Le garanzie all’italiana di tutela ambientale (nota a margine della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 12 gennaio 2011, n. 133 sul caso del PGT di Cermenate)
di MASSIMO GRISANTI

 

 

Il Consiglio di Stato, sez. IV, estensore Cons. Raffaele Greco, con pronuncia n. 133 del 12 gennaio 2011 ha messo, al momento, la parola fine al caso del PGT di Cermenate che fu annullato dal TAR Lombardia a causa della mancata indipendenza tra “autorità competente” e “autorità procedente” in materia di VAS, tanto da sancire l’impossibilità che il controllore possa essere anche il controllato.

 

Invero, è stato deciso che all’interno del medesimo Ente Locale possano trovare allocazione ambedue le autorità.

 

Il Consiglio di Stato ha tenuto a precisare che la VAS costituisce “non già (come) un procedimento o sub procedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma (come) un passaggio endoprocedimentale di esso, concretantesi nell’espressione di un “parere” che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima.   Ciò del resto è conforme alla stessa ratio ispiratrice della retrostante disciplina comunitaria, per la quale sono indifferenti gli specifici meccanismi escogitati dagli Stati membri, rilevando unicamente che essi siano idonei ad assicurare il risultato di garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nella fase di elaborazione, predisposizione e adozione di un piano o programma destinato a incidere sul territorio; …”.

 

L’articolo 1 della Direttiva 27 giugno 2001, n. 42 CE recita:

Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

 

Come è facile accorgersi dal raffronto, il Consiglio di Stato ha fatto una commistione degli obiettivi che devono essere garantiti.

Infatti, ciò che la direttiva europea impone agli Stati membri non è la garanzia dell’integrazione delle considerazioni ambientali nel piano (come ha detto il Consiglio di Stato), bensì la garanzia di ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente, attraverso il mezzo procedurale dell’integrazione nei piani delle suddette considerazioni.

Pertanto, è del tutto evidente che la parte del “considerato in diritto” della sentenza ha del tutto stravolto gli obiettivi della Direttiva europea.

 

A mio sommesso avviso, giustamente, aveva – invece – deciso il TAR Lombardia, quando aveva motivato la propria pronuncia con la necessità che il controllore non può essere il controllato qualora si voglia davvero garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente (valore costituzionale).

Anche considerando che la natura di “parere obbligatorio”, ma non vincolante (perché tale natura non gli è stata attribuita dal legislatore) del provvedimento che conclude la fase di valutazione di VAS ben può essere, motivatamente, disatteso dall’Autorità competente alla sua approvazione.

 

Con la conseguenza che se le motivazioni - costituenti espressione di discrezionalità amministrativa - con cui viene disatteso il “parere obbligatorio”, ancorché manifestamente illogiche, non vengono impugnate in sede giurisdizionale entro i termini di ricorso va stabilmente in fumo proprio quella “garanzia di ottenere un elevato livello di tutela” impostoci dalla Comunità Europea.