unico, all’articolo 146, cancella questo potere di controllo e lo sostituisce con un “parere”, da esprimersi entro 30 giorni, dal valore meramente consultivo. In pratica si azzera qualsiasi potere di controllo e di eventuale veto da parte del Ministero dei Beni Culturali.
Un esempio. Con la trasformazione del potere di annullamento da parte delle Soprintendenze in una sola espressione di un “parere” oggi si non potrebbero più realizzare demolizioni come quella del Fuenti, resa possibile solo grazie a quel potere di annullamento del quale il codice Urbani ha privato le Soprintendenze. Se domani una Regione darà parere favorevole alla costruzione di un edificio sul mare, il Ministero non avrà più alcun potere di revoca.
Beni di serie A e beni di serie B
Ieri - L’articolo 2 del vecchio Testo Unico sui Beni Culturali sottoponeva a tutela e definiva inalienabile un patrimonio costituito da tutti i beni mobili e immobili che presentavano un interesse artistico, storico archeologico.
Oggi - Il nuovo Testo Unico introduce (attraverso gli articoli 10, 12, 53, 55) il concetto che solo alcuni di questi beni appartengono di diritto al patrimonio inalienabile. Per tutti gli altri beni basterà richiedere l’autorizzazione del Ministero per poter vendere gli immobili.
Un esempio. Si inaugura in questo modo una stagione di beni storico artistici di serie A, come la Torre di Pisa o il Colosseo, ovviamente invendibili e sottoposti ad una tutela integrale, e beni di serie B, mettiamo la Galleria Colonna a Roma o quella Vittorio Emanuele di Milano, per i quali a seconda delle esigenze di cassa si potrà decidere quando e come vendere.
Il silenzio-assenso
Al potere di ‘certificazione’ del Patrimonio culturale affidato alle Soprintendenze viene inoltre posto un limite inquietante dal silenzio-assenso (introdotto dall’articolo 27 della Legge 326/03, il famigerato Decreto Omnibus sul Condono edilizio): la ricognizione dei beni non potrà spingersi oltre i 120 giorni dalla richiesta dal parere. Dopo di che, quello che è dentro è dentro, il resto potrà andare all’asta.
Depenalizzazione dei reati
paesaggistici
Attraverso l’introduzione del comma 32 del Disegno di Legge in materia di “Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale” viene eroso il sistema di sanzioni penali che colpisce chi realizza costruzioni abusive in aree vincolate (ad esempio vincoli paesistici). “Per i lavori compiuti in assenza o difformità dall’autorizzazione – così recita la norma - […] l’accertamento di compatibilità paesistica […] comporta l’estinzione del reato”. In soldoni il comma 32, salva l’esile difesa rappresentata dall’accertamento di compatibilità, rappresenta un nuovo condono parallelo e peggiore di quello edilizio e proprio nelle aree che, essendo vincolate, presentano il massimo valore estetico/ambientale. Per di più, viene soppressa la norma che escludeva la sanatoria per le opere che avessero comportato aumenti di superfici o volumi.
Un esempio. Mettiamo un albergo costruito abusivamente in un’area vincolata – torna ancora una volta utile il caso Fuenti – che avesse ottenuto, da un Comune compiacente, la compatibilità paesistica, sarebbe di fatto legale, non potendo più, grazie al Codice Urbani, la Soprintendenza porre il proprio veto.
Condono Edilizio
Con buona pace del titolo - “Misure per la riqualificazione ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell'abusivismo edilizio, ecc”. - quello varato dal governo Berlusconi è un condono edilizio tombale.
Saranno sanati gli abusi in ogni parte del territorio, comprese le aree protette e quelle demaniali.
Prima di addentrarci nella descrizione dei punti salienti del provvedimento, è necessario sottolineare come il condono/sanatoria contenuto nel Decreto Legge 269/2003, accompagnato dal combinato disposto della verifica generalizzata sulla sussistenza dei vincoli artistici, storici, archeologici sul patrimonio immobiliare pubblico, configuri un meccanismo micidiale, finalizzato al progressivo depauperamento del patrimonio pubblico - anche se vincolato - e in un’amnistia a pagamento, intollerabile in uno stato civile che abbia nella buona amministrazione e nel rispetto della legalità i suoi elementi caratterizzanti.
E’ eticamente ed economicamente insostenibile erodere il patrimonio comune del Paese, costituito dai beni culturali, artistici e archeologi e dai beni territoriali e paesaggistici ancora integri, con misure economiche rocambolesche e dai risultati incerti, rivedendo forzosamente i vincoli sugli immobili, provando a mettere in vendita i beni e le aree demaniali e dando una patente di rispettabilità a chi ha commesso, o sta commettendo anche in questi giorni, illeciti penali, distruggendo il patrimonio pubblico, con buona pace di chi rispetta la regole.
Inoltre sui Comuni, che dovrebbero gestire amministrativamente l’intera operazione, graverebbero in maniera intollerabile la gestione delle pratiche e le complesse operazioni di controllo e verifica amministrativa, ma anche e soprattutto, le pesanti ricadute economiche derivate dal dover far fronte all’onere delle urbanizzazioni primarie e secondarie.
RIORDINO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
La riforma del Corpo Forestale dello Stato, dopo il voto della Camera dei Deputati, è Legge.
La nuova riforma del Corpo prevede che lo stesso rimanga corpo unitario dello Stato, e non sia frammentato presso le regioni.
Pertanto il Corpo Forestale rimane alle dipendenze del Ministero delle Politiche Agricole, fatta salva la dipendenza strutturale dal Ministero dell’Interno, per quanto riguarda la tutela dell’ordine pubblico e la protezione civile.
Viene ribadita la collaborazione del Corpo Forestale con il Ministero dell’Ambiente in materia di: tutela del patrimonio ambientale, repressione del commercio internazionale di specie rare, sorveglianza delle aree protette, controllo delle acque e dei rifiuti, monitoraggio e prevenzione del dissesto idrogeologico e prevenzione e repressione del fenomeno dell’abusivismo edilizio.
Il Corpo Forestale dello Stato potrà stipulare con le Regioni accordi specifici per l’affidamento dei compiti attinenti gli Enti territoriali.
Mentre la gestione delle Riserve
Naturali Statali interne o ricadenti in parte nei Parchi nazionali, “Battaglia
Storica” di Legambiente ma ancora di più dell’Ufficio Aree Protette e
Territorio, viene definitivamente affidata all’Ente Parco nazionale.