Cass. Sez. III n. 17547 del  7 maggio 2010 (Ud.25 mar.2010)
Pres. De Maio Est. Teresi Ric. Fourrier
Alimenti. Prodotti alimentari confezionati all'estero

L'importatore di un prodotto alimentare confezionato all'estero, sia esso un commerciante all'ingrosso o al dettaglio, risponde del reato di immissione in commercio di prodotto alimentare non conforme alla normativa di settore se non adempie l'obbligo di verificarne la conformità mediante controlli tali da garantire la qualità del prodotto, anche se importato in confezioni originali. (Nella specie la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente speciale di cui all'art. 19, della L. 30 aprile 1962, n. 283 invocata da un importatore italiano di tonno decongelato contenente monossido di carbonio, additivo chimico non consentito, acquistato preconfezionato sotto vuoto da società spagnola che, a sua volta, l'aveva importato dal Vietnam).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 25/03/2010
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 649
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 38060/2009
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Fourrier Yvonne, nata a Troyes (Francia il 13.11.1940;
avverso la sentenza del Tribunale di Udine in Palmanova in data 29.06.2009 che l'ha condannata alla pena di Euro 5.000 d'ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. g);
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il PM nella persona del PG, Dr. Passacantando Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 7.10.2005 il Tribunale di Udine in Palmanova condannava Fourrier Yvonne alla pena di Euro 5.000 d'ammenda per avere, quale legale rappresentante della s.r.l. Friulpesca, commercializzato tonno decongelato contenente monossido di carbonio, additivo chimico non consentito.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando violazione di legge, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in punto d'affermazione di responsabilità.
Essa aveva provato d'avere acquistato il prodotto, confezionato sotto vuoto, da una società spagnola che l'aveva importato dal Vietnam e di avere osservato le disposizioni in ordine all'indicazione degli additivi alimentari, sicché non era tenuta a sottoporre a particolari verifiche prodotti confezionati con etichettatura prodotti da altra ditta.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché articola censure manifestamente infondate.
L'imputata sostiene che il reato non sarebbe configurabile per avere essa svolto ogni possibile accorgimento per immettere lecitamente il prodotto in commercio, ma tale giustificazione è stata congruamente confutata dal Tribunale che ha adottato una decisione che non presenta alcuna lacuna motivazionale.
In particolare, è stato accertato che il tonno decongelato commercializzato dalla ricorrente conteneva un additivo chimico vietato dalla normativa comunitaria, sicché è irrilevante che la stessa l'abbia ricevuto, per la rivendita, in confezioni sigillate da un fornitore spagnolo che l'aveva acquistata da un produttore vietnamita.
In tal caso, infatti, l'acquirente dell'alimento preconfezionato è anch'esso destinatario del precetto penale che impone l'adozione di ogni cautela al fine di evitare l'immissione in commercio di un prodotto non regolamentare.
La L. n. 283 del 1962, n. 283, art. 19, stabilisce che le sanzioni previste da essa previste "non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione, o la confezione originale non presenti segni di alterazione". Ha però affermato questa Corte che tale esimente speciale non opera quando il prodotto alimentare sia stato confezionato all'estero, provenga cioè da un produttore straniero il quale non sia obbligato a osservare tutte le prescrizioni imposte dalla legge italiana per prevenire il pericolo di frode o di danno alla salute del consumatore: in tale ipotesi, infatti, colui che commercia il prodotto sul territorio nazionale non può ritenersi legittimato a presumere l'adempimento di obblighi giuridicamente inesistenti a carico del produttore (cfr. Cassazione Sezione 3, n. 2205 del 04/10/2005 (dep. 19/01/2006) RV. 233006; n. 6323/1999; n.7700/1997. L'importatore, commerciante all'ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale è tenuto a verificare, pertanto, la conformità del prodotto o dei componenti di esso alla normativa sanitaria con controlli tali da garantire la qualità del prodotto anche se importato in confezioni originali (Sezione 3, n. 7214/19884).
Nella specie, tale obbligo incombeva sulla ricorrente sia perché l'alimento era stato prodotto in Vietnam sia perché erano chiaramente percepibili gli effetti dell'additivo per l'innaturale colorazione rosso ciliegia del tonno.
La manifesta infondatezza del ricorso, che preclude la possibilità di rilevare e dichiarare eventuali sopravvenute cause d'estinzione del reato (Cassazione S.U. n. 32/2000, De Luca, RV. 217266, comporta l'onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010