Ambienti Confinati, Ambienti sospetti di inquinamento, esame coordinato del DPR n. 177/2011, del D. Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. n. 106/2009 e del D. Lgs. n. 276/2003. Verifica della Idoneità tecnica professionale delle Imprese Affidatarie, delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori autonomi da parte del Datore di Lavoro Committente e, nell'ambito del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, da parte dei Committenti/Responsabili dei Lavori e dei Datori di Lavoro delle Imprese affidatarie. Verifiche Ispettive da parte degli Ispettori del Lavoro.
Ing. Antonio Giovanni Riu, Ing. Leonardo Riu.
In questo articolo si vuole fare una analisi del DPR n. 177/2011, Decreto nato per cercare di fornire un supporto legislativo a favore della sicurezza dei lavoratori chiamati ad operare nei cosiddetti "Ambienti confinati", si pensi alle stragi di Molfetta (3 maggio 2008, 5 morti), Mineo (11 luglio 2008, 6 morti), Sarroch (26 maggio 2009, 3 morti) e Capua (11 settembre 2010, 3 morti).
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 [Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 260 dell'8 novembre 2011)]
Ai sensi del comma 1 dell'Art. 1 del DPR 177/2011, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il regolamento di cui al DPR 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Ai sensi dell'art. 6 (Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Titolo I - principi comuni, Capo II - sistema istituzionale), comma 8, lett. g) del D. Lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, Titolo I, Capo III), del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 106 del 2009). Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con Decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente D. Lgs. n. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/04/2008 al Supplemento Ordinario n. 101, è entrato in vigore il 15/05/2008).
Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, Titolo I - principi comuni, Capo III - gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 17 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Comma 1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Comma 1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008, di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.
Comma 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.
Comma 2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Comma 2 dell'Articolo 21 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230 -bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi, Titolo I - principi comuni, Capo III - gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro), del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 14 del d.lgs. n. 106 del 2009), I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Comma 2 dell'Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) del DPR 177/2011, Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo D. Lgs. n. 81/2008.
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Articolo 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, TITOLO II - luoghi di lavoro, CAPO I - disposizioni generali) del D. Lgs. n. 81/2008.
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
[Il Datore di lavoro ed il Dirigente per la violazione dell'Art. 66 del D. Lgs. n. 81/2008 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 ai sensi dell'Art. 68, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009), (Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta pari a € 1.600,00)].
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Articolo 121 (Presenza di gas negli scavi, TITOLO IV - cantieri temporanei o mobili, CAPO II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del D. Lgs. n. 81/2008.
Comma 1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Comma 2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
Comma 3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
Comma 4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
Comma 5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
[Il Datore di lavoro ed il Dirigente per la violazione dell'Art. 121 del D. Lgs. n. 81/2008 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500,00 a € 6.400,00 ai sensi dell'Art. 159, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'art. 88 del d.lgs. n. 106 del 2009), (Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta pari a € 1.600,00)].
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Allegato IV (Requisiti dei Luoghi di Lavoro), punto 3 (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos), del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106 del 2009).
3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l ’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l’indicazione del divieto di manovrarli.
3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.
3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.
3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1 non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell’articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l’impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.
3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm 90 dal pavimento.
3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al punto 3.4.1, le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.
3.4.3. Per le canalizzazioni nell’interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1 deve avere altezza non minore di un metro.
3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.
3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l’accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di trattenuta.
3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:
3.6.1.1. in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell’impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
3.6.1.2. in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido svuotamento delle loro parti.
3.6.2. Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.
3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l’isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l’acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:
3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.
3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1 non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.
3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;
3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;
3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10, compresi quelli vuoti già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l’indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie già contenute, devono, subito dopo l’uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.
3.11.3. In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.
ALLEGATO IV, Requisiti dei Luoghi di Lavoro, 2. Presenza nei Luoghi di Lavoro di Agenti Nocivi, 2.1. Difesa dagli agenti nocivi, D. Lgs. n. 81/2008.
2.1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1 e 3.2.2 devono essere osservate, nella parte applicabile, per l’accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.
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Comma 1 dell'Articolo 63 (Requisiti di salute e di sicurezza, TITOLO II - Luoghi di Lavoro, CAPO I - Disposizioni Generali) del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 39 del d.lgs. n. 106 del 2009):
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
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Comma 1, lett. a) dell'Articolo 64 (Obblighi del datore di lavoro, TITOLO II - Luoghi di Lavoro, CAPO I - Disposizioni Generali) del D. Lgs. n. 81/2008:
Il datore di lavoro provvede affinché: i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’ articolo 63, commi 1, 2 e 3;
[Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (e quindi anche per la violazione dell'Art. 63, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008), (ai sensi dell'articolo 68 del D. Lgs. n. 81/2008 come sostituito dall'art. 41, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009)].
Art. 2 (Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) del DPR n. 177/2011.
Comma 1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (NDR, si dà per scontato che si intende il 30% del totale del personale chiamato a svolgere il lavoro rientrante nella fattispecie di cui a questo DPR, cioè quello impiegato nell' "Ambiente Confinato"), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dello 08/11/2011, Entrato in vigore il 23/11/2011), con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
[NDR Il Comma 2 dell'Art. 2 del DPR n. 177/2011 può essere visto insieme al Comma 8 dell'Art. 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) del D. Lgs. n. 163/2006, il quale ammette la possibilità di un tacito assenso con tempistiche differenti a secondo dell'importo del subappalto; Il Comma 2 dell'Art. 2 del DPR n. 177/2011, ci dice che In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti se non espressamente autorizzati dal Datore di Lavoro Committente e addirittura certificati ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003, però ai sensi del comma 11 dell'Art. 118 (Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) del D. Lgs. n. 163/2006 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare]
RICHIAMI DEL D. LGS. N. 163/2006:
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Art. 118. Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro
(rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)
(art. 25, dir. 2004/18; art. 37, dir. 2004/17; art. 18, legge n. 55/1990; art. 16, d.lgs. 24 marzo 1992, n. 358; art. 18, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157; art. 21, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 158; 34, legge n. 109/1994)
Comma 8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Comma 11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Comma 12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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RICHIAMI DEL D. LGS. 276/2003 RELATIVAMENTE ALLA CERTIFICAZIONE DEI SUBAPPALTI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 2 DEL DPR 177/2011.
Certificazione degli appalti ai sensi del D. Lgs. n. 276/2003.
Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE - Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75. Finalità
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo.
Art. 76. Organi di certificazione
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro (ora Direzioni Territoriali del Lavoro) e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 - Supplemento Ordinario n. 159, in vigore dal 24 ottobre 2003);
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.
1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro (ora Direzioni Territoriali del Lavoro) e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77. Competenza
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro (ora Direzione Territoriale del Lavoro) che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti.
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Art. 79. Efficacia giuridica della certificazione
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.
Art. 80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
(l'art. 31, comma 2, della legge n. 183 del 2010 ha disposto che il tentativo di conciliazione è obbligatorio)
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81. Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL DPR N. 177/2011.
Comma 3 dell'Art. 1 del DPR 177/2011, Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
Comma 4 dell'Art. 1 del DPR 177/2011, Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.
Comma 1 dell'Articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, TITOLO I - Principi Comuni, CAPO III - Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
PROCEDURE DI SICUREZZA.
Art. 3 (Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) del DPR 177/2011.
1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno (NDR evidentemente si parla di una giornata lavorativa, non di 24 ore).
2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante (tale figura assume il ruolo di Dirigente o Preposto se corrisponde alle relative definizioni di cui all'Art. 2, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 81/2008), in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
VERIFICA DELLA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI NEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINANTI ARTICOLI 66, 121 E ALLEGATO IV, PUNTO 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, CAMPI DI APPLICAZIONE IN FUNZIONE DELL'AMBITO DI APPARTENENZA AI DIVERSI "TITOLI" DEL D. LGS. N. 81/2008.
Ricadono nel TITOLO II del D. Lgs. n. 81/2008 i lavori in ambienti sospetti di inquinamento e gli ambienti confinati contemplati:
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nell'Articolo 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, TITOLO II - luoghi di lavoro, CAPO I - disposizioni generali) del D. Lgs. n. 81/2008 (.......pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri..........);
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nell'Allegato IV (Requisiti dei Luoghi di Lavoro), punto 3 (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos), del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106 del 2009), richiamato dagli artt. 63 e 64 (TITOLO II - Luoghi di Lavoro, CAPO I - Disposizioni Generali) del D. Lgs. n. 81/2008.
Ricadono nel TITOLO IV del D. Lgs. n. 81/2008 i lavori in ambienti sospetti di inquinamento contemplati:
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nell'Articolo 121 (Presenza di gas negli scavi, TITOLO IV - cantieri temporanei o mobili, CAPO II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del D. Lgs. n. 81/2008 (....................pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere.............).
Inoltre esistono altri "ambienti confinanti" che possono essere considerati ricadenti nel TITOLO IV che sono quelli di cui al:
Punto 6 dell'ALLEGATO XI, Elenco dei Lavori Comportanti Rischi Particolari per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 81/2008):
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
L'Allegato XI, è richiamato:
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dall'Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, TITOLO I - Principi Comuni, CAPO III - Gestione della Prevenzione nei luoghi Di Lavoro), comma 3 - bis, del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009);
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dall'Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili, CAPO I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), comma 9, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009);
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dall'Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento, TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili, CAPO I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (come integrato dall'art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009);
Quindi relativamente alla verifica della Idoneità Tecnica Professionale delle Imprese affidatarie ed esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi chiamati a lavorare in "ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" si dovrà distinguere se questi "ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" ricadono di volta in volta nel campo di applicazione del TITOLO II o nel campo di applicazione del TITOLO IV del D. Lgs. n. 81/2008, infatti per quelli ricadenti nel TITOLO IV i requisiti necessari per dimostrare la idoneità tecnica professionale saranno molti di più di quelli previsti dal DPR n. 177/2011 come saranno anche di più i soggetti chiamati a doverne effettuare la valutazione.
Infatti all'interno del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 la Idoneità Tecnica Professionale delle Imprese e dei lavoratori autonomi è meglio articolata e non solo, ma la stessa, differentemente dagli altri titoli del D. Lgs. n. 81/2008, deve essere verificata oltre che dal Datore di Lavoro Committente anche dall'eventuale Committente (non Datore di Lavoro) e dal/i Datore/i di Lavoro dell'Impresa/e Affidataria/e.
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Nell'ambito del Titolo IV terremo conto anche dei seguenti articoli ed allegati:
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Articolo 88 (Campo di applicazione del Titolo IV, TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili, CAPO I - Misure per la Salute e Sicurezza nei Cantieri Temporanei o Mobili) del D. Lgs. n. 81/2008 (come integrato dall'Art. 57 del D. Lgs. n. 106 del 2009).
Comma 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI quali definiti all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
f) ai lavori svolti in mare;
g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009);
g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 [Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485 (pubblicato su : G. U. Sup. Ord. n° 185 del 09/08/1999)], che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009).
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Articolo 89 (Definizioni) (integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009).
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009).
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
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ALLEGATO X (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106/2009) ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 integrato dall'articolo 58 del d.lgs. n. 106 del 2009.
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L'Allegato X è richiamato nell'Art. 88, comma 2, lett. g-bis) e g-ter) e nell'Art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008.
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Articolo 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) del D. Lgs. n.81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009).
Comma 9 dell'art. 90. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ALLEGATO XVII (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106);
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Per la violazione del comma 9 dell'art. 90, i Committenti o in Responsabili dei Lavori, sono sanzionati con l'arresto da due a quattro mesi o con ammenda da € 1.000,00 a € 4.800,00 ai sensi dell'art. 157, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 86 del d.lgs. n. 106 del 2009), eventuale sanzione ridotta con lo strumento della Prescrizione: € 1.200,00;
b) chiede (Il committente o il responsabile dei lavori) alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
[Per la violazione del comma 9, lett. c) dell'Art. 90) i Committenti o i Responsabili dei Lavori, sono sanzionati con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 1.800,00 ai sensi dell'Art. 157, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 86 del d.lgs. n. 106 del 2009), eventuale sanzione ridotta con lo strumento della diffida e ai sensi dell'art. 301 - bis del D. Lgs. n. 81/2008 (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione), (articolo introdotto dall'articolo 143, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009): € 500,00];
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Art. 16-bis, comma 10 (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese) Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009):
In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
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ALLEGATO XI del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Richiami all’Allegato XI:
- Art. 26, co. 3-bis - Art. 90 co.9, lett. a) - Art. 90 co.9, lett. b) - Art. 100, co. 1
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ALLEGATO XVII del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. Art. 149 del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del presente Decreto Legislativo;
Richiami all’Allegato XVII, punto 1: ALL. XVII, punto 3
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Richiami all’Allegato XVII: Art. 90, comma 9, lett. a) - Art. 97, comma 2;
Articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria) del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Comma 2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009), fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 (comma così sostituito dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009) sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
L'articolo 97, comma 2, non ha una specifica sanzione dedicata, visto però l'esplicito richiamo all'Art. 26 nel caso del suo mancato rispetto, possiamo applicare il combinato disposto tra il comma 2 dell'art. 97 ed il comma 1 lett. a) dell'art. 26. Si ha un sovrapporsi della figura del Datore di Lavoro dell'Impresa Affidataria con la figura del Datore di Lavoro Committente ()solo nell'Ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, di cui l'art. 97 fa parte). Quindi per la mancata verifica dell'idoneità tecnica professionale da parte del Datore di Lavoro della Impresa Affidataria nei confronti delle imprese esecutrici:
Il Datore di Lavoro dell'impresa Affidataria è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro ai sensi dell'Art. 55, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così sostituito dall'articolo 32, comma 1, d.lgs. n. 106 del 2009) [Con lo strumento della prescrizione, eventuale sanzione ridotta: € 1.200,00].
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RIASSUMENDO:
TITOLO II
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Per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento e gli ambienti confinati ricadenti nell'ambito del TITOLO II del D. Lgs. n. 81/2008:
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nell'Articolo 66 (Lavori in ambienti sospetti di inquinamento, TITOLO II - luoghi di lavoro, CAPO I - disposizioni generali) del D. Lgs. n. 81/2008(.......pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri..........);
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nell'Allegato IV (Requisiti dei Luoghi di Lavoro), punto 3 (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos), del medesimo D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 106 del 2009), richiamato dagli artt. 63 e 64 (TITOLO II - Luoghi di Lavoro, CAPO I - Disposizioni Generali) del D. Lgs. n. 81/2008.
IL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dell'Art. 1, commi 3 e 4 del DPR 177/2011, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
Verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
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acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (la cui validità dura sei mesi);
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acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
E ai sensi dell'Art. 2 del DPR n. 177/2011 (per qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) verificare la qualificazione/idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
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integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
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integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
-
presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (NDR, si dà per scontato del totale del personale chiamato a svolgere il lavoro rientrante nella fattispecie di cui a questo DPR, cioè quello impiegato nell' "Ambiente Confinato"), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
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avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dello 08/11/2011, Entrato in vigore il 23/11/2011), con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
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possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
-
integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
-
In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
TITOLO IV.
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Per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento ricadenti nell'ambito del TITOLO IV del D. Lgs. n. 81/2008:
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nell'Articolo 121 (Presenza di gas negli scavi, TITOLO IV - cantieri temporanei o mobili, CAPO II - norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) del D. Lgs. n. 81/2008 (....................pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere.............).
e,
-
Per i Lavori in Ambienti confinati ricadenti nell'ambito del TITOLO IV del D. Lgs. n. 81/2008 di cui:
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al Punto 6 dell'ALLEGATO XI, Elenco dei Lavori Comportanti Rischi Particolari per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori del D. Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'Art. 149 del D. Lgs. n. 81/2008):
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
L'Allegato XI, è richiamato:
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dall'Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, TITOLO I - Principi Comuni, CAPO III - Gestione della Prevenzione nei luoghi Di Lavoro), comma 3 - bis, del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009);
-
dall'Art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori, TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili, CAPO I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), comma 9, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'art. 59 del d.lgs. n. 106 del 2009);
-
dall'Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento, TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili, CAPO I - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili), comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 (come integrato dall'art. 66 del d.lgs. n. 106 del 2009);
LE SEGUENTI FIGURE:
-
IL COMMITTENTE ANCHE NON DATORE DI LAVORO ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, dell'Art. 1, commi 3 e 4 del DPR 177/2011, dell'art. 90, comma 9 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 e
-
IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, dell'Art. 1, commi 3 e 4 del DPR 177/2011, dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008
Verificano,
con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità:
-
acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (la cui validità dura sei mesi);
-
acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
E ai sensi dell'Art. 2 del DPR n. 177/2011 (per qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati) verificare la qualificazione/idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi in ragione del possesso dei seguenti requisiti:
-
integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
-
integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
-
verificare la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro (NDR, si dà per scontato del totale del personale chiamato a svolgere il lavoro rientrante nella fattispecie di cui a questo DPR, cioè quello impiegato nell' "Ambiente Confinato"), con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
-
verificare l'avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento secondo i contenuti e le modalità della formazione (......di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 260 dello 08/11/2011, Entrato in vigore il 23/11/2011), con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali);
-
verifica del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
-
avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
-
integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Verificare che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non si faccia ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.
e in più:
ai sensi dell'art. 89. comma 1, lett. l) (Definizione di Idoneità tecnica professionale nell'ambito di applicazione del Titolo IV) del D. Lgs. n. 81/2008:
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il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare;
ai sensi dell'Articolo 90, comma 9, lett. a) e 97, comma 2 del D. Lgs. n.81/2008 dovranno verificare anche:
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Per le imprese affidatarie:
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verificare il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo;
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acquisire la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008;
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Per i lavoratori autonomi:
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specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui 14 del D. Lgs. n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
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acquisire l'elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
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attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal del D. Lgs. n. 81/2008;
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NOTA: Il DPR 177/2011, non sembrerebbe applicabile ai Luoghi conduttori ristretti di cui alla sezione 706 della Norma CEI 64-8
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VERIFICHE ISPETTIVE DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO NELL'AMBITO DEGLI "AMBIENTI CONFINATI".
Circolari del Ministero del Lavoro n. 42 del 9 dicembre 2010, n. 5 dell'11 febbraio 2011, n. 13 del 19 aprile 2011.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con tre circolari, la n. 42 del 9 dicembre 2010, la n. 5 dell'11 febbraio 2011 e la n. 13 del 19 aprile 2011 ha fornito alle proprie Diramazioni periferiche, le Direzioni Territoriali del Lavoro, indicazioni operative per consentire una uniforme applicazione normativa e al contempo una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute, connessi ai contratti di appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento.
Le direttive ministeriali hanno previsto specifiche azioni di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.) che maggiormente espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.
Il Ministero considerando l'urgenza di porre in essere interventi immediati, nelle more che tali iniziative vengano definite anche dal Coordinamento tecnico interregionale, ha disposto quindi che le Direzioni Territoriali del Lavoro (allora Direzioni Provinciali del Lavoro) provvedessero, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani di intervento, nelle realtà maggiormente interessate a tale problematiche, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.
Le risultanze di tale monitoraggio sarebbero poi dovute essere condivise, nell'ambito degli uffici operativi previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica:
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della corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da parte delle aziende committenti;
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delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
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dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
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dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.
Dopo una prima fase il Ministero ha ribadito che vista l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio e comunque nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite, le Direzioni Territoriali del Lavoro dovranno provvedere ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.
In pratica "nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite" si intravvede "una estensione" della competenza degli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni nell'ambito degli ambienti confinati di cui al D.P.R. n. 177/2011. Infatti gli "ambienti confinati" rientrano sia nell'ambito di applicazione del Titolo II che nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/20011 e visto che l'art. 13 (Vigilanza), comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 (comma così modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 106 del 2009), contempla fra le competenze degli Ispettori del Lavoro in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro gli ambiti lavorativi ricadenti per lo più nell'ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, è desumibile una estensione della competenza anche nell'ambito di applicazione del Titolo II, ovviamente sempre per gli ambienti confinati. Ciò detto, comunque, a parere di chi scrive, appare auspicabile che gli ispettori del lavoro recuperino, come è stato in passato, tutte le competenze in materia di prevenzione infortuni e sicurezza negli ambienti di lavoro, proprio per evitare uno scollamento dei controlli relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro dai controlli sulla sicurezza dei lavoratori.
Si richiamano il comma e le circolari citate:
Art. 13, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008:
Comma2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 apri le 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e, adottato sentito il comitato di cui all’articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (NDR: tale informazione preventiva vale solo nell'ambito di applicazione della lettera c) del comma 2 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, attività per le quali non è ancora stato ancora prodotto alcun Decreto che le individui).
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 42/2010.
Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovute ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.
Gli obblighi in materia di tutela della salute, connessi ai contratti di appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come dimostra la lunga serie di infortuni mortali verificatisi negli ultimi anni, sono in molti casi disattesi, e pertanto si avverte l'esigenza di fornire indicazioni operative che consentano una uniforme applicazione normativa e al contempo una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento di tali obblighi.
In particolare le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e ad una analitica verifica dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell'emergenza.
Tale scenario evidenzia la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie etc), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.
La individuazione degli interventi non può che presupporre - in piena coerenza con le previsioni del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - un percorso che coinvolga le strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni Pubbliche competenti in materia, le regioni e le parti sociali, in modo da tener conto delle esigenze manifestate da ognuno e giungere a iniziative condivise, che vengano disseminate nella migliore maniera possibile.
In tale contesto, la volontà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - condivisa dal coordinamento tecnico interregionale - è quella di procedere, previa individuazione degli strumenti più idonei, a promuovere specifiche iniziative a tutela.
Il 7 ottobre 2010 nell'ambito dell'evento "Ambiente e Lavoro Convention" in Modena si è già tenuta una riunione con le Regioni e con le parti sociali in ordine alle misure da adottare per contrastare gli infortuni, drammaticamente ripetitivi, nei lavori in ambienti confinati.
Le parti sociali, nello scambio di opinioni successivo alla esposizione del tema, hanno tutte manifestato indistintamente apprezzamento per l'iniziativa riconoscendo l'opportunità dell'intervento e hanno formulato l'auspicio che possa procedere in tempi rapidi. Eguale posizione è stata espressa dalle Regioni, le quali hanno segnalato la esistenza di procedure di sicurezza già elaborate, per le lavorazioni in oggetto, da gruppi regionali e dall'ISPESL proponendo di elaborare procedure di sicurezza idonee allo scopo partendo da quelle già esistenti e sviluppandole in termini di ammodernamento e semplificazione. Inoltre, le medesime Regioni hanno espresso disponibilità nei confronti della proposta di indirizzare parte delle attività di vigilanza al contrasto delle situazioni di rischio, privilegiando la verifica di quei lavori, affidati in appalto, da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento.
Le iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio.
Premesso quanto sopra questa Direzione generale, unitamente alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d'intesa con il coordinamento tecnico interregionale, ritiene pertanto necessario promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizie su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono, al rischio in esame, personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.
Considerata l'urgenza di porre in essere interventi immediati, nelle more che tali iniziative vengano definite anche dal Coordinamento tecnico interregionale, Le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani di intervento, nelle realtà maggiormente interessate a tale problematiche, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.
Le risultanze di tale monitoraggio andranno condivise, nell'ambito degli uffici operativi previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica:
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della corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da parte delle aziende committenti;
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delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
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dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
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dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.
I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.
Il monitoraggio dell'attività sarà curato rispettivamente dal coordinamento tecnico delle Regioni e dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.
Si fa presente da ultimo che tale iniziativa è stata portata all'attenzione del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 81/2008 nella riunione del 2 dicembre 2010 e che verrà ulteriormente esaminata nella prossima riunione del Comitato.
Circolare n. 5 dell'11 febbraio 2011
OGGETTO:Quadro giuridico degli appalti.
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La sicurezza del lavoro negli appalti.
Anche con riferimento ai profili di salute e sicurezza del lavoro la disciplina normativa, contenuta in particolare nel D. Lgs. n. 81/2008, successive modificazioni e integrazioni, e nell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006, introduce particolari obblighi in relazione alla stipulazione di contratti di appalto, individuando modalità di carattere operativo più incisive ed efficaci per realizzare la necessaria cooperazione e il coordinamento tra committenti e appaltatori, nella predisposizione della sicurezza "globale" delle opere e dei servizi da realizzare.
Il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali).
La declinazione più puntuale delle misure di prevenzione e protezione incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell'appalto viene realizzata mediante la elaborazione di uno specifico documento che formalizza tutta l'attività di cooperazione, coordinamento e informazione reciproca delle imprese coinvolte ai fini della eliminazione ovvero della riduzione dei possibili rischi legati alla interferenza delle diverse lavorazioni.
È questa, infatti, la logica del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), che estende la stessa logica del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) previsto per i cantieri temporanei e mobili (Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008) a tutti i settori di attività, con l'obiettivo di lasciare una traccia precisa e puntuale delle "attività prevenzionistiche" poste in essere da tutti i soggetto che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto.
Il DUVRI, elaborato a cura del committente/datore di lavoro, racchiude le linee guida operative che devono essere seguite dalle imprese e dai lavoratori autonomi coinvolti nelle attività oggetto di appalto, con la sola eccezione dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature e dei lavori o servizi di durata non superiore ai due giorni, sempre che gli stessi non comportino i rischi particolari indicati dall'art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008.
Nel contratto di appalto - come già ricordato - vanno anche identificati i costi relativi alla realizzazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, a pena di nullità del contratto stesso. Ai dati relativi ai costi della sicurezza hanno accesso i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Tra le attribuzioni del RLS del committente e delle imprese appaltatrici (art. 50, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008) vi è, inoltre, la possibilità di richiedere copia del DUVRI, con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, lett. o), del D. Lgs. n. 81/2008, per l'espletamento della funzione.
La sicurezza sul lavoro negli "ambienti sospetti di inquinamento" e nei "luoghi confinati".
Una problematica di particolare rilevanza legata alla sicurezza del lavoro nell'ambito degli appalti riguarda le attività che coinvolgono più imprese in contesti in cui si possono verificare condizioni ambientali pregiudizievoli per i lavoratori.
Le dinamiche infortunistiche, anche recenti, evidenziano una situazione di forte criticità legata alla attività lavorativa svolta in ambienti confinati sia a causa di asfissia che di vere e proprie intossicazioni causate da esalazioni tossiche di agenti chimici pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Rispetto a queste ipotesi, le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e a una verifica analitica strumentale della atmosfera in ambiente confinato riconducibile a una assente o lacunosa valutazione dei rischi, alla mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione, collettiva o individuale, a una carente o del tutto mancante azione di formazione e informazione dei lavoratori e a una insufficiente e non efficiente gestione della emergenza. Inoltre, elemento idoneo a produrre gravi conseguenze per la salute e sicurezza degli operatori è l'assenza o la carenza di idonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che operino nelle aree in cui insistono ambienti confinati, ancora più grave ove si traduca - come troppo spesso è accaduto - nella mancata consapevolezza della esistenza nei luoghi oggetto di appalto di rischi letali per gli operatori.
Tale scenario evidenzia la forte esigenza, da un lato, di attuare gli esistenti strumenti giuridici (art. 66 del D. Lgs. n. 81/2008), che favoriscano l'innalzamento dei livelli di tutela nelle lavorazioni che possono contemplare tale tipologia di rischio e, dall'altro, di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparato ad affrontare tali specifiche evenienze. La individuazione degli interventi non può che presupporre - in piena coerenza con le previsioni del "testo unico" sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro - un percorso che coinvolga le strutture centrali delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia, le Regioni e la parti sociali, in modo da tener conto delle esigenze manifestate da ognuno e giungere a soluzioni condivise.
La qualificazione professionale delle imprese.
Una questione di fondamentale importanza per garantire "a monte" più efficaci condizioni di sicurezza nei lavori effettuati in regime di appalto o subappalto è legata alla idoneità tecnico professionale delle imprese coinvolte nelle lavorazioni.
Sul punto occorre segnalare quanto stabilito dall'Art. 26, comma 1, lett. a), n. 2, del D. Lgs. n. 81/2008 che, nelle more della emanazione di uno specifico D.P.R. che definirà il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'art. 27 del "Testo unico", richiede una autocertificazione della impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Una previsione più incisiva è, invece, quella dell'art. 27, comma 1 - bis, del D. Lgs. n.81/2008, relativa al settore delle imprese edili, cioè quelle inquadrate come tali ai fini previdenziali, che introduce uno strumento idoneo a consentire la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, con particolare riferimento alla assenza di violazioni della disciplina prevenzionistica e ai requisiti di formazione previsti. Si tratta del c.d. meccanismo della "patente a punti" che prevede la decurtazione di un punteggio predeterminato in relazione all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fino ad arrivare ad un vero e proprio divieto di continuare ad operare nel settore edile in caso di azzeramento del punteggio. Tale meccanismo opererà una volta che verrà completata la predisposizione del citato D.P.R. sulla qualificazione delle imprese in avanzata fase istruttoria.
Come dispone l'art. 27, comma 2 - bis, del decreto legislativo n. 81/2008 sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
Circolare N. 13 del 19 aprile 2011.
Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive.
Si fa seguito alla circolare n. 42/2010, con la quale si è inteso promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie, ecc.) e alla successiva nota dell'11 marzo 2011 con la quale sono state richieste le risultanze del monitoraggio previsto dalla richiamata circolare.
Dall'esame delle risposte pervenute, da parte di codeste Direzioni regionali e provinciali, è emerso che ad oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle AA.SS.LL., competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate a una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal D. Lgs. n. 81/2008 che ha previsto, nell'ambito dei Comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici Uffici "operativi" a livello provinciale.
Considerata però l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio e comunque nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite, codeste Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.
In particolare durante gli accessi si dovrà acquisire e verificare:
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la corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da parte delle aziende committenti;
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le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
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i contenuti e la "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
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l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.
I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.
Si invitano gli Uffici a dare tempestiva attuazione alle presenti indicazioni, fornendone riscontro alla scrivente Direzione generale.
Articolo di Antonio Giovanni Riu e Leonardo Riu. Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero degli autori e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per le amministrazioni di appartenenza)
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