Rifiuti.Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici
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Cass. Sez. III n. 32523 del 1 ottobre 2025 (UP 26 set 2025)
Pres. Di Nicola Est. Gai Ric. Mottola
Rifiuti.Sversamento sul terreno di effluenti zootecnici
Configura la contravvenzione di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 l'aver fatto defluire effluenti zootecnici provenienti dai paddock di stabulazione di capi bufalini privi di idonei sistemi di raccolta e regimentazione nel terreno circostante e l'aver depositato direttamente sul suolo letame proveniente dall'allevamento.
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Urbanistica.Caratteristiche del centro commerciale
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Consiglio di Stato Sez. IV n. 7400 del 19 settembre 2025
Urbanistica.Caratteristiche del centro commerciale
Gli elementi circostanziati per potersi comprovare che attività commerciali esercitate in distinti edifici o parti di edificio configurino un “centro commerciale” sono i seguenti: è necessario che le strutture siano direttamente collegate fra loro; i percorsi devono collegare direttamente le strutture, non il più ampio lotto ove queste insistono; deve esservi la presenza di servizi all’utenza e, generale, di spazi pertinenziali (in primis parcheggi, ma anche, ad esempio, aree per bambini) indistintamente fruibili dalla clientela di tutte le strutture, regolati, gestiti e manutenuti unitariamente; deve sussistere una policy di gestione accentrata ed unitaria, con riferimento tanto alle relazioni contrattuali con terze parti (utenze, servizi di pulizia e guardianaggio, selezione del personale), quanto alla promozione commerciale, operata unitariamente a favore dell’intera struttura complessa, peraltro solitamente caratterizzata da un nome commerciale autonomo e distinto da quelli dei singoli esercizi ivi allocati.
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Urbanistica.Strutture alberghiere e vincolo di destinazione d'uso
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Corte costituzionale n. 143 del 7 ottobre 2025
Oggetto: Edilizia e urbanistica - Turismo - Disciplina urbanistica degli alberghi - Norme della Regione Liguria - Proprietari degli immobili soggetti al vincolo di destinazione d’uso ad albergo - Previsione che costoro possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo per sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, a causa dell’impossibilità oggettiva a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile per sussistenza di vincoli di diversa natura o a causa della collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell'attività alberghiera - Previsione che omette di stabilire come condizione sufficiente ai fini della rimozione del vincolo quella della insostenibilità economica dell’attività - Denunciata compressione della libertà imprenditoriale poiché, qualora la prosecuzione dell’attività non sia più compatibile con lo scopo di conseguimento del profitto, il titolare si troverebbe di fronte all’alternativa tra chiudere l’attività produttiva in perdita o cedere il compendio produttivo
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Rifiuti.Decreto Terra dei Fuochi coorinato con la legge di conversione
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Testo “coordinato” delle disposizioni di interesse penalistico modificate con Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 come modificato con legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e per la bonifica dell’area denominata terra dei fuochi nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (le modifiche a suo tempo adottate in sede di D.L. sono in neretto corsivo, quelle poi modificate in sede di conversione, in neretto semplice).
di Giancarlo BONOCORE
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Alimenti.Frode in commercio
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Cass. Sez. III n. 32260 del 30 settembre 2025 (UP 10 set 2025)
Pres. Di Nicola Est. Noviello Ric. Sorrentino
Alimenti.Frode in commercio
Nella frode in commercio il bene giuridico tutelato è la pubblica funzione dello Stato di assicurare l'onesto svolgimento del commercio e non gli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti; da ciò consegue che, anche per il perfezionamento del reato, non necessita l'identificazione dei soggetti passivi e che la tolleranza o il consenso degli stessi non discrimina, trattandosi di diritto indisponibile. Da qui la correttezza della motivazione del giudice del merito censurata, laddove ai fini della configurazione del reato ha sottolineato come l'uso della locuzione "tipo Parma" abbia costituito quell'inganno decettivo nei confronti dell'acquirente, a prescindere dalla sua richiesta, necessario e sufficiente ai fini in esame.
Urbanistica.Limiti alla procedura di fiscalizzazione di cui all'art. 38 TUE
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Consiglio di Stato Sez. II n. 7413 del 19 settembre 2025
Urbanistica.Limiti alla procedura di fiscalizzazione di cui all'art. 38 TUE
Nell’ambito delle conseguenze agli illeciti edilizi, deve rilevarsi come l’impossibilità di riduzione in pristino non possa che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l’art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si presterebbe a letture strumentali, consentendo sanatorie ‘ex officio' di abusi attraverso lo strumento dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio originario. La riduzione in pristino, pertanto, deve risultare impraticabile alla luce di una valutazione tecnica e non di una ponderazione dei vari interessi in gioco. La natura dell’impossibilità, in quanto riferita ad aspetti di ordine tecnico-costruttivo, esclude che essa possa essere rinvenuta nella temporanea indisponibilità dell'ente alla demolizione di ufficio (per ragioni finanziarie o altro), tenuto altresì conto della acquisizione conseguente all’inottemperanza alla disposta demolizione. Né essa può essere ravvisata nella circostanza che, per effetto della demolizione, si provocherebbe danno o pregiudizio alla restante costruzione di proprietà dell’autore dell’illecito (preesistente o legittimamente assentita) o a quella di terzi. Difatti, la commissione dell’illecito non esclude, per principio generale, che l’autore si faccia carico di tutte le conseguenze della propria condotta, ivi compresi i pregiudizi arrecati alla sua stessa res (o a quella altrui) per effetto della doverosa attività di restituzione in pristino. Posto che risulta difficile ipotizzare una attività di demolizione che non comporti danni o pregiudizi, anche minimi, alla costruzione preesistente o legittimamente assentita (mentre nel caso di immobile totalmente abusivo è, in linea di massima, da escludere l’impossibilità di demolizione), rinvenire l’impossibilità di demolizione nel mero danno così arrecato finisce per costituire, in pratica, un sostanziale aggiramento della regola che vede nella riduzione in pristino la ordinaria sanzione dell'abuso edilizio, così finendo con il “legittimare” un abuso e, tramite la fiscalizzazione - costituire, anche in questo caso, una sorta di “condono a titolo oneroso”. L’impossibilità di restituzione in pristino deve, quindi, essere individuata nei soli (eventuali) casi in cui la demolizione risulti tecnicamente impossibile (e ciò - si ribadisce - è difficile che riguardi immobili totalmente abusivi), ovvero laddove la stessa esponga a pericolo, non altrimenti ovviabile, la pubblica o privata incolumità; ovvero ancora nei casi in cui la demolizione comporti danni ingenti a terzi ed il risarcimento di questi risulti eccessivamente oneroso (argomentando dall’art. 2058 cod. civ.)
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- Urbanistica.Piano regolatore e strumento attuativo
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