Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3307, del 2 luglio 2014
Ambiente in genere.Proroga Autorizzazione Integrata Ambientale

L’istituto dell’A.I.A. è stato introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. n. 59 del 2005, per il primo rinnovo successivo al conseguimento della certificazione UNI EN deve intendersi quello che matura subito dopo l’acquisizione della certificazione. Questa è l’unica lettura volta a dare un contenuto concreto al primo periodo del citato art. 29-octies, comma 3, visto che lo stesso contempla l’ipotesi di autorizzazione in favore di impianto già certificato, mentre tale certificazione presuppone l’avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio e l’effettivo esercizio dell’impianto, come attestato dall’organismo accreditato che ha nel caso di specie operato la verifica ambientale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03307/2014REG.PROV.COLL.

N. 04018/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 4018 del 2014, proposto dalla società Hidrochemical Service s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Teresa Colelli, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 6;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata resa dal T.a.r. per la Puglia – Bari - Sezione I, n. 319/2014, resa tra le parti, concernente diniego proroga autorizzazione integrata ambientale.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 il Cons. Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Bice Annalisa Pasqualone e Tiziana Teresa Colelli;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e preso atto che hanno aderito alla definizione dell’incidente cautelare con sentenza in forma semplificata;



Preso atto che:

a) oggetto del presente giudizio è il diniego opposto dalla regione Puglia alla richiesta di proroga dell’autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) formulata dalla ditta Hidrochemical (cfr. nota prot. n. 4766 dell’11 novembre 2013 a mezzo della quale si <<…comunica di non poter concedere la proroga di un anno della validità dell’AIA n. 426 del 27/07/2009 in quanto la richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 3890 del 17 07 2013 ha efficacia esclusivamente tra le parti interessate in giudizio e pertanto non può essere estesa anche alla vostra istanza>>;

b) l’unica questione controversa consiste nello stabilire la portata applicativa della norma sancita dall’art. 29 octies, co. 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nel testoratione temporis applicabile – oggi comma 9, a seguito della novella introdotta dal d.lgs. n. 46 del 2014 – secondo cui: <<Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo>>;

c) è pacifico che l’a.i.a. è stata rilasciata in favore della ditta ricorrente con provvedimento n. 426 del 27 luglio 2009 notificato in data 3 settembre 2009 e che successivamente, in data 21 novembre 2009, la medesima ha ottenuto la certificazione EN ISO 14001 (cfr. certificato n. IE-1012-03);

Considerato che:

d) il provvedimento impugnato in questo giudizio sortisce dalla pretesa della società odierna appellante di beneficiare, in virtù della certificazione UNI ENI, del periodo di validità di 6 anni dell’autorizzazione ambientale (avente una durata fisiologica di anni 5), giusto il disposto dell’art. 29-octies, co. 3, cit.;

e) il Collegio non intende decampare dallo specifico precedente reso dalla Sezione - n. 3890 del 17 luglio 2013 cui si rinvia a mente degli artt. 60 e 74, c.p.a., reso su fattispecie disciplinata dall’art. 29 octies, co. 2 (oggi comma 8 a seguito della novella di cui al menzionato d.lgs. n. 46 del 2014), ma recante in parte qua una norma identica relativamente al meccanismo di proroga - in forza del quale: I) la disposizione in esame non ha natura transitoria in quanto l’istituto dell’a.i.a. è stato introdotto nell’ordinamento dal d.lgs. n. 59 del 2005; II) per primo rinnovo successivo al conseguimento della certificazione UNI EN deve intendersi quello che matura subito dopo l’acquisizione della certificazione; III) questa è l’unica lettura volta a dare un contenuto concreto al primo periodo del citato art. 29-octies, comma 3, visto che lo stesso contempla l’ipotesi di autorizzazione in favore di impianto già certificato, mentre tale certificazione presuppone l’avvenuto rilascio del titolo autorizzatorio e l’effettivo esercizio dell’impianto, come attestato dall’organismo accreditato che ha nel caso di specie operato la verifica ambientale;

e) l’esegesi della norma in commento risulta corroborata dall’evoluzione della disciplina normativa successiva, recata dal d.lgs. n. 46 del 2014, che ha profondamente inciso sul rilascio, la durata e il rinnovo dell’a.i.a. nel senso, fra l’altro, di prolungarne la durata concentrando i controlli dell’autorizzazione sugli aspetti sostanziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e annulla la nota prot. n. 4766 dell’11 novembre 2013.

Spese compensate del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)