Rifiuti.End of Waste e le sfide interpretative
End of Waste e le sfide interpretative: quando l’obiettivo europeo di trasformare il rifiuto in bene si scontra con la complessità giuridica
di Alessandro AMATO e Ilaria Alessia RUTIGLIANO
Beni ambientali.Realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e tutela del paesaggio
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7601 del 30 settembre 2025
Beni ambientali.Realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e tutela del paesaggio
Per la realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, con particolare riferimento al versante vincolistico e paesaggistico, sul piano procedurale, il legislatore ha previsto l’unificazione dei vari iter amministrativi e l'acquisizione delle posizioni degli enti preposti in un'unica sede, quella della conferenza di servizi. Anche in questo contesto può menzionarsi un ulteriore accentramento geografico delle valutazioni paesaggistiche: l’art. 29 d.l. 77/2021, conv. in l. 108/2021, ha difatti istituito la Soprintendenza speciale per il PNRR, presso il Ministero della cultura, per esercitare – in luogo degli uffici decentrati della ordinaria Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio – le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici, il tutto al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi medesimi; ebbene, è detta Soprintendenza, allocata a livello centrale, a essere competente a giudicare la compatibilità paesaggistica delle varie infrastrutture di rete funzionali all'attuazione del Piano Italia 5G, incluso nel PNRR. Sul fronte pianificatorio, si deve evitare che la tutela del paesaggio trasmodi in generalizzate preclusioni alla realizzazione delle infrastrutture sui territori comunali; pertanto, la fissazione di vincoli paesaggistici deve essere incasellata negli strumenti ordinari di pianificazione e non nei regolamenti comunali di insediamento degli impianti di comunicazione (cfr. art. 8, comma 6, l. 36/2001).Il rispetto degli ambiti di tutela paesaggistica emerge altresì dallo stesso dato normativo. Infatti, lo stesso art. 43, comma 5 d.lgs. 259 cit. fa salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42 cit.; da ciò si desume che il favor assicurato alla diffusione delle infrastrutture di rete per la comunicazione, pur comportando una compressione dei poteri urbanistici conformativi ordinariamente spettanti ai comuni, non consente di derogare alla disciplina posta a tutela di interessi differenziati, in quanto espressione dei principi fondamentali della Costituzione, né tantomeno consente la compressione di interessi paesaggistici presidiati da idonei vincoli, dovendo l'autorità preposta ad essi verificare, secondo il regime dell'eventuale vincolo e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, se i valori tutelati possono essere comunque preservati nonostante la realizzazione dell'opera, eventualmente sottoposta a particolari prescrizioni. Di conseguenza, è errato leggere l'impianto normativo nel senso che le infrastrutture di telecomunicazione siano oramai una componente necessaria del paesaggio e non possano essere più percepibili come un disturbo alla sua fruizione estetica: queste affermazioni, infatti, priverebbero l'autorità preposta al paesaggio del potere tecnico-discrezionale di valutare in concreto l'incidenza dell'intervento sui valori tutelati, tenendo conto delle caratteristiche specifiche sia dell'opera che del contesto in cui questa si inserisce.
Rumore.Quiete pubblica e legge Cartabia. E la Cassazione?
Quiete pubblica e legge Cartabia. E la Cassazione?
di Gianfranco AMENDOLA
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Urbanistica.Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7745 del 3 ottobre 2025
Urbanistica.Permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica
In presenza di un vincolo paesaggistico, il rilascio del permesso di costruire per opere edilizie è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, che è un atto però distinto dal permesso di costruire seppur necessario. La mancata acquisizione dei pareri necessari rende, tuttavia, il permesso di costruire non invalido bensì inefficace, stante l’autonomia strutturale e funzionale dei due provvedimenti edilizio-urbanistico e paesaggistico), impedendo l'inizio dei lavori finché non si ottiene l'autorizzazione paesaggistica. Allo stesso modo, la ravvisata incompatibilità urbanistica supporta in autonomia il diniego del titolo edilizio riposando su ragioni tecniche, giuridiche e fattuali distinte e separate rispetto alla valutazione prettamente paesaggistica di competenza di altra autorità. In linea di principio, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su diversi piani, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Più in particolare, l’autorizzazione paesaggistica ed il titolo edilizio rispondono ad interessi pubblici distinti e tipizzati: l’uno valuta, in forza d’apprezzamento tecnico discrezionale, la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto, mentre l’altro, con autonoma e specifica istruttoria, accerta la conformità urbanistico-edilizia del manufatto. Il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non coincide, dunque, con la disciplina urbanistico- edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo specifico vincolo.
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Acque.Acque meteoriche da dilavamento
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Cass. Sez. III n. 33646 del 13 ottobre 2025 (CC 25 set 2025)
Pres. Ramacci Rel. Giorgianni Ric. Bernieri
Acque.Acque meteoriche da dilavamento
Le acque meteoriche da dilavamento sono, infatti, costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Urbanistica.Opere aventi carattere precario
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7589 del 29 settembre 2025
Urbanistica.Opere aventi carattere precario
Le opere aventi carattere precario devono essere funzionali a soddisfare una esigenza temporanea destinata a cessare nel tempo, entro cui si realizza l'interesse finale che la medesima era destinata a realizzare; di conseguenza la natura precaria dell'opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione assegnatagli dal costruttore, ma rileva la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio. Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiali utilizzati per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell'opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata. Quindi sono irrilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e l’agevole amovibilità, e l’opera deve essere destinata ad una sollecita eliminazione alla cessazione dell’uso. Inoltre, la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. In sostanza, la precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre un idoneo titolo edilizio, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo, o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale. Da siffatti rilievi consegue che deve essere ribadito il principio, in più occasioni enunciato dalla giurisprudenza di settore che gli artt. 3 e 10 del d.P.R. n. 380 del 2001 escludono il rilascio del permesso di costruire solo ed esclusivamente per gli interventi edilizi caratterizzati dalla contingenza e precarietà
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