Cass. Sez. III Sent. 23099 del 14 giugno 2007 (Ud.13 apr. 2007)
Pres. De Maio Est. Gazzara Ric.Cambria.
Alimenti. Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Frode nell'esercizio del commercio - Detenzione di alimenti surgelati in esercizio commerciale - Omessa indicazione di tale qualità - Reato di cui agli artt. 56 e 515 cod. pen. - Sussistenza.

La detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un esercizio commerciale, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 13/04/07
Dott. TERSEI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1165
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 21728/2005
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMBRIA SALVATORE, nato a Barcellona P.G. il 23/3/1965;
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 9.2.05;
vista la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA SANTI;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Messina, con sentenza del 9.2.05 n. 248, decidendo sulla impugnazione formulata dal P.M. del Tribunale di Barcellona P.G., avverso la decisione resa dal Tribunale di Barcellona il 2.5.01, in riforma della predetta, ha riconosciuto colpevole l'imputato, Cambria Salvatore, del reato di cui agli artt. 56 e 515 c.p., condannando costui alla pena di Euro 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza per estratto, per una volta, sul quotidiano la Gazzetta del Sud di Messina. Il giudice di prime cure aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 515 c.p., per insussistenza del fatto, rilevato che il rinvenimento da parte dei Carabinieri del NAS di prodotti surgelati nei locali del ristorante "La Ruota", di cui il prevenuto era titolare,non poteva configurare il reato de quo, in assenza di prova sulla effettiva somministrazione di detti prodotti agli avventori. Avverso la decisione resa dalla Corte territoriale propone ricorso per cassazione il Cambria, con i seguenti motivi:
art. 606 c.p.p., lett. b), - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 515 c.p.; art. 606 c.p.p., lett. c), mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente eccepisce la non configurabilità del tentato reato di frode in commercio, ascrittogli, nel caso in cui i prodotti surgelati non siano offerti al pubblico avventore;
pertanto la mera detenzione dei prodotti nei locali del ristorante non avrebbe potuto permettere al giudicante di ritenere realizzato il reato de quo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata appare motivata correttamente e logicamente, priva di vizi di implausibilità.
Le doglianze spiegate con il gravame non meritano accoglimento e vanno pertanto, rigettate.
Si rileva, infatti, che la detenzione di alimenti congelati o surgelati in un esercizio commerciale e la omessa indicazione nella lista delle vivande di tale precondizione dello alimento, integra il reato di tentativo di frode in commercio, e, in proposito, non è necessario che si instauri un rapporto concreto con un cliente, atteso che in tale ipotesi ricorrerebbe la fattispecie del reato consumato (Cass. 14806/04).
In ordine alla esattezza della argomentazione sviluppata dalla Corte territoriale relativamente alla ascrivibilità del reato in capo al prevenuto, si evidenzia che l'art. 56 c.p., non prevede una differenziazione tra atti preparatori ed esecutivi, visto che la struttura risulta fondata sul compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto.
Conseguentemente, per ritenere il tentativo non necessita che la azione esecutiva sia già iniziata; da ciò scaturisce che anche un atto preparatorio possa integrare gli estremi del tentativo, allorquando in esso si rinvenga la idoneità inequivocabile a commettere un reato.
Pertanto, può qualificarsi quale tentativo la condotta nella quale siano riscontrabili gli elementi distintivi del delitto consumato, attraverso la univocità della direzione degli atti compiuti verso la commissione di esso e la idoneità degli stessi a realizzarlo. Il giudice di merito, peraltro, ha deciso in fatto, in dipendenza di quanto emerso dalle risultanze probatorie, evidenziando che dal verbale di constatazione redatto dai Carabinieri del NAS è risultato che nella lista delle vivande, predisposta per essere esibita agli avventori del locale, non erano indicati piatti confezionati con prodotti congelati e la decisione resa è, peraltro, supportata dalla giurisprudenza di legittimità, allorquando ha avuto modo di affermare che nell'ambito della ristorazione, per la quale siano impiegati prodotti surgelati, è configurarle il reato di tentata frode commerciale, quando venga omessa la indicazione di tale tipo di alimenti nella lista delle pietanze, atteso che tale comportamento è univocamente rilevatore della volontà dello esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita. (Cass. 31.1.02 n. 10145).
In ordine al secondo motivo di ricorso si rileva che la Corte territoriale ha attentamente analizzato le risultanze probatorie acquisite in atti, ritenendo il rinvenimento dei prodotti congelati che venivano utilizzati per la preparazione dei cibi, quali antipasti, primi e secondi piatti di pesce e di carne e contorni, in correlato alla inesistenza, nel ristorante di alcun alimento fresco, circostanza acclarante la sussistenza del reato ascritto allo imputato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007