Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4575, del 17 settembre 2013
Ambiente in genere.Attività estrattiva in siti Rete Natura 2000

Gli ambiti estrattivi direttamente ricadenti, in tutto o in parte, nei Siti Natura 2000, sono soggetti al divieto di estrazione posto dall’art. 7, comma 1, delle norme di attuazione del PRAE della Campania, mentre le cave attive, munite di regolare autorizzazione, comprese nelle aree ricadenti nei suddetti Siti possono essere sottoposte esclusivamente ad interventi di ricomposizione ambientale previa sottoposizione del relativo progetto a valutazione d’incidenza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 04575/2013REG.PROV.COLL.

N. 04671/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4671 del 2008, proposto da
Regione Campania, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Baroni, Antonio Palma e Lidia Buondonno, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Poli, 29;

contro

Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature - Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessio Petretti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via degli Scipioni, 268/A; 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Cementi Moccia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, viale Parioli, 67;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Napoli, Sezione I, n. 682/2008, resa tra le parti e concernente: Piano regionale per le attività estrattive - PRAE;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Buondonno, Petretti, Lamberti e Palma, nonché l’avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania accoglieva il ricorso n. 5978 del 2006, proposto dall’Associazione Italiana per il World Wild Fund for Nature - Onlus (d’ora in poi: WWF), con l’intervento ad opponendum della società Cementi Moccia s.p.a., avverso le ordinanze n. 11 e n. 12, pubblicate rispettivamente il 19 giugno 2006 ed il 6 luglio 2006, concernenti l’approvazione – da parte del Commissario ad acta nominato dal medesimo Tribunale amministrativo regionale – del Piano regionale per le attività estrattive (PRAE), con particolare riferimento all’art. 7, comma 2, delle norme di attuazione del Piano stesso, nella parte in cui si dispone, relativamente ai Siti di interesse comunitario (SIC) ed alle Zone di protezione speciale (ZPS), che l’attività estrattiva sia soggetta al “parere favorevole dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (…) ove consentita dalla normativa del PRAE nelle aree perimetrale”, con l’ulteriore precisazione secondo cui “ove non rappresentati o non sufficientemente definiti in termini cartografici, gli ambiti territoriali dei vincoli sono individuati dall’Autorità predetta, a scala di progetto, in sede di istruttoria per il rilascio della relativa autorizzazione e/o concessione”.

L’adito Tribunale amministrativo, a suffragio della statuizione di accoglimento, rilevava quanto segue:

- costituiscono criteri guida della pianificazione contestata, secondo la relazione illustrativa generale del settembre 2003 (di integrazione e aggiornamento della relazione conclusiva, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 7253 del 27 dicembre 2001), sia l’esclusione delle aree “comunque vincolate” dalla coltivazione di cui trattasi, sia la “prevalenza della prescrizione, che ha vietato la coltivazione nelle aree vincolate rispetto alla documentazione cartografica”, tant’è che, nell’allegato c) al PRAE (Linee guida dell’ottobre 2003), è affermato che “il PRAE, all’art. 7 delle norme, prevede anche il divieto di svolgere attività estrattiva nelle aree SIC e ZPS.”;

- in tale quadro, la nuova formulazione dell’art. 7 delle norme tecniche di attuazione, nel testo – sopra riportato – approvato dal Commissario ad acta, avrebbe finito per consentire l’esercizio dell’attività estrattiva anche nei Siti di interesse comunitario e nelle Zone di protezione speciale, senza peraltro che il PRAE fosse stato previamente sottoposto a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 2, d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nonché dell’art. 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE, con conseguente illegittimità in parte quadell’impugnato atto pianificatorio.

2. Avverso tale sentenza interponevano appello sia la Regione Campania, sia la società Cementi Moccia s.p.a. (quest’ultima, in via incidentale), la prima escludendo che nelle aree perimetrate, in cui è consentita l’attività estrattiva, fossero comprese aree SIC e ZPS, con conseguente carenza di interesse del WWF all’impugnativa e preclusa necessità di valutazione di incidenza (peraltro richiesta solo per piani e progetti, che potessero avere “incidenza significativa sulla gestione delle aree in questione”, a norma della direttiva 92/43/CEE); la seconda eccependo l’omessa notifica del ricorso di primo grado al Consiglio regionale della Campania (quale autorità competente per l’approvazione del PRAE), nonché l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i titolari di cave in esercizio e di tutti i Comuni coinvolti, con ulteriore sottolineatura dell’impossibilità, in base al PRAE, di esercitare attività estrattiva nelle aree SIC e ZPS. Il medesimo PRAE inoltre, quale atto di programmazione generale, non avrebbe individuato con esattezza i comparti estrattivi, con conseguente impossibilità di ricomprendere lo stesso nell’ambito di applicazione del procedimento di valutazione di incidenza, previsto dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Le parti appellanti chiedevano dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, la reiezione dell’avversario ricorso di primo grado.

3. Il WWF, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza degli interposti appelli e rilevava come la Tavola 2 allegata al PRAE localizzasse illegittimamente attività estrattive in aree SIC e ZPS, senza la preventiva valutazione di incidenza, da ritenere necessaria anche per mere attività di ricomposizione ambientale di cave esaurite o chiuse. Con nota regionale n. 1000353 del 18 novembre 2009, inoltre, sarebbe stato specificato che – pur non essendo localizzabili nuove cave in aree SIC e ZPS – avrebbe potuto comunque continuare l’attività in cave precedentemente autorizzate in tali aree a fini di ricomposizione ambientale, ma sempre previa valutazione di incidenza; venivano inoltre disciplinate le procedure amministrative per le attività estrattive da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (VIA), anche con specifico riferimento ai “progetti localizzati all’interno di una Zona di Protezione Speciale”.

4. Accolta con ordinanza n. 3508 del 1 luglio 2008 l’istanza di sospensiva, questa Sezione, con sentenza non definitiva n. 111 del 12 gennaio 2011, ritenuta la necessità istruttoria, disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 Cod. proc. amm., in contraddittorio fra le parti processuali, al fine di accertare, sulla base delle norme di piano in discussione, delle cartografie e di ogni altro strumento accertativo o documento ritenuto utile, le seguenti rilevanti circostanze di fatto e rispondere ai seguenti quesiti:

a) quali fossero, negli atti del PRAE in discussione, le modalità di individuazione delle aree, in cui siano poi autorizzabili nuove attività estrattive;

b) quali specificamente fossero, negli atti del PRAE in discussione, le cave, anche inattive, già esistenti in zone vincolate o protette (con particolare riguardo alle aree SIC e ZPS), e quale fosse la specifica relativa disciplina, con particolare riguardo alle attività di ricomposizione ambientale e all’esatta attuale delimitazione dell’area e della quantità di scavo;

c) quale fosse il grado di specificazione, a livello cartografico, operato dal PRAE in relazione alle suddette aree vincolate o protette, e quale fosse, in base al PRAE o con riferimento ad esso, la conseguente ampiezza dei poteri dell’Autorità preposta alla relativa tutela, in ordine all’individuazione degli ambiti territoriali in questione, ai sensi dell’art. 7, comma 2, delle norme tecniche di attuazione del PRAE.

5. Acquisito il verbale di riunione del 2 febbraio 2011, redatto nell’ambito della verificazione in contraddittorio, nel quale il difensore del WWf preannunciava la propria rinuncia agli effetti dell’appellata sentenza, “ove sul PRAE sopravvenisse valutazione di incidenza favorevole, in quanto ciò consentirebbe, comunque, il rispetto della direttiva habitat”, e dopo alcuni rinvii richiesti alle parti in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione d’incidenza, l’appellante Regione produceva decreto dirigenziale n. 28 del 31 gennaio 2013, di approvazione della valutazione d’incidenza (con prescrizioni), al che la causa, all’udienza pubblica del 4 giugno 2013, veniva trattenuta in decisione.

6. A fronte della sopravvenuta valutazione d’incidenza favorevole, con prescrizioni – con la previsione, per quanto qui interessa, che gli ambiti estrattivi direttamente ricadenti, in tutto o in parte, nei Siti Natura 2000, sono soggetti al divieto di estrazione posto dall’art. 7, comma 1, delle norme di attuazione del PRAE, mentre le cave attive, munite di regolare autorizzazione, comprese nelle aree ricadenti nei suddetti Siti possono essere sottoposti esclusivamente ad interventi di ricomposizione ambientale previa sottoposizione del relativo progetto a valutazione d’incidenza –, ed alla luce della sopra riportata dichiarazione del difensore del WWF, resa in sede di verificazione in contraddittorio, deve ritenersi venuto meno l’interesse del WWF al ricorso di primo grado e al mantenimento degli effetti dell’appellata sentenza, atteso il sostanziale accoglimento della tesi difensiva propugnata nel ricorso di primo grado, che aveva condotto all’annullamento degli atti impugnati.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza di accoglimento.

S’impone, altresì, la declaratoria d’improcedibilità degli appelli, proposti in via principale ed incidentale, non essendo le impugnazioni più sostenute da alcun interesse di carattere processuale e sostanziale in conseguenza della caducazione degli effetti del ricorso di primo grado e della sentenza impugnata.

7. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese di entrambi i gradi di giudizio interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 4671 del 2008), provvede come segue:

- dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso di primo grado e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza indicata in epigrafe;

- dichiara improcedibili gli appelli, proposti in via principale ed incidentale;

- dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)