DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2010 , n. 219
Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard   di qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE, 83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle acque.

 

 

 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonche' modifica
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea - Legge comunitaria 2009, ed in particolare
l'articolo 1 e 3 e l'allegato B;
Vista la decisione 2455/01/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco
di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la
direttiva 2000/60/CE;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare
la parte terza, nonche' l'allegato 1 e l'allegato 3 alla medesima;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
13;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, ed in
particolare l'articolo 9;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in data 17 luglio 2009, recante individuazione
delle informazioni territoriali e modalita' per la raccolta, lo
scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei
rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi
comunitari e nazionali in materia di acque, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2009;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella
seduta del 29 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della
salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1


Modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
e successive modificazioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 74, comma 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la lettera z) e' sostituita dalla seguente:
«z) buono stato chimico delle acque superficiali: lo stato
chimico richiesto per conseguire, entro il 22 dicembre 2015, gli
obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dalla presente
sezione ossia lo stato raggiunto da un corpo idrico superficiale nel
quale la concentrazione degli inquinanti non superi gli standard di
qualita' ambientali fissati per le sostanze dell'elenco di priorita'
di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza;»;
2) dopo la lettera uu) sono aggiunte le seguenti:
«uu-bis) limite di rivelabilita': il segnale in uscita o il
valore di concentrazione al di sopra del quale si puo' affermare, con
un livello di fiducia dichiarato, che un dato campione e' diverso da
un bianco che non contiene l'analita;
uu-ter) limite di quantificazione: un multiplo dichiarato del
limite di rivelabilita' a una concentrazione dell'analita che puo'
ragionevolmente essere determinata con accettabile accuratezza e
precisione. Il limite di quantificazione puo' essere calcolato
servendosi di un materiale di riferimento o di un campione adeguato e
puo' essere ottenuto dal punto di taratura piu' basso sulla curva di
taratura, dopo la sottrazione del bianco;
uu-quater) incertezza di misura: un parametro non negativo che
caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un
misurando sulla base delle informazioni utilizzate;
uu-quinquies) materiale di riferimento: materiale
sufficientemente omogeneo e stabile rispetto a proprieta'
specificate, che si e' stabilito essere idonee per un determinato
utilizzo in una misurazione o nell'esame di proprieta' nominali.»;
b) l'articolo 78 e' sostituito dal seguente:

«Art. 78.


Standard di qualita' ambientale
per le acque superficiali

1. Ai fini della identificazione del buono stato chimico, di cui
all'articolo 74, comma 2, lettera z), si applicano ai corpi idrici
superficiali gli standard di qualita' ambientale, di seguito
denominati: "SQA", di cui alla lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano per la colonna d'acqua gli
SQA di cui alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla
parte terza, secondo le modalita' riportate alla lettera A.2.8 del
medesimo allegato.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, possono identificare
il buono stato chimico delle acque marino-costiere e delle acque di
transizione, utilizzando le matrici sedimenti e biota limitatamente
alle sostanze per le quali sono definiti SQA nelle suddette matrici.
In tal caso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) applicano per il biota gli SQA riportati alla tabella 3/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza;
b) applicano per i sedimenti gli SQA riportati alla tabella 2/A
della lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza;
c) rispettano le disposizioni di cui alla lettera A.2.6.1
dell'allegato 1 alla parte terza concernenti modalita' di
monitoraggio e classificazione;
d) trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le motivazioni della scelta, al fine di
fornire elementi di supporto per la notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21
della direttiva 2000/60/CE, secondo la procedura prevista dalle norme
comunitarie.
4. Per le sostanze per le quali non sono definiti SQA per le
matrici sedimenti e biota nelle acque marino-costiere e nelle acque
di transizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano effettuano il monitoraggio nella colonna d'acqua applicando i
relativi SQA di cui alla tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte
terza.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
effettuano l'analisi della tendenza a lungo termine delle
concentrazioni delle sostanze dell'elenco di priorita' di cui alla
tabella 1/A, lettera A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza che
tendono ad accumularsi nei sedimenti e nel biota, ovvero in una sola
delle due matrici, con particolare attenzione per le sostanze
riportate nella citata tabella ai numeri 2, 4, 7, 13, 14, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 28, 30 e 34, conformemente al punto A.3.2.4 dell'allegato
1 alla parte terza.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano misure atte a garantire che tali concentrazioni non
aumentino in maniera significativamente rilevante nei sedimenti e/o
nel biota.
7. Le disposizioni del presente articolo concorrono al
raggiungimento entro il 20 novembre 2021 dell'obiettivo di eliminare
le sostanze pericolose prioritarie indicate come PP alla tabella 1/A
della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza negli scarichi,
nei rilasci da fonte diffusa e nelle perdite, nonche' al
raggiungimento dell'obiettivo di ridurre gradualmente negli stessi le
sostanze prioritarie individuate come P nella medesima tabella. Per
le sostanze indicate come E l'obiettivo e' di eliminare
l'inquinamento delle acque causato da scarichi, rilasci da fonte
diffusa e perdite.»;
c) dopo l'articolo 78 sono inseriti i seguenti:

«Art. 78-bis.


Zone di mescolamento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico di acque
reflue contenenti sostanze dell'elenco di priorita' nel rispetto dei
criteri tecnici stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sulla base delle linee guida
definite a livello comunitario, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
4, della direttiva 2008/105/CE. Le concentrazioni di una o piu'
sostanze di detto elenco possono superare, nell'ambito di tali zone
di mescolamento, gli SQA applicabili, a condizione che il superamento
non abbia conseguenze sulla conformita' agli SQA del resto del corpo
idrico superficiale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
designano le zone di mescolamento assicurando che l'estensione di
ciascuna di tali zone:
a) sia limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b) sia calibrata sulla base delle concentrazioni di inquinanti
nel punto di scarico, dell'applicazione delle disposizioni in materia
di disciplina degli scarichi di cui alla normativa vigente e
dell'adozione delle migliori tecniche disponibili, in funzione del
raggiungimento o mantenimento degli obiettivi ambientali.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le
autorita' di distretto riportano, rispettivamente, nei piani di
tutela e nei piani di gestione le zone di mescolamento designate
indicando:
a) l'ubicazione e l'estensione;
b) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali
zone;
c) le misure adottate allo scopo di limitare in futuro
l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle necessarie alla
riduzione ed all'eliminazione dell'inquinamento delle acque
superficiali causato dalle sostanze dell'elenco di priorita' o le
misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive
modificazioni, o delle autorizzazioni preventive rilasciate ai sensi
del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
nelle aree protette elencate all'allegato 9, alle lettere i), ii),
iii), v).

Art. 78-ter.


Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle
perdite

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in
ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il
sistema SINTAI le informazioni di cui alla lettera A.2.8.-ter,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza, secondo le scadenze temporali
riportate nel medesimo allegato. Le informazioni sono ricavate sulla
base dell'attivita' di monitoraggio e dell'attivita' conoscitiva
delle pressioni e degli impatti di cui rispettivamente all'allegato 1
e all'allegato 3 - sezione C, alla parte terza.
2. L'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale, di
seguito: ISPRA, rende disponibili attraverso il sistema SINTAI i
formati standard, aggiornandoli sulla base delle linee guida adottate
a livello comunitario, nonche' i servizi per la messa a disposizione
delle informazioni da parte delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci
derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di
seguito "l'inventario", distinto in due sezioni: sezione A per le
sostanze appartenenti all'elenco di priorita' e sezione B per le
sostanze non appartenenti a detto elenco di priorita'. L'ISPRA
effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'inventario e' redatto sulla base della elaborazione delle
informazioni di cui al comma 1, dei dati raccolti in attuazione del
regolamento (CE) n. 166/2006, nonche' sulla base di altri dati
ufficiali. Nell'inventario sono altresi' riportate, ove disponibili,
le carte topografiche e, ove rilevate, le concentrazioni di tali
sostanze ed inquinanti nei sedimenti e nel biota.
5. L'inventario e' finalizzato a verificare il raggiungimento
dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 7 dell'articolo 78, ed e'
sottoposto a riesami sulla base degli aggiornamenti effettuati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 118, comma 2.
6. L' ISPRA, previa verifica e validazione da parte delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, mette a disposizione
di ciascuna autorita' di distretto, tramite il sistema SINTAI, gli
inventari aggiornati su scala distrettuale ai fini dell'inserimento
della sezione A dell'inventario nei piani di gestione riesaminati da
pubblicare.

Art. 78-quater.


Inquinamento transfrontaliero

1. Qualora si verifichi un superamento di un SQA nei bacini
idrografici transfrontalieri, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano interessate non si ritengono inadempienti se
possono dimostrare che:
a) il superamento dell'SQA e' dovuto ad una fonte di inquinamento
al di fuori della giurisdizione nazionale;
b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero si e' verificata
l'impossibilita' di adottare misure efficaci per rispettare l'SQA in
questione;
c) sia stato applicato, per i corpi idrici colpiti da
inquinamento transfrontaliero, il meccanismo di coordinamento ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 75 e, se del caso, sia stato
fatto ricorso alle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 10
dell'articolo 77.
2. Qualora si verifichino le circostanze di cui al comma 1, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita'
di distretto competenti forniscono le informazioni necessarie al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
il successivo inoltro alla Commissione europea e predispongono una
relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento
transfrontaliero da inserire rispettivamente nel piano di tutela e
nel piano di gestione.

Art. 78-quinquies.


Metodi di analisi per le acque
superficiali e sotterranee

1. L'ISPRA assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di
laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente , di seguito: "ARPA", e dalle agenzie
provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai
fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi
dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai
sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme
equivalenti internazionalmente accettate.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
78, commi 1 e 2, e 78-bis, il monitoraggio e' effettuato applicando
le metodiche di campionamento e di analisi riportati alle lettere
A.2.8, punti 16, 17 e 18, e A.3.10 dell'allegato 1 alla parte terza.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, agli articoli
78-sexies, 78-septies e 78-octies ed alla lettera A.2.8.-bis della
sezione A "Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita'
per la classificazione dello stato di qualita' dei corpi
idrici"dell'allegato 1 alla parte terza si applicano per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello stato dei corpi idrici superficiali e
sotterranei.

Art. 78-sexies.


Requisiti minimi di prestazione
per i metodi di analisi

1. L'ISPRA verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti
i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita
conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza.
2. In mancanza di standard di qualita' ambientali per un dato
parametro o di un metodo di analisi che rispetti i requisiti minimi
di prestazione di cui al comma 1, le ARPA e le APPA assicurano che il
monitoraggio sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili a
costi sostenibili.

Art. 78-septies.


Calcolo dei valori medi

1. Ai fini del calcolo dei valori medi si applicano i criteri
tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle
acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la classificazione dello
stato di qualita' dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.

Art. 78-octies.


Garanzia e controllo di qualita'

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano che i laboratori delle Agenzie regionali per l'ambiente
(ARPA), e delle agenzie provinciali per l'ambiente (APPA), o degli
enti appaltati da queste ultime applichino pratiche di gestione della
qualita' conformi a quanto previsto dalla norma UNI-EN
ISO/CEI-17025:2005 e successive modificazioni o da altre norme
equivalenti internazionalmente riconosciute.
2. L'ISPRA assicura la comparabilita' dei risultati analitici dei
laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla
base:
a) della promozione di programmi di prove valutative delle
competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo
78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione
rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche
svolti ai sensi del presente decreto;
b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di
campioni prelevati nelle attivita' di monitoraggio e che contengono
livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualita'
ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.
3. I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a),
vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a
livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri
stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme
equivalenti accettate a livello internazionale. L'esito della
partecipazione a tali programmi viene valutato sulla base dei sistemi
di punteggio definiti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010, dalla
norma ISO-13528:2006 o da altre norme equivalenti internazionalmente
accettate.»;
d) al comma 2 dell'articolo 118 le parole: "sono aggiornati ogni
sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono aggiornati entro il
22 dicembre 2013 e successivamente ogni sei anni";
e) al numero 18, lettera A.2.8 della parte A dell'allegato 1 alla
parte terza l'ultimo periodo e' soppresso;
f) all'allegato 1 alla parte terza sono soppressi:
1) i numeri 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 della lettera A.2.8,
sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici";
2) i numeri 2, 3, 4, 6 , 7, 8 e 9 della lettera A.2.1, Sezione
B "Acque sotterranee", parte 2 "Modalita' per la classificazione
dello stato di qualita' dei corpi idrici";
g) all'allegato 1 alla parte terza dopo la lettera A.2.8, sezione
A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici" sono
inserite le seguenti;

"A. 2.8.-bis.


Requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi e calcolo dei
valori medi

1. Ai fini della presente lettera si intende per:
a) fattore di copertura: fattore numerico utilizzato come
moltiplicatore dell'incertezza tipo composta per ottenere
un'incertezza estesa (1) . [UNI 13005:2000]. Nel caso dei metodi
utilizzati per le valutazioni riportate in questo decreto 'k' e'
stato scelto pari a 2;
b) incertezza tipo: incertezza del risultato 'x i ' di una
misurazione espressa come scarto tipo. [UNI 13005:2000];
c) incertezza tipo composta: incertezza del risultato 'y' di una
misurazione allorquando il risultato e' ottenuto mediante i valori di
un certo numero di altre grandezze; essa e' uguale alla radice
quadrata positiva di una somma di termini, che sono le varianze o le
covarianze di quelle grandezze pesate secondo la variazione del
risultato della misurazione al variare di esse. [UNI 13005:2000];
d) incertezza estesa: grandezza che definisce intorno al
risultato di una misurazione, un intervallo che ci si aspetta
comprendere una frazione rilevante della distribuzione dei valori
ragionevolmente attribuibili al misurando. (2) (3) [UNI 13005:2000];
e) ripetibilita' intermedia di misura: precisione di misura
ottenuta in condizione di ripetibilita' intermedia. [UNI/CEI
70099:2008];
f) giustezza: grado di concordanza tra la media di un numero
infinito di valori misurati ripetuti e un valore di riferimento.
[UNI/CEI 70099:2008];
g) materiale di riferimento certificato: materiale di riferimento
accompagnato da un documento rilasciato da organismi accreditati a
livello nazionale ed internazionale nel quale sono riportati i valori
di una o piu' proprieta' specificate, con le corrispondenti
incertezze, riferibilita' e rintracciabilita', definite impiegando
procedure valide. [UNI/CEI 70099:2008];
g) colonna d'acqua: porzione rappresentativa di acqua del corpo
idrico nella quale fase solida e fase liquida non sono separate tra
loro.
A. Prestazioni minime dei metodi di misurazione
1) I metodi di misurazione da utilizzare per l'applicazione del
presente decreto devono avere le seguenti prestazioni minime:
a) alle concentrazioni dello standard di qualita' (SQA-MA ed
SQA-CMA) l'incertezza estesa associata al risultato di misura non
deve essere superiore al 50% del valore dello standard di qualita'.
L'incertezza estesa sara' ottenuta dall'incertezza tipo composta
ponendo il fattore di copertura k uguale a 2 per un intervallo di
fiducia di circa il 95%;
b) il limite di quantificazione dei metodi deve essere uguale od
inferiore al 30% dei valori dello standard di qualita' (SQA-MA).
2. Per quanto riguarda la valutazione dell'incertezza di misura e'
necessario distinguere i metodi che includono i dati di precisione
(ripetibilita' e riproducibilita') stimati alle concentrazioni
prossime al valore dello standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA) da
quelli che non sono caratterizzati da questi dati. Per i primi il
laboratorio che li adotta deve:
a) verificare che l'incertezza estesa (k=2) ottenuta dal dato di
riproducibilita' del metodo sia inferiore al 50% del valore dello
standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
b) valutare sperimentalmente la ripetibilita' a concentrazioni
prossime allo standard di qualita' (SQA-MA ed SQA-CMA);
c) verificare che la ripetibilita' calcolata all'interno del
laboratorio sia inferiore o uguale al valore di ripetibilita' dato
dal metodo;
d) calcolare l'incertezza estesa dai dati di riproducibilita' del
metodo.
3) Nel caso di metodi normati che non includano i dati di
precisione, il laboratorio deve procedere alla convalida del metodo
ai sensi della UNI EN ISO/CEI 17025:2005, stimando la ripetibilita'
intermedia del metodo stesso nonche' lo scostamento sistematico
(giustezza) per mezzo di un appropriato materiale di riferimento
certificato o una soluzione certificata. Questi principali contributi
all'incertezza di misura, insieme ad altri se ritenuti necessari,
devono essere combinati secondo le regole di propagazione
dell'incertezza (vedi UNI 13005:2000). Dall'incertezza tipo composta
cosi' ottenuta si ottiene l'incertezza estesa moltiplicando per il
fattore di copertura k=2.
B. Calcolo dei valori medi
1) Nel seguito sono riportati i criteri da utilizzare per il
calcolo dei valori medi (SQA-MA) e di misurandi rappresentati dalla
somma totale di parametri chimico-fisici o di singole sostanze
(SQA-MA ed SQA-CMA) in presenza di valori inferiori ai limiti di
quantificazione del metodo di analisi:
a) i risultati di misura inferiori al limite di quantificazione
sono posti pari alla meta' del valore del limite di quantificazione
del metodo (risultato della singola misura inferiore al limite di
quantificazione =LQ/2);
b) il valore medio (SQA-MA), calcolato in conformita' al punto
precedente, che risulti inferiore al limite di quantificazione del
metodo, e' restituito come inferiore al limite di quantificazione
(valore medio < LQ);
c) nel calcolo dei misurandi rappresentati dalla somma totale di
parametri chimico-fisici o di singoli misurandi chimici (SQA-MA ed
SQA-CMA), che includono i principali metaboliti e prodotti di
degradazione e di reazione, il risultato di misura delle singole
sostanze inferiore al limite di quantificazione e' considerato uguale
a zero (risultato di misura=0).

A. 2.8-ter.


Informazioni ai fini dei rapporti conoscitivi

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono le informazioni di seguito riportate secondo il seguente
calendario:
a) il primo invio deve essere effettuato entro il 30 novembre
2011. Le informazioni sono rappresentative dell'anno 2010;
b) il secondo invio e' effettuato entro il 23 dicembre 2013 ed e'
rappresentativo delle rilevazioni effettuate nell'anno precedente
rispetto all'anno dell'invio;
c) i successivi aggiornamenti sono inviati ogni 6 anni e sono
sempre rappresentativi dell'anno precedente l'invio.
1.1. Informazioni per singoli scarichi.
1.1.1. Per ogni singolo scarico che recapita in corpo idrico
superficiale occorre indicare le seguenti informazioni:
a) date di rilascio e scadenza dell'autorizzazione;
b) ciclo/i produttivo/i;
c) applicazione IPPC;
d) coordinate dello scarico;
e) codice del corpo idrico recettore;
f) volume annuo scaricato (mc/anno);
g) sostanze appartenenti all'elenco di priorita' presenti nello
scarico;
h) "altre sostanze" non appartenenti all'elenco di priorita'
presenti nello scarico.
1.1.2. Per ogni sostanza riportare:
a) carico totale scaricato misurato o stimato (kg /anno);
b) concentrazione autorizzata (mg/l);
c) la concentrazione nei corpi idrici viene fornita come previsto
al successivo punto 3.
1.2. Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o
perdite).
1.2.1. Le informazioni sono relative alle seguenti fonti:
a) siti contaminati da bonificare ai sensi della parte IV del
decreto legislativo n. 152/2006, ove siano disponibili almeno i dati
di caratterizzazione del sito;
b) attivita' agricole;
c) altre tipologie di fonti (discariche, stoccaggio di rifiuti,
stoccaggio di materiali da attivita' di dragaggio, ecc).
1.2.2. Per ogni fonte occorre individuare:
a) la tipologia della fonte;
b) il codice del bacino idrografico o del sottobacino
influenzato;
c) le sostanze di cui all'elenco di priorita' rilevate;
d) per ogni sostanza la stima del carico espresso in kg/anno
immesso in ogni bacino idrografico o sotto bacino.
1.3. Informazioni sui corpi idrici superficiali.
a) codice del corpo idrico recettore;
b) nome del corpo idrico;
c) categoria del corpo idrico recettore (4)
d) appartenenza rete nucleo (intercalibrazione);
e) stato chimico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua ,
sedimento e biota) (5) ;
f) stato ecologico del corpo idrico recettore (colonna d'acqua,
sedimento e biota) (6) .
1.4. Informazioni per l'analisi di tendenza.
1.4.1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 78-bis, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono, aggiornano e
trasmettono i dati relativi alle concentrazioni rilevate nei
sedimenti e nel biota in particolare per le seguenti sostanze, se
rilevate:
a) antracene;
b) difeniletere bromato;
c) cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza
dell'acqua);
d) cloro alcani, C10-13 (7) ;
e) di (2-etilesil) ftalato (DEHP);
f) fluorantene;
g) esaclorobenzene;
h) esaclorobutadiene;
i) esaclorocicloesano;
l) piombo e composti;
m) mercurio e composti;
n) pentaclorobenzene;
o) benzo(a) pirene;
p) benzo(b) fluorantene;
q) benzo(k) fluorantene;
r) benzo(g,h,i) perilene;
s) indeno(1,2,3-cd) pirene;
t) tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione).
1.4.2. I predetti dati e i relativi aggiornamenti sono trasmessi
ogni sei anni a partire dal 23 dicembre 2013 e riportano gli esiti
dei monitoraggi effettuati con frequenza almeno triennale nell'arco
del sessennio di riferimento.

A. 2.8.-quater.


Numeri UE sostanze prioritarie

Tabella 1: Elenco Numeri UE sostanze prioritarie


---------------------------------------------------------------
Numero UE (1) Denominazione Sostanza Identificata come
Prioritaria (2) pericolosa prioritaria
---------------------------------------------------------------
240-110-8 Alaclor
---------------------------------------------------------------
204-371-1 Antracene X
---------------------------------------------------------------
217-617-8 Atrazina
---------------------------------------------------------------
200-753-7 Benzene
---------------------------------------------------------------
Non applicabile Difeniletere Bromato (4)
Pentabromodifeniletere
Non applicabile (congeneri
28,47,99,100,153,154) X (3)
---------------------------------------------------------------
231-152-8 Cadmio e Composti X
---------------------------------------------------------------
287-476-5 Cloro alcani C10-13 (4) X
---------------------------------------------------------------
207-432-0 Clorfenvifos
---------------------------------------------------------------
220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile)
---------------------------------------------------------------
203-458-1 1,2-Dicloroetano
---------------------------------------------------------------
200-838-9 Diclorometano
---------------------------------------------------------------
204-211-0 Di(2etilesil)ftalato (DEHP)
---------------------------------------------------------------
206-354-4 Diuron
---------------------------------------------------------------
204-079-4 Endosulfan X
---------------------------------------------------------------
205-912-4 Fluorantene (5)
---------------------------------------------------------------
204-273-9 Esaclorobenzene X
---------------------------------------------------------------
201-765-5 Esaclorobutadiene X
---------------------------------------------------------------
210-158-9 Esaclorocicloesano X
---------------------------------------------------------------
251-835-4 Isoproturon
---------------------------------------------------------------
231-100-4 Piombo e Composti
---------------------------------------------------------------
231-106-7 Mercurio e Composti X
---------------------------------------------------------------
202-049-5 Naftalene
---------------------------------------------------------------
231-111-14 Nichel e Composti
---------------------------------------------------------------
246-672-0 Nonilfenolo X
203-199-4 (4-Nonilfenolo) X
---------------------------------------------------------------
217-302-5 Ottilfenolo
Non applicabile (4-(1,1?,3,3?-tetrametilbutil)fenolo)
---------------------------------------------------------------
210-172-5 Pentaclorobenzene X
---------------------------------------------------------------
231-152-8 Pentaclorofenolo
---------------------------------------------------------------
Non applicabile Idrocarburi Policiclici Aromatici X
200-028-5 (Benzo(a)pirene) X
205-911-9 (Benzo(b)fluorantene) X
205-883-8 Benzo(g,h,i)perilene X
205-916-6 (Benzo(k)fluorantene) X
205-893-2 (Indeno(1,2,3cd)pirene) X
---------------------------------------------------------------
204-535-2 Simazina
---------------------------------------------------------------
Non applicabile Tributilstagno(composti) X
Non applicabile (Tributilstagno-catione) X
---------------------------------------------------------------
234-413-4 Triclorobenzeni
---------------------------------------------------------------
200-663-8 Triclorometano(cloroformio)
---------------------------------------------------------------
216-428-8 Trifluralin
---------------------------------------------------------------


Note alla tabella.
1) Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti
a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze
chimiche notificate (Elincs).
2) Nel caso di gruppi di sostanze (tra parentesi e senza numero)
sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze
tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro
indicativo deve essere definito col metodo analitico.
3) Solo pentabromodifenil etere.
4) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero
consistente di singoli composti. Allo stato attuale non e' possibile
fornire parametri indicativi appropriati.
5) Il fluorantene e' stato iscritto nell'elenco quale indicatore di
altri idrocarburi policiclici aromatici piu' pericolosi.".
h) dopo il terzo capoverso della lettera A.3.5. della sezione A
"Stato delle acque superficiali" della parte 2 "Modalita' per la
classificazione dello stato di qualita' dei corpi idrici"
dell'allegato 1 alla parte terza, e' aggiunto il seguente:
"In particolare, qualora si verifichi nella colonna d'acqua il
superamento dello standard di qualita' ambientale per le sostanze
dell'elenco di priorita' e per le altre sostanze non appartenenti
all'elenco di priorita' sono applicate le misure necessarie per
ripristinare il buono stato del corpo idrico conformemente alle
disposizioni vigenti. In tal caso, a condizione che ci siano dati
sufficienti a stabilire in maniera affidabile lo stato di qualita'
dei corpi idrici, il monitoraggio operativo nella colonna d'acqua
puo' essere effettuato con frequenze ridotte, sufficienti per la
verifica dell'efficacia delle misure intraprese per ripristinare il
buono stato del corpo idrico. La riduzione delle frequenze del
monitoraggio non e' prevista per i corpi idrici destinati alla
produzione di acqua potabile. Fermo restando i contenuti di cui
all'allegato 4 , nei Piani di gestione e nei Piani di tutela delle
acque sono altresi' inserite le informazioni relative alla riduzione
delle frequenze del monitoraggio operativo.";
i) alla nota 2 alla tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato
1 alla parte terza e' aggiunto il seguente periodo: "Se non
altrimenti specificato lo standard di qualita' ambientale si applica
alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.";
l) la nota 10 della tabella 1/A della lettera A.2.6 dell'allegato
1 alla parte terza e' soppressa.».

(1) Il fattore di copertura k e' tipicamente compreso nell'intervallo
da 2 a 3.

(2) La frazione puo' essere interpretata come la probabilita' di
copertura o livello di fiducia dell'intervallo.

(3) Per poter associare uno specifico livello di fiducia
all'intervallo definito dall'incertezza estesa e' necessario fare
ipotesi, esplicite o implicite, sulla distribuzione di
probabilita' caratterizzata dal risultato della misurazione e
dalla sua incertezza tipo composta. Il livello di fiducia che
puo' essere attribuito a questo intervallo puo' essere conosciuto
solo nei limiti entro i quali quelle ipotesi siano giustificate.

(4) Indicare se: lago, fiume, acque marino costiere, acque di
transizione.;

(5) Nel caso in cui lo stato chimico non risulti buono a causa di una
o piu' sostanze dell'elenco di priorita' e/o delle «altre
sostanze» e' indicata la concentrazione media annua delle
sostanze che determinano tale classificazione. Riportare, ove
rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione
delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
nel biota.

(6) Nel caso in cui il corpo idrico risulti classificato in stato
ecologico sufficiente a causa del superamento degli standard
fissati per uno o piu' delle altre sostanze non appartenenti
all'elenco di priorita' e' indicata la concentrazione media annua
delle sostanze che determinano tale classificazione. Riportare,
ove rilevate ed indipendentemente dallo stato, la concentrazione
delle sostanze prioritarie e delle altre sostanze nei sedimenti e
nel biota.

(7) Per questo parametro il monitoraggio si effettua allorche' sara'
disponibile il relativo metodo analitico.


                               Art. 2 


Abrogazioni

1. All'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in data 18 settembre 2002, pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre
2002, alla parte B (scarichi industriali e da insediamenti
produttivi), parte prima del settore 2 (Disciplina degli scarichi),
le schede con numerazione da 7 a 26 sono abrogate.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 6 novembre 2003, n. 367, e' abrogato.


                               Art. 3 


Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Le autorita' pubbliche provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie
attivita' istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


                               Art. 4 


Disposizioni transitorie

1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle
direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, nelle more della costituzione
delle autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, provvedono all'aggiornamento dei piani di
gestione previsti all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. A tale
fine dette autorita' svolgono funzioni di coordinamento nei confronti
delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici;
b) le autorita' di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di
territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli
obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. Ai
fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui
al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010, le autorita' di
bacino di rilievo nazionale svolgono la funzione di coordinamento
nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), nel caso di
distretti nei quali non e' presente alcuna autorita' di bacino di
rilievo nazionale, provvedono le regioni.
3. L'approvazione di atti di rilevanza distrettuale e' effettuata
dai comitati istituzionali e tecnici delle autorita' di bacino di
rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il
cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si
riferiscono se non gia' rappresentate nei medesimi comitati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Fazio, Ministro della salute

Galan, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano