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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2006
Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Gazzetta Ufficiale N. 119 del 24 Maggio 2006

 

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto in particolare l'art. 14, terzo comma, del predetto testo
unico che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte
dello Stato e della provincia autonoma di Trento prevedendo che tale
utilizzazione, nell'ambito delle rispettive competenze, ha luogo
sulla base di un piano generale stabilito d'intesa tra i
rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito
comitato;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381, concernente «Norme di attuazione dello Statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere
pubbliche», che disciplina le procedure per l'adozione di detto piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche prevedendo, in
particolare:
- che il progetto di piano e' predisposto e adottato in seno ad
un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e
tre rappresentanti della provincia;
- che il progetto di piano adottato dal comitato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale
della regione;
- che i comuni e i soggetti interessati possono presentare
osservazioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
- che il piano e' definitivamente deliberato dal comitato e reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta,
conforme all'intesa raggiunta in seno al comitato medesimo, del
Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta
provinciale;
- che il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione;
Visto, l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, come modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di
demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi
derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di
energia elettrica), che dispone che detto Piano generale vale anche,
per il territorio provinciale, quale piano di bacino di rilievo
nazionale e che in tal senso il Ministro dei lavori pubblici, nella
sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle autorita'
di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia
assicurino, mediante apposite intese, il coordinamento e
l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle
rispettive attribuzioni;
Visto il capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 aprile 2001, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'esercizio
delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in
precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 6-7 novembre 2001,
n. 353, che ha dichiarato incostituzionale il seguente periodo del
citato art. 5: «Ai fini della definizione della predetta intesa il
Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle
autorita' di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura,
attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione
degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui
territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale» e
motivando tale decisione in considerazione del fatto che «le esigenze
di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad
apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate,
nell'unitarieta' della pianificazione del bacino di rilievo
nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno
degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parita'
d'intervento di tutte le regioni e province autonome interessate, in
un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi
soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano
costituzionale»;
Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione
del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche relativo
alla provincia autonoma di Trento con i piani di bacino di rilievo
nazionale», sottoscritto nell'agosto 2002 dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e dai presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano e delle regioni Lombardia e del
Veneto, che disciplina le procedure partecipative in attuazione della
citata sentenza della Corte costituzionale;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
18 luglio 2003 e la deliberazione della giunta provinciale di Trento
del 27 settembre 2002, n. 2315, con i quali sono stati nominati
rispettivamente i rappresentanti statali e quelli provinciali in seno
al Comitato paritetico di cui al citato art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 381 del 1974;
Visto il progetto di piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche relativo al territorio della provincia autonoma di Trento,
adottato da detto Comitato paritetico con deliberazione del
24 settembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 243 del 15 ottobre 2004 e nel Bollettino ufficiale
della regione n. 42 del 19 ottobre 2004;
Viste le modifiche a detto progetto di piano che lo stesso Comitato
di intesa ha approvato con deliberazione del 29 settembre 2005 sulla
base delle determinazioni assunte in ordine alle osservazioni
presentate ai sensi dell'art. 8, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Visto il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
relativo al territorio della provincia autonoma di Trento che lo
stesso Comitato ha poi definitivamente deliberato il successivo
22 dicembre 2005;
Vista la proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della
provincia autonoma di Trento;
Decreta:

Art. 1.
E' reso esecutivo, a norma dell'art. 8, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, il piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche relativo al
territorio della provincia autonoma di Trento, come definitivamente
deliberato dall'apposito Comitato costituito ai sensi dello stesso
art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974, n. 381.

Art. 2.
Le norme di attuazione di detto piano (parte VII del documento)
saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel
Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, mentre il
testo integrale dello stesso (suddiviso in otto parti con relativi
allegati grafici) sara' depositato in visione per chiunque vi abbia
interesse, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio - Direzione generale qualita' della vita, e presso la
provincia autonoma di Trento - Dipartimento protezione civile e
tutela del territorio.

Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2006

CIAMPI
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio

Allegato

Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Il presente piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche (PGUAP) e' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e degli articoli 5 e
8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381
(Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche),
come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999,
n. 463.
2. Il piano generale e' diretto a programmare l'utilizzazione delle
acque per i diversi usi e contiene le linee fondamentali per una
sistematica regolazione dei corsi d'acqua, con particolare riguardo
alle esigenze di difesa del suolo, e per la tutela delle risorse
idriche.
3. Il piano generale concorre a garantire il governo funzionalmente
unitario dei bacini idrografici di rilievo nazionale nei quali ricade
il territorio provinciale. Esso tiene luogo dei piani di bacino di
rilievo nazionale previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e di
qualsiasi altro piano stralcio degli stessi, ivi compresi quelli
prescritti da leggi speciali dello Stato.
4. Le specifiche forme di raccordo tra la provincia autonoma di
Trento, la provincia autonoma di Bolzano, le regioni Veneto e
Lombardia e le Autorita' di bacino interessate sono definite dalle
presenti norme di attuazione e dagli elaborati del piano.
Art. 2.
Effetti del piano
1. Ferme restando le competenze riservate alla provincia autonoma
di Trento dallo statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, il piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali
devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento
alle materie indicate dall'art. 17, comma 4, della legge n. 183 del
1989, nonche' con riguardo alla tutela dal rischio idrogeologico e
alle misure di prevenzione per le aree a rischio.
2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal piano generale
hanno in ogni caso effetto immediato, qualora siano piu' restrittivi
rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti
piani o programmi provinciali ovvero qualora si configurino come
vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche in
relazione al piano urbanistico provinciale ed ai piani urbanistici ad
esso subordinati, nonche' con riferimento ai piani e ai programmi
degli enti locali.
4. I provvedimenti indicati dall'art. 3, commi da 3 a 8, producono
gli effetti previsti dal presente articolo.
5. Il presente piano sostituisce ogni altra disposizione e
indicazione, anche cartografica, contenuta nei piani e nei
provvedimenti adottati o approvati dalle Autorita' di bacino di
interesse nazionale, eventualmente applicabili nel territorio
provinciale fino alla data di entrata in vigore del presente piano.
Art. 3.
Modifiche e integrazioni del piano
1. Ai fini delle successive modifiche sostanziali del piano
generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o per
l'approvazione di eventuali piani stralcio del piano medesimo, si
osservano le indicazioni procedimentali stabilite dal protocollo
d'intesa, datato agosto 2002, sottoscritto dal Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e dai presidenti delle province
autonome e regioni interessate, in attuazione degli articoli 5 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e in
conformita' alla sentenza della Corte costituzionale 6-7 novembre
2001, n. 353.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresi' qualora si
renda necessario integrare il piano generale, al fine di conformarne
i contenuti alle indicazioni della legislazione statale e
comunitaria.
3. La provincia puo' apportare modificazioni e integrazioni al
piano generale o ai relativi piani stralcio, in osservanza delle
procedure semplificate di cui ai commi da 4 a 8, qualora ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le modificazioni e le integrazioni non siano in contrasto con
l'impianto e il disegno complessivi del piano e non comportino
variazioni significative al governo funzionalmente unitario o
all'assetto dei bacini idrografici di rilievo nazionale;
b) le modificazioni e le integrazioni presentino importanti
ripercussioni chiaramente individuabili al di fuori del territorio
provinciale o riguardino le norme di piano.
4. Per le finalita' del comma 3, la provincia convoca
preventivamente apposita conferenza di servizi alla quale partecipano
un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, di ciascuna Autorita' di bacino territorialmente
interessata e delle regioni Veneto e Lombardia nonche' della
provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. La conferenza
valuta se ricorrono le condizioni di cui al comma 3 ed esprime il
proprio parere tecnico sulla proposta di modifica o integrazione del
piano.
5. La provincia provvede all'approvazione dei provvedimenti di cui
al comma 3, qualora la conferenza si esprima favorevolmente
all'unanimita' dei presenti.
6. La procedura semplificata di cui ai commi 3, 4 e 5 si applica
anche per le modificazioni e le integrazioni delle norme di
attuazione del piano generale o dei relativi piani stralcio, anche al
fine di conformarne i contenuti alle disposizioni comunitarie e
statali che intervengano successivamente.
7. Qualora non ricorra la condizione indicata al comma 3,
lettera b), la provincia trasmette le modificazioni e le integrazioni
del piano generale e dei relativi piani stralcio, alla provincia
autonoma di Bolzano, alle regioni e alle Autorita' di bacino
interessate per bacino idrografico di rilievo nazionale. Qualora
nessuna di esse esprima dissenso motivato entro i successivi trenta
giorni la provincia procede alla loro approvazione prescindendo dalle
modalita' procedurali previste dai commi 4, 5 e 6.
8. Le deliberazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dei
commi da 3 a 7 sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige ed entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nel Bollettino ufficiale.
9. Fatto salvo quanto specificatamente disposto dalle norme di
attuazione del presente piano, per la realizzazione degli interventi
e delle misure di attuazione del presente piano e dei relativi piani
stralcio resta ferma l'applicazione della normativa provinciale, in
ragione delle competenze legislative riservate alla provincia
autonoma di Trento dallo Statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione.
10. La disciplina stabilita dai commi precedenti non si applica ai
fini dell'adeguamento del piano provinciale di risanamento delle
acque ai principi stabiliti dall'art. 44 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152. In tal caso resta fermo quanto stabilito
dall'art. 55, comma 5, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1
o dalla legislazione provinciale che sara' successivamente emanata
nella corrispondente materia.
11. La provincia approva il piano previsto dal comma 10 in coerenza
con il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche o con
i relativi piani stralcio, tenuto conto dei pareri delle Autorita' di
bacino di rilievo nazionale territorialmente interessate. Le
autorita' di bacino si pronunciano entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta della provincia; decorso tale termine, la
provincia provvede in ogni caso alla conclusione del procedimento
anche in assenza dei pareri richiesti.
12. Resta fermo quanto previsto dall'art. 38, comma 5.
Capo II
Bilancio idrico
Art. 4.
Equilibrio del bilancio idrico
1. L'uso delle risorse idriche, sia superficiali che sotterranee,
nonche' lo svolgimento delle attivita' che si ripercuotono,
direttamente o indirettamente, sulle acque devono garantire che non
sia pregiudicato un equilibrato rapporto tra il regime qualitativo e
quello quantitativo delle risorse idriche.
2. Il bilancio idrico e' diretto, in particolare, ad assicurare
l'equilibrio tra la disponibilita' di risorse reperibili o attivabili
nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel
rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dagli articoli 1 e 2
della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse
idriche) e tenendo comunque conto dell'equilibrio tra la
disponibilita' e i fabbisogni valutato complessivamente a scala di
bacino di rilievo nazionale. Esso e' definito in funzione della
capacita' di sostenere ecosistemi acquatici articolati e di
assicurare la presenza durevole di riserve idriche di elevata
qualita', omogeneamente distribuite sul territorio.
3. Il presente piano indica misure volte ad assicurare l'equilibrio
del bilancio idrico, tenendo conto dei fabbisogni, delle
disponibilita', del minimo deflusso necessario alla vita dei fiumi,
delle capacita' di ravvenamento della falda e delle destinazioni
d'uso delle risorse compatibili con le loro caratteristiche
qualitative e quantitative.
4. L'equilibrio del bilancio idrico e' finalizzato alla tutela
quantitativa e qualitativa della risorsa, in modo da consentire un
consumo idrico sostenibile e da concorrere al raggiungimento degli
obiettivi di qualita' ambientale definiti dal piano provinciale di
cui all'art. 3, comma 10.
5. L'elaborazione dei bilanci idrici per i corpi idrici
superficiali e sotterranei ha lo scopo di costituire uno strumento
analitico per:
a) la valutazione della disponibilita' delle risorse idriche, al
netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi
acquatici, e della compatibilita' con gli usi delle acque;
b) l'analisi e la comprensione delle interazioni con lo stato di
qualita' dei corpi idrici;
c) lo sviluppo di scenari di gestione delle risorse idriche
compatibili con la tutela qualitativa e quantitativa.
Art. 5.
Bilancio idrico
1. Per le finalita' dell'art. 4, la provincia redige e aggiorna
periodicamente la proposta di bilancio idrico per aree omogenee e,
sulla base di queste, per l'intero territorio provinciale,
correlandone le indicazioni con quelle derivanti dalle azioni di
monitoraggio della qualita' delle acque superficiali e sotterranee.
2. Al fine di definire il bilancio idrico, la provincia procede
alla valutazione:
a) della portata disponibile alla fonte o alle fonti di
approvvigionamento, al netto delle risorse necessarie alla
conservazione degli ecosistemi acquatici;
b) delle portate prelevate dai corpi idrici superficiali e
sotterranei e delle risorse idriche derivanti dal riutilizzo delle
acque reflue, comeregolamentato dal decreto ministeriale n. 185/2003;
c) dei fabbisogni nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 5 della legge n. 36 del 1994;
d) degli squilibri in atto sulla qualita' delle risorse idriche;
e) delle esigenze idriche e delle eventuali ripercussioni sulle
risorse idriche poste a valle.
3. Ai fini della definizione del bilancio idrico, le strutture
organizzative provinciali e le autorita' di bacino interessate
assicurano reciprocamente la disponibilita', il trasferimento e il
costante aggiornamento dei dati in loro possesso nell'ambito dei
propri sistemi informativi.
4. Il bilancio idrico e i relativi aggiornamenti sono adottati con
deliberazione della giunta provinciale e trasmessi alle autorita' di
bacino territorialmente interessate, alle regioni Veneto e Lombardia
nonche' alla provincia autonoma di Bolzano, in quanto interessate. Il
bilancio idrico, individuato in prima stesura con l'approvazione del
presente piano, e' rivisto con cadenza periodica e comunque in
occasione di situazioni siccitose o alluvionali di particolare
criticita'. Con la medesima deliberazione sono definite - al fine di
assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni - le misure e le
prescrizioni per la pianificazione dell'economia idrica in funzione
degli usi cui sono destinate le risorse.
5. Qualora i soggetti di cui al comma 4 non esprimano motivato
dissenso relativamente alle condizioni di cui al comma 2, lettera e),
entro i sessanta giorni successivi alla data di trasmissione del
bilancio idrico o dei relativi aggiornamenti, la provincia approva
definitivamente gli stessi. Nel caso sia espresso motivato dissenso
la provincia provvede a detta approvazione previa convocazione di
apposita conferenza di servizi con i soggetti interessati.
Art. 6.
Revisione e adeguamento delle utilizzazioni
1. Sulla base del bilancio idrico e comunque del censimento o del
quadro conoscitivo generale delle utilizzazioni in atto nel medesimo
corpo idrico, la provincia puo' provvedere, ove necessario, alla loro
revisione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o
quantitative, senza che cio' dia luogo alla corresponsione di
indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la
riduzione del canone demaniale di concessione.
2. La concessione e l'autorizzazione a derivare acque pubbliche
ovvero il loro rinnovo sono rilasciati nel rispetto dell'equilibrio
del bilancio idrico e purche' non siano pregiudicati il mantenimento
o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti per il corso
d'acqua interessato, sia garantito il deflusso minimo vitale, ove
previsto, tenuto conto di quanto stabilito dal piano provinciale di
cui all'art. 3, comma 10, e siano rispettati i criteri dell'art. 7.
Capo III
Utilizzazione delle acque pubbliche
Art. 7.
Criteri per l'utilizzazione delle acque pubbliche
1. Fatto salvo quanto specificamente disposto dalle presenti norme
di attuazione, le concessioni e le autorizzazioni a derivare acque
pubbliche possono essere accordate nel rispetto dei seguenti criteri,
determinati in funzione delle particolari tipologie d'uso:
A) uso potabile e domestico: la dotazione di acqua per usi
potabili e domestici non deve eccedere i seguenti valori medi
giornalieri:
- 250 litri/giorno per ciascun residente e per ciascun posto
letto turistico e ospedaliero;
- 100 litri/giorno per ciascun pendolare.
Nell'ambito di ciascuna rete acquedottistica la portata complessiva
per tali usi va riferita ai valori sopra indicati in rapporto al
bacino di utenza effettivo; essa puo' essere ripartita su piu' opere
di captazione e su piu' concessioni, facendo riferimento alle
previsioni ufficiali di dinamica della popolazione fino ad un arco
temporale massimo di trent'anni.
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse idriche pregiate e
di assicurare adeguati standard di servizio va comunque perseguita
l'integrazione delle reti potabili su ampi bacini di utenza (servizi
idrici integrati).
In correlazione con l'attivazione dei servizi idrici integrati, le
concessioni e le autorizzazioni esistenti di utilizzazione delle
acque sono adeguate ai parametri indicati dalla presente lettera,
secondo quanto stabilito dalla legislazione provinciale in materia.
E' fatta salva la facolta' della provincia di riservare quote
eccedenti i valori sopra indicati per esigenze di soccorso o di
riserve potabili.
Su richiesta del concessionario la provincia puo' inoltre
ammettere, con provvedimento motivato e per periodi di tempo
determinati, l'utilizzazione di una quota eccedente i valori sopra
indicati per altre tipologie d'uso, subordinatamente al pagamento del
canone demaniale fissato per il diverso uso e purche' cio' sia
compatibile con le necessita' di tutela del regime idraulico e
qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio
idrico e con il rispetto del deflusso minimo vitale;
B) uso irriguo: l'utilizzazione d'acqua per scopi irrigui non
puo' eccedere il valore unitario di 0,5 l/s/ha; e' ammesso il
riferimento fino ad un massimo di 2 l/s/ha nei soli casi in cui
risulti assolutamente necessario il ricorso a tecniche di irrigazione
a scorrimento.
Le concessioni irrigue sono di norma rilasciate a consorzi per
tutti i fondi ricadenti nel perimetro degli stessi; e' ammessa
l'assegnazione direttamente a soggetti privati per i soli
appezzamenti agricoli non irrigabili con la rete consortile.
Negli appezzamenti inferiori a 10 ha irrigati con impianti di
sollevamento, e' ammesso il ricorso a portate di punta fino a un
massimo di 5 l/s, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha.
Laddove la disponibilita' di risorsa non possa corrispondere ai
fabbisogni, si deve prioritariamente provvedere mediante impianti
irrigui a basso consumo e/o mediante bacini di accumulo; a tal fine
e' raccomandata anche un'attenta verifica in ordine alle possibilita'
di attingimento dai serbatoi e dalle condotte degli impianti
idroelettrici;
C) uso antibrina: le concessioni d'acqua per contrastare le
brinate sono ammesse fino ad una portata unitaria massima di 12
l/s/ha, che puo' essere utilizzata limitatamente allo stretto arco di
tempo in cui tali fenomeni si manifestano; e' ammessa la possibilita'
di utilizzare un unico impianto di sollevamento per l'utilizzo
irriguo e antibrina, ferma restando la portata media di 0,5 l/s/ha;
D) uso zootecnico: la portata di concessione e' determinata
secondo i seguenti valori massimi unitari per ciascun capo di
allevamento:
- bovini da latte: 100 litri/giorno;
- altri bovini ed equini: 50 litri/giorno;
- ovini, suini e caprini: 15 litri/giorno;
- avicunicoli: 0,5 litri/giorno.
La portata cosi' ottenuta puo' essere maggiorata fino a un massimo
del 20% per le attivita' accessorie connesse all'allevamento
zootecnico;
E) pescicoltura: la dotazione d'acqua ammessa per gli allevamenti
ittiogenici non deve superare la misura necessaria ad assicurare 15
ricambi giornalieri del volume d'acqua presente nelle vasche di
allevamento. Sono ammesse dotazioni maggiori nei soli casi in cui gli
organi provinciali competenti in base alla legislazione provinciale
in materia di fauna ittica ne comprovino l'assoluta necessita';
F) uso idroelettrico: le concessioni di nuove derivazioni d'acqua
ad uso idroelettrico possono essere assentite, ove la Giunta
provinciale non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico
ad un diverso uso delle acque, tenuto conto di quanto stabilito dal
piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, nonche' fatte comunque
salve le disposizioni della normativa ambientale, nel rispetto dei
seguenti criteri:
i. la potenza nominale media dell'impianto deve risultare
inferiore a 3000 kW;
ii. la derivazione deve assicurare un rilascio superiore al
deflusso minimo vitale; ciascuna opera di captazione deve inoltre
sottendere un bacino idrografico di estensione pari ad almeno dieci
chilometri quadrati, salvo specifica deroga che la Giunta provinciale
puo' autorizzare per la realizzazione di impianti compatibili con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate;
iii. il funzionamento dell'impianto deve essere a portata
fluente e non regolato da serbatoi, se non quelli a modulazione
giornaliera; esso non deve inoltre comportare diversioni d'acqua tra
sottobacini di primo livello;
iv. non devono essere interessate da prelievi le aste dei fiumi
Sarca, Chiese, Avisio, Travignolo, Vanoi, Cismon, Grigno e Fersina,
salvo che per la realizzazione di impianti ad alto rendimento
energetico e ad alta compatibilita' ambientale;
v. le opere non devono ricadere, se non in maniera del tutto
marginale, all'interno di aree naturali protette, ne' devono
condizionarne l'assetto idraulico e idrogeologico.
E' comunque sempre ammessa la concessione di derivazioni afferenti
impianti con potenza nominale media non superiore a 20 KW, al fine di
soddisfare esigenze locali e qualora non risulti possibile
l'allacciamento alle reti di distribuzione esistenti per motivi di
natura tecnica, economica o ambientale. Tali derivazioni devono
assicurare il deflusso minimo vitale.
Sono ammessi nuovi impianti di produzione di energia idroelettrica
realizzati mediante modesti adeguamenti e/o integrazioni di opere
idrauliche e di derivazione esistenti, purche':
a) sia assicurato il minimo deflusso vitale, ove previsto;
b) non comportino variazioni delle concessioni esistenti per
quanto riguarda il periodo di derivazione e le portate derivate;
c) sia sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, qualora
non ricorrano i presupposti di cui alla precedente lettera b). Il
Comitato si esprime sulla base di idonea relazione d'impatto
ambientale prodotta dal proponente.
Per il rinnovo delle concessioni relative alle grandi derivazioni a
scopo idroelettrico resta fermo quanto disposto dall'art. 1-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235,
inserito dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n.
463.
Ai fini del rinnovo delle concessioni di derivazione relative ad
impianti con potenza nominale media compresa tra 220 kW e 3000 kW si
provvede sentito il Comitato provinciale per l'ambiente, che si
esprime sulla base di idonea relazione d'impatto ambientale prodotta
dal proponente.
La disciplina della presente lettera relativa all'uso idroelettrico
si applica anche alle richieste di concessione pendenti e non ancora
perfezionate alla data di entrata in vigore del presente piano;
G) innevamento: le richieste di utilizzazione di acque per
innevamento programmato devono valutare contestualmente l'intera area
sciabile e la disponibilita' di risorsa idrica dei bacini idrografici
coinvolti, individuando l'insieme dei punti di prelievo, che solo in
casi eccezionali possono derivare acque sotterranee.
Va inoltre privilegiato l'accumulo dei prelievi nei periodi di
morbida al fine contenere gli stress idrici invernali. La portata di
concessione deve essere determinata in riferimento alle superfici di
pista da sci effettivamente innevate ed alla quota a cui esse si
trovano, facendo a tal fine riferimento ai seguenti valori massimi di
altezza cumulata di neve prodotta nell'arco di ciascuna stagione
sciistica:

=====================================================================
Altitudine della superficie da | Altezza massima annuale di neve
innevare (m.s.m.) | prodotta (cm)
=====================================================================
superiore a 2000 | 40
---------------------------------------------------------------------
fra 1800 e 2000 | 50
---------------------------------------------------------------------
fra 1600 e 1800 | 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 1600 | 70

Detti valori possono essere aumentati del 20 per cento per le
porzioni di superfici da innevare poste in condizioni di esposizione
particolarmente sfavorevoli;
Nei casi di assoluta necessita' ed urgenza la provincia puo'
assentire l'utilizzo temporaneo di risorse aggiuntive rispetto a
quelle stabilite dalle presenti disposizioni, purche' cio' sia
compatibile con le necessita' di tutela del regime idraulico e
qualitativo del corpo idrico derivato, con l'equilibrio del bilancio
idrico e con il rispetto del DMV;
H) uso industriale: la determinazione della quantita' d'acqua
concedibile per finalita' produttive deve essere effettuata, tenuto
conto delle specifiche esigenze di processo o di raffreddamento, in
rapporto agli standard tecnologici che consentono la massima
riduzione dei consumi. Si deve inoltre assicurare, in ogni possibile
caso, l'uso di acque poco pregiate ed il ricorso a sistemi di
ricircolo delle acque utilizzate;
I) altri usi: la determinazione della quantita' d'acqua
concedibile per finalita' diverse da quelle sopra elencate deve
essere effettuata, tenuto conto delle specifiche esigenze,
privilegiando l'uso di acque poco pregiate e le soluzioni tecniche
che consentano la massima riduzione dei consumi.
2. I provvedimenti di rinnovo delle concessioni o autorizzazioni di
piccole derivazioni idroelettriche e delle derivazioni per altri usi,
esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano,
dispongono l'adeguamento dei prelievi ai parametri quantitativi
previsti dal comma 1 entro un termine non superiore a dieci anni e
comunque commisurato alla rilevanza delle derivazioni interessate
rispetto all'equilibrio del bilancio idrico ed al mantenimento o al
raggiungimento degli obiettivi di qualita' eventualmente definiti per
il corso d'acqua.
3. Per quanto non disposto ai commi 1 e 2, va fatto riferimento
alla parte terza dell'elaborato di piano.
Art. 8.
Ghiacciai
1. E' vietata l'utilizzazione diretta delle acque di ghiacciaio,
sia in forma solida che liquida - ivi compresa la neve accumulatasi -
in ragione della loro funzione strategica di riserva idrica pregiata
e di alimentazione delle falde acquifere, nonche' in relazione ai
marcati fenomeni di scioglimento in corso negli ultimi decenni.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, e' tuttavia ammessa
l'utilizzazione delle acque di naturale fusione dei ghiacciai
all'esclusivo servizio di strutture esistenti in loco per le quali
non risultino attuabili forme alternative di approvvigionamento.
Art. 9.
Laghi e fasce lacuali
1. In relazione alle molteplici funzioni idrogeologiche, ecologiche
e paesaggistiche degli oltre trecento laghi naturali presenti nel
territorio provinciale, il prelievo d'acqua dagli stessi e' ammesso -
in quanto compatibile con le esigenze ambientali - nel rispetto dei
seguenti limiti e modalita':
a) nei laghi posti al di sopra dei 1.500 metri sul livello del
mare, il prelievo d'acqua e' ammesso per l'approvvigionamento di
strutture esistenti in loco; nella fascia di 500 metri dal limite
demaniale e' vietato l'emungimento delle acque di falda per usi
diversi da quelli potabile e potabile-domestico;
b) nei laghi posti al di sotto dei 1.500 metri sul livello del
mare, il prelievo e' ammesso solo se il volume dell'invaso supera i
50.000 metri cubi; nella fascia di 50 metri del limite demaniale e'
vietato l'emungimento delle acque di falda per usi diversi da quelli
potabile e potabile-domestico;
c) sono comunque ammessi i prelievi che non comportano decremento
dei livelli idrometrici e che non vanno a detrimento della qualita'
del lago e degli ecosistemi da esso alimentati.
2. Le derivazioni esistenti alla data di entrata in vigore del
presente piano, in contrasto con i divieti e le prescrizioni del
comma 1, possono essere esercitate fino alla scadenza del
provvedimento di concessione o di autorizzazione alla derivazione.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche alle derivazioni
rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 48 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, fino alla scadenza ivi
prevista.
Art. 10.
Acque sotterranee
1. Le concessioni e le autorizzazioni di derivazione d'acque
sotterranee possono essere assentite in via subordinata rispetto ad
altre forme di approvvigionamento, esse devono inoltre privilegiare
gli usi potabili e non devono arrecare pregiudizio alle falde
acquifere. A tal fine, puo' essere richiesta la redazione di una
specifica relazione idrogeologica secondo le modalita' stabilite
dalla giunta provinciale.
2. Nelle aree in cui risultino alterate le condizioni
quali-quantitative delle risorse idriche, con particolare riguardo a
quelle sotterranee, puo' essere vietata o limitata l'estrazione di
acque dal sottosuolo. All'individuazione di dette aree e dei relativi
divieti e limitazioni provvede la Giunta provinciale con propria
deliberazione, fatti salvi i divieti o le limitazioni prescritti da
altre disposizioni normative o dai provvedimenti amministrativi
assunti in base alle predette disposizioni.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle derivazioni
rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina provinciale
concernente l'utilizzazione di acque per usi potabili-domestici
ovvero alle derivazioni disciplinate dall'art. 48 della legge
provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 25
della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 11.
Deflusso minimo vitale
1. Al fine di assicurare il minimo deflusso necessario alla vita
negli alvei sottesi, nonche' allo scopo di garantire gli equilibri
degli ecosistemi interessati e di assicurare il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici ai sensi
delle norme statali e provinciali vigenti, le derivazioni di acque da
corpi idrici superficiali sono soggette al rilascio del deflusso
minimo vitale (DMV).
2. La determinazione del DMV e' effettuata dalla provincia per
ambiti idrografici omogenei nell'ambito del piano provinciale di cui
all'art. 3, comma 10. Modeste variazioni ai valori di DMV determinati
dal predetto piano provinciale possono essere disposte direttamente
dalla provincia, nel rispetto delle finalita' di cui al comma 1, in
esito alle attivita' di cui al comma 6.
3. Il piano provinciale di cui all'art. 3, comma 10, determina i
valori di DMV e stabilisce i termini e le modalita' di adeguamento a
detti valori per le derivazioni esistenti; le nuove derivazioni,
incluse quelle relative ad istanze ancora pendenti alla data di
entrata in vigore del piano provinciale anzidetto, sono soggette al
rilascio del DMV fin dalla attivazione della derivazione.
4. Per i fini dei commi 2 e 3, il piano provinciale di cui all'art.
3, comma 10, si attiene ai seguenti indirizzi e criteri tecnici:
a) il piano provinciale tiene conto dei criteri metodologici
utilizzati dal piano generale per la determinazione del DMV e dei
valori tendenziali previsti dalla cartografia georeferenziata di cui
al capitolo III.6.3.;
b) il DMV, costante negli anni, e' di norma modulato nell'arco di
ciascun anno solare secondo le indicazioni derivanti dai
commi precedenti. Nei casi in cui il valore minimo invernale di DMV
risulti inferiore a 30 litri al secondo, puo' essere assentito,
invece del DMV, un rilascio di entita' pari alla media dei valori
modulati;
c) fermo restando quanto disposto dall'art. 9, i prelievi d'acqua
dai laghi non devono compromettere la sussistenza del DMV alla
sezione di sbocco nel relativo emissario;
d) nel caso di impianti alimentati da una pluralita' di punti di
prelievo, la provincia puo' disporre - all'atto del rilascio della
concessione o dell'autorizzazione alla derivazione o al rinnovo di
esse - il riparto del DMV complessivo su una o su parte delle opere
di presa o di sbarramento;
e) la Giunta provinciale puo' disporre - in via temporanea -
valori di DMV superiori a quelli previsti dai commi precedenti,
qualora si renda necessario migliorare o risanare situazioni di
particolare inquinamento o di degrado idraulico, nonche' per altre
motivate esigenze di carattere ambientale;
f) non sono soggette al rilascio del deflusso minimo vitale le
derivazioni gravanti su sorgenti non significative per il regime
idraulico dei corsi d'acqua, mentre per quelle risultanti
significative in tal senso va assicurato un rilascio pari almeno al
venti per cento della portata istantanea.
5. In attesa della conformazione ai sensi del comma 3, continuano
ad applicarsi per le derivazioni esistenti le disposizioni di cui
all'art. 16-novies, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 8 luglio
1976, n. 18, la disciplina prevista dalle norme di attuazione dello
Statuto per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, nonche' ogni
altra prescrizione normativa o amministrativa, vigente
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente piano,
in base alla quale sia stato imposto il rilascio del DMV o di
eventuali portate di rispetto. Fatto salvo quanto diversamente
disposto dalla normativa provinciale, continuano ad applicarsi con
riferimento a quanto previsto dal presente articolo le disposizioni
di cui all'art. 16-novies, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 18
del 1976, in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di
rilascio.
6. La provincia attua le necessarie attivita' di verifica, di
studio e di sperimentazione per il monitoraggio degli effetti
derivanti dall'applicazione del presente articolo.
Art. 12.
Adeguamento delle reti
1. Le opere di captazione, di raccolta, di adduzione e di
distribuzione delle risorse idriche devono essere mantenute in
costante efficienza, curando in particolare l'eliminazione delle
perdite e delle disfunzioni.
2. Il rinnovo della concessione o dell'autorizzazione alla
derivazione o la loro modifica comportante aumento della portata
derivata sono comunque subordinati alla verifica di funzionalita'
della rete alimentata e al risanamento della stessa ove siano
accertate dispersioni di risorsa idrica.
Art. 13.
Misuratori di portata
1. Gli utenti di acqua pubblica devono installare dispositivi per
la misurazione dei quantitativi di acqua derivata, nonche'
eventualmente di quella restituita, nei casi, nei tempi e secondo le
modalita' e i criteri tecnici stabiliti con deliberazione della
Giunta provinciale, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente piano.
2. La deliberazione di cui al comma 1 puo' essere periodicamente
aggiornata. In tal caso essa definisce i tempi per l'adeguamento
delle derivazioni esistenti.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel
bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
4. In ogni caso, i dispositivi di misurazione devono essere
installati, entro un anno dalla data di pubblicazione delle
deliberazione di cui al comma 1 nel bollettino ufficiale, con
riferimento alle grandi derivazioni idroelettriche, ivi compresi gli
impianti idroelettrici ad esse funzionalmente collegati nonche' ad
altre derivazioni, anche ad uso diverso, che utilizzano un volume
annuo di acqua superiore a un milione di metri cubi.
Art. 14.
Disposizioni per il risparmio
e per i1 riutilizzo delle risorse idriche
1. L'uso delle acque e' informato al principio dello sviluppo
sostenibile; in particolare e' indirizzato al risparmio, al
riutilizzo e al rinnovo della risorsa, per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli
equilibri idrologici. I singoli usi devono garantire una fornitura
globalmente sufficiente di acque di buona qualita' per un utilizzo
durevole, equilibrato ed equo, con priorita' per il consumo umano.
2. Chiunque gestisca e utilizzi la risorsa idrica e' tenuto ad
adottare le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla
riduzione dei consumi, nonche' ad incrementare il riciclo e il
riutilizzo, applicando a tal fine le migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' fatto obbligo ai
soggetti pubblici o privati interessati di:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di
distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate, al fine di ridurre
le perdite;
b) realizzare, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e
produttivi di rilevanti dimensioni, nei casi, nei tempi e secondo i
criteri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale, reti
duali di adduzione funzionali all'utilizzo di acque meno pregiate per
usi compatibili con la loro qualita';
c) promuovere l'informazione, la diffusione e l'applicazione di
metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
produttivo, terziario e agricolo;
d) installare, nei casi e nei tempi indicati con deliberazione
della giunta provinciale ed ove non sia previsto dalle norme vigenti,
contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa
nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e
terziarie;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
4. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono
stabiliti i criteri e le direttive per il riutilizzo delle acque
reflue, tenuto conto del decreto ministeriale n. 185/2003, e sono
indicate le migliori tecnologie disponibili per la progettazione e
l'esecuzione delle relative infrastrutture.
5. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali e'
soggetto ad autorizzazione preventiva della provincia, nel rispetto
dei criteri e delle direttive di cui al comma 4.
6. Gli atti che consentono l'utilizzazione delle acque pubbliche o
sono finalizzati alla modificazione, alla limitazione o
all'interdizione delle utilizzazioni, nonche' la valutazione
dell'impatto ambientale, gli strumenti di programmazione settoriale e
i provvedimenti di incentivazione previsti dalle norme vigenti, sono
adottati nel rispetto dei criteri e dei principi stabiliti dal
presente articolo.
Capo IV
Aree a rischio idrogeologico
Art. 15.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica, se non e' diversamente disposto,
alle aree a rischio idrogeologico indicate nella cartografia
informatizzata e georeferenziata (GIS) descritta nella parte IV
dell'elaborato di piano con riferimento al rischio idraulico, di
frana e di valanga.
2. Costituiscono aree a rischio idrogeologico le porzioni di
territorio nelle quali sono presenti persone e/o beni esposti agli
effetti dannosi o distruttivi di esondazioni, frane o valanghe. Le
aree a rischio sono suddivise in quattro classi di gravosita'
crescente (R1, R2, R3 ed R4) in funzione del livello di pericolosita'
dell'evento, della possibilita' di perdita di vite umane e del valore
dei beni presenti.
3. L'individuazione, la perimetrazione e la classificazione delle
aree a rischio idrogeologico sono effettuate dal presente piano in
attuazione dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
267, e in conformita' all'atto di indirizzo e coordinamento emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre
1998.
4. La provincia assicura, nel rispetto dei principi generali
fissati dal presente piano, l'aggiornamento delle metodologie per la
classificazione della pericolosita' idrogeologica ed il conseguente
adeguamento della cartografia del rischio.
Art. 16.
Interventi consentiti nelle aree R4
1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato -
contrassegnate R4 nella cartografia del piano - sono consentiti
esclusivamente:
a) gli interventi di sistemazione volti alla riduzione o
all'eliminazione del rischio, approvati dagli organi competenti in
base alla legislazione provinciale, sulla base di uno specifico
studio che analizzi le condizioni di rischio precedenti e successive
alla realizzazione dell'opera;
b) gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di
mitigazione della vulnerabilita' degli edifici e delle
infrastrutture. Tali interventi sono consentiti a condizione che non
aggravino la vulnerabilita' dei luoghi rispetto al rischio esistente
e che non precludano la possibilita' di ridurre o eliminare il
rischio stesso. Essi non devono inoltre comportare variazione di
superficie e di volume, nonche' cambi di destinazione d'uso
peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio molto elevato la realizzazione di nuove
infrastrutture pubbliche o la modifica di quelle esistenti sono
consentite, purche':
a) non risultino delocalizzabili;
b) non concorrano ad incrementare il carico insediativo esposto a
rischio;
c) non pregiudichino gli interventi di riduzione o eliminazione
del rischio e risultino coerenti con la pianificazione degli
interventi di protezione civile;
d) il relativo progetto includa le opere di messa in sicurezza
per la riduzione del rischio, sia corredato da apposito studio di
compatibilita' e risulti approvato dagli organi competenti in base
alla legislazione provinciale.
3. Nelle aree a rischio molto elevato di esondazione sono altresi'
consentite la costruzione o la demolizione e ricostruzione di opere e
manufatti - pubblici e privati - ove ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) gli interventi siano conformi agli strumenti urbanistici
subordinati al piano urbanistico provinciale o ai piani e ai
programmi con effetti equivalenti;
b) preventivamente all'adozione del provvedimento finale cui e'
subordinata la realizzazione dell'intervento sia approvato, da parte
della provincia, anche su proposta degli interessati, un programma di
misure per la messa in sicurezza dell'area volto alla riduzione o
all'eliminazione del rischio di esondazione, anche sulla base di
specifici studi e approfondimenti delle dinamiche idrauliche;
c) il programma di cui alla lettera b) indichi:
i. le misure di messa in sicurezza indispensabili;
ii. le priorita' e i tempi di realizzazione delle stesse,
comunque non superiori ai cinque anni decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento finale che consente l'attuazione
dell'intervento;
iii. i finanziamenti occorrenti per l'esecuzione delle misure
di messa in sicurezza dell'area;
iv. i soggetti - pubblici o privati - cui compete la
realizzazione delle predette misure.
4. L'approvazione del programma di misure per la messa in sicurezza
di cui al comma 3 consente l'inizio dei lavori per la realizzazione
delle opere e dei manufatti contemplati dal medesimo comma anche
precedentemente alla esecuzione delle misure di messa in sicurezza,
che devono in ogni caso essere realizzate prima della fine dei lavori
o del relativo collaudo, qualora necessario.
5. Lungo i tratti d'alveo posti in fregio ad aree a rischio molto
elevato non sono ammesse deroghe alla fascia di rispetto idraulico
prevista dalla legislazione provinciale.
Art. 17.
Interventi consentiti nelle aree R3
1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3
nella cartografia di piano - oltre agli interventi consentiti nelle
aree a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentite
esclusivamente:
a) le opere di infrastrutturazione del territorio, di bonifica e
di sistemazione del terreno a fini agricoli, i cui progetti siano
corredati da appositi studi di compatibilita' e risultino approvati
dagli organi competenti in base alla legislazione provinciale nelle
materie idraulica e geologica;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, con ampliamenti non superiori al 10% del
volume esistente e al fine esclusivo di garantirne la funzionalita',
ove specifica perizia attesti il non aggravamento dei livelli di
rischio. Essi non devono inoltre comportare cambi di destinazione
d'uso peggiorativi ai fini del rischio.
2. Nelle aree a rischio elevato di valanga e' inoltre ammessa la
realizzazione di opere o impianti a carattere stagionale, purche' una
specifica perizia tecnica e una idonea convenzione, in ordine alle
modalita' operative e ai tempi di esercizio, attestino l'assenza di
pericolo per l'incolumita' delle persone. La compatibilita' di detti
opere o impianti rispetto alle condizioni di pericolo deve essere
approvata dagli organi competenti in base alla legislazione
provinciale. In ogni caso il valore delle nuove opere compatibili con
i contenuti di cui al presente comma, non potra' essere computato
nella valutazione dei danni derivanti dal verificarsi di un eventuale
fenomeno di valanga.
3. Le disposizioni di cui all'art. 16, commi 3 e 4, si applicano
anche relativamente alle aree a rischio elevato di esondazione.
Art. 18.
Aree a rischio medio e moderato (R2 e R1)
1. La definizione degli interventi ammissibili nelle aree a rischio
idrogeologico medio, contrassegnate R2, e moderato, contrassegnate
R1, e' demandata ai piani regolatori generali dei comuni, che vi
provvedono mediante approfondimenti a scala locale riferiti anche
alle possibili alternative di localizzazione delle previsioni
urbanistiche nel loro insieme.
Art. 19.
Modifica delle aree a rischio
1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle
aree di cui al presente capo e' effettuata sulla base di:
a) variazioni della pericolosita' dovute al miglioramento delle
conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche;
b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di
mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso
dei beni interessati;
c) variazioni del valore d'uso del suolo.
2. Gli aggiornamenti cartografici che non comportano una revisione
del Piano e che risultano conseguenti alle attivita' di cui al
precedente comma, non costituiscono modifiche o integrazioni ai sensi
dell'art. 3 e sono deliberati dalla provincia.
Art. 20.
Manutenzione delle opere
1. Le opere di difesa destinate alla mitigazione del rischio
idrogeologico devono essere mantenute in efficienza a cura del
proprietario o del gestore delle stesse, secondo aggiornati criteri
di buona tecnica e di buona pratica riferiti alla natura dell'opera e
del contesto territoriale in cui essa e' inserita.
Art. 21.
Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale
1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal
presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal
piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso
subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla
legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e
qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Nell'ambito del riordino del vincolo idrogeologico effettuato in
attuazione dall'art. 3, comma 1, lettera p) della legge 18 maggio
1989, n. 183, le attivita' di pianificazione forestale sono
subordinate alla disciplina del presente capo, con particolare
riguardo alla determinazione della sensibilita' dei bacini
idrografici rispetto alle trasformazioni d'uso dei suoli di carattere
non conservativo.
Capo V
Sistemazione dei corsi d'acqua e dei versanti
Art. 22.
Finalita'
1. Le opere di sistemazione e di manutenzione dei corsi d'acqua e
dei versanti sono finalizzate alla prevenzione degli effetti indotti
dal dissesto idrogeologico e dalle esondazioni. Esse comprendono
tutti gli interventi sia estensivi che intensivi volti al
consolidamento ed alla protezione dei suoli, al miglioramento delle
funzioni protettive dei boschi e dei pascoli, nonche' alla
conformazione degli alvei e delle loro pertinenze.
2. La conformazione degli alvei deve assicurare adeguate condizioni
di deflusso, laminazione e/o sedimentazione delle componenti liquide
e solide delle piene, contemperando contestualmente le esigenze
ecologiche e paesaggistiche del corso d'acqua.
3. Le opere di sistemazione dei corsi d'acqua sono realizzate con
particolare attenzione a non incrementare il pericolo di esondazioni
nelle porzioni di bacino poste a valle del territorio provinciale,
nell'ambito di quest'ultimo si deve inoltre preservare, e laddove
possibile incrementare, la capacita' di invaso complessiva dei bacini
idrografici.
4. In virtu' di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e
fermo restando quanto stabilito dall'art. 5, comma 5 dello stesso
decreto, la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica di
competenza provinciale, con particolare riguardo a quelle finalizzate
alla tutela delle aree a rischio elevato e molto elevato, e'
effettuata, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 36,
commi 5 e 6, sulla base di programmi pluriennali e annuali di
intervento che sono trasmessi di volta in volta, su specifica
richiesta, alle autorita' di bacino interessate.
Art. 23.
Portate di piena
1. Al fine di una corretta caratterizzazione idraulica dei corsi
d'acqua, la stima delle portate di piena e dei relativi tempi di
ritorno che negli stessi possono verificarsi e' effettuata mediante
studi idrologici basati su criteri geomorfologici, assumendo
condizioni di variabilita' spaziale e temporale delle precipitazioni.
Fino a quando saranno disponibili studi sufficientemente affidabili
in tal senso e' comunque ammesso il ricorso a metodologie operanti su
basi statistiche.
2. L'ipotesi di distribuzione uniforme nello spazio e costante nel
tempo delle precipitazioni puo' essere assunta solo nei casi in cui
il bacino idrografico in esame abbia un'estensione inferiore a 200
chilometri quadrati.
3. In funzione dell'estensione, della morfologia e dell'assetto
geologico del bacino idrografico deve inoltre essere stimata la
componente solida della portata di piena dovuta al trasporto dei
sedimenti.
Art. 24.
Portate di progetto
1. La progettazione delle opere di sistemazione e di ponti o di
altri attraversamenti aerei sui corsi d'acqua e' effettuata sulla
base di una portata di riferimento che puo' variare in funzione dello
specifico contesto territoriale. La portata di progetto e'
individuata in relazione al tempo di ritorno dell'evento cui la
stessa e' associata in base alle analisi svolte secondo quanto
indicato dall'art. 23.
2. Il tempo di ritorno e' individuato secondo le indicazioni
tecniche riportate nel capitolo V.3.2 dell'elaborato del piano e puo'
assumere valori compresi nei seguenti intervalli:
a) opere di sistemazione: da 30 a 200 o piu' anni, in base al
tipo di fenomeno che puo' verificarsi nel corso d'acqua ed alla
destinazione d'uso dei suoli ad esso circostanti;
b) ponti e altri attraversamenti aerei: da 100 a 200 o piu' anni,
in funzione degli stessi parametri della lettera a). Per tali opere
va inoltre assicurato un franco pari ad almeno 1 metro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono derogabili con riferimento
agli attraversamenti leggeri che non provochino ostacolo al regolare
deflusso delle portate di piena, nonche' per quelli posti al di sopra
di arginature gia' esistenti.
Art. 25.
Gestione programmata dei livelli di invaso dei serbatoi
1. Fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di
protezione civile e di deflusso minimo vitale, ai fini della
laminazione delle piene dei corsi d'acqua, la provincia puo' adottare
misure, anche prescritte, nei confronti dei titolari di diritti di
derivazione e di utilizzazione a qualsiasi titolo di acque pubbliche,
volte alla regolarizzazione permanente, temporanea o periodica, dei
livelli d'invaso dei serbatoi di accumulo idrico e della portata dei
corsi d'acqua, secondo quanto disposto dalla legislazione
provinciale. Le operazioni di apertura degli scarichi devono
iniziare, ove tecnicamente possibile, prima del completo riempimento
del serbatoio, al fine di escludere onde di piena improvvise a valle
degli sbarramenti.
2. La provincia puo' disporre, sentiti i concessionari interessati,
l'adozione di misure e prescrizioni finalizzate alla regolazione -
permanente, temporanea o periodica - dei livelli di invaso dei
serbatoi, dei rilasci o delle restituzioni anche per motivate ragioni
di salvaguardia e di ripristino ambientale o paesaggistico.
3. Ove sia consentito dalla legislazione vigente o dai disciplinari
di concessione, possono essere assunte misure di regolazione dei
livelli di invaso - anche ricorrendo agli strumenti di coordinamento
di cui all'art. 36 - in presenza di emergenza idrica nei territori,
anche rurali, posti a valle delle opere di ritenuta.
4. Per la diminuita utilizzazione delle opere di ritenuta ai sensi
del comma 1, la provincia riconosce un indennizzo nella misura e
secondo le modalita' determinate ai sensi della legislazione
provinciale, ferma restando la non indennizzabilita' del rilascio del
deflusso minimo vitale.
Art. 26.
Estrazione di inerti dagli alvei
1. Le estrazioni di materiale inerte dagli alvei sono ammesse per
finalita' di sicurezza e di manutenzione idraulica, e sono eseguite a
cura o su autorizzazione della competente autorita' idraulica
provinciale nelle piazze di deposito all'uopo predisposte, negli
invasi, nei tratti d'alveo sovralluvionati ed in quelli con sezioni
idrauliche insufficienti per il contenimento delle piene di progetto.
2. Le operazioni del comma 1 si configurano, in base alla tipologia
di intervento, come opere di sistemazione o di manutenzione dei corsi
d'acqua e come tali devono essere realizzate nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 22.
Art. 27.
Interventi sulla vegetazione in alveo
1. Al fine di assicurare un adeguato rapporto tra la funzionalita'
idraulica e quella ecologica dei corsi d'acqua, e' prestata costante
attenzione allo sviluppo della vegetazione arborea, attuando
specifiche forme di intervento sulla stessa in base alla natura e
all'estensione delle portate ordinarie e di piena.
2. Il trattamento della vegetazione costituisce opera di
manutenzione dell'alveo da effettuarsi, per quanto non previsto dal
presente articolo, anche con riguardo alle indicazioni tecniche di
cui al capitolo V.4.2.2. dell'elaborato del piano.
Art. 28.
Tutela del demanio idrico
1. Nell'ambito delle aree del demanio idrico che possono essere
interessate, anche solo occasionalmente, al deflusso dei corsi
d'acqua, possono essere rilasciate concessioni d'uso solo per le
colture erbacee e per le attivita' che non comportino la presenza di
ostacoli di qualsiasi natura, fatte salve particol