Beni culturali.Dichiarazione di interesse culturale
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Consiglio di Stato Sez. VI n. 359 del 17 gennaio 2025
Beni culturali.Dichiarazione di interesse culturale
Il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse (c.d. vincolo) culturale è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche “caratterizzati da ampi margini di opinabilità”. Ne consegue che l'apprezzamento compiuto dall'amministrazione preposta alla tutela - da esercitarsi in rapporto al principio fondamentale dell'art. 9 Cost. - è sindacabile, in sede giudiziale, sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche; sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile; in altri termini, la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, tale da giustificare l'imposizione del relativo vincolo ai sensi degli artt. 13, comma 1, e 10, comma 3, lett. a), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è prerogativa dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta e quindi soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato; quindi, nel caso della tutela di beni culturali la valutazione dell'interesse culturale presenta una particolare configurazione legata alla peculiarità del potere attribuito all'amministrazione nelle materie in questione, nel cui esercizio occorre tener conto non soltanto dei vari interessi, pubblici e privati, che possono venire in rilievo nella valutazione, ma altresì di una serie di profili tecnici - cd. fatti complessi - relativi agli aspetti storici ed architettonici del bene. La valutazione dell'amministrazione è, dunque, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando presenti profili di illegittimità ed irrazionalità di tale evidenza da far emergere l'inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta da valutarsi nella sua portata complessiva. Ne consegue che la logica conseguenza è che, in presenza di valutazioni di interesse storico-artistico fondate su una pluralità di indici rivelatori, non è sufficiente che alcuni soltanto di essi palesino aspetti di particolare opinabilità per infirmare nel complesso la validità delle conclusioni raggiunte, ma è necessario che la sommatoria delle lacune individuate risulti di tale pregnanza da compromettere nel suo complesso l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo competente.
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Ambiente in genere. Accesso ad informazioni ambientali
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 179 del 13 gennaio 2015
Ambiente in genere. Accesso ad informazioni ambientali
E' legittimo il diniego opposto ad un'istanza di accesso ad informazioni ambientali, ove dall'istanza stessa emerga che l'interesse che si intende far valere non è un interesse ambientale e che lo scopo del richiedente è quello di acquisire dati commerciali riguardanti un operatore concorrente
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Rumore.Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica
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Consiglio di Stato Sez. V n. 240 del 14 gennaio 2025
Rumore.Ordine di chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica
La possibilità per l’amministrazione di ordinare la chiusura anticipata di un pubblico esercizio per ragioni legate alla tutela della quiete pubblica trova fondamento nell’art. 9 Tulps, a mente del quale “oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”: invero, poiché le situazioni di conflitto con il pubblico interesse, laddove siano coinvolte delle autorizzazioni di polizia, possono anche essere territorialmente o temporalmente circoscritte (in particolare, all’area o al periodo in cui si colloca il fenomeno da eliminare), la modifica dell'orario di apertura di un singolo esercizio è adeguata a rimuovere l’occasione delle condotte moleste per la quiete pubblica (nella specie, i rumorosi assembramenti nelle prospicienze del detto locale), a nulla rilevando – ai fini della legittimità del provvedimento – la circostanza che i fatti lesivi dell’interesse pubblico tutelato fossero o meno imputabili all’esercente del locale o a terzi (non avendo la misura adottata carattere sanzionatorio, bensì preventivo).
Urbanistica.Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto
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Cass. Sez. III n. 4146 del 31 gennaio 2025 (UP 17 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Ceccanti
Urbanistica.Obblighi di preavviso scritto dell'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto
Gli obblighi, sanciti dall'art. 93, commi 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell'intenzione di procedere all'esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall'art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori, prevista dall'articolo del medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l'ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell'intervento e disponga del relativo progetto
Ambiente in genere.Potere di ordinanza e tutela dell'ambiente
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Consiglio di Stato Sez. V n. 266 del 15 gennaio 2025
Ambiente in genere.Potere di ordinanza e tutela dell'ambiente
L’art. 54, comma 4, del TUEL attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare ‘con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana’. Tale potere è riconosciuto anche per la necessità di intervenire, come nel caso in esame, in determinate materie quali la sanità e l’igiene. L’art. 54 del T.U.E.L., come riformato dall’art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, prevede al comma 4 bis, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in tutte le situazioni in cui si può creare un pregiudizio o un turbamento alla ‘vivibilità cittadina’, e legittima, in via astratta, l’adozione di provvedimenti sindacali straordinari ai fini della loro repressione. Il Sindaco, come rappresentante della comunità locale, al tradizionale potere di ordinanza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ha il potere di adottare provvedimenti urgenti extra ordinem a fronte di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
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Rifiuti.Combustione di residui vegetali
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Cass. Sez. III n. 4148 del 31 gennaio 2025 (UP 18 dic 2024)
Pres. Ramacci Rel. Corbetta Ric. Masella
Rifiuti.Combustione di residui vegetali
Integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la combustione di residui vegetali effettuata senza titolo abilitativo nel luogo di produzione oppure di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, se commessa al di fuori delle condizioni previste dall'articolo 182, comma 6-bis, primo e secondo periodo.
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