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Corte di Giustizia Sez. VI sent. 2 giugno 2005
«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti – Costruzione di un porto turistico a Fossacesia»

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SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

2 giugno 2005 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Valutazione dell’impatto ambientale dei progetti – Costruzione di un porto turistico a Fossacesia»

Nella causa C‑83/03,

avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 26 febbraio 2003,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Amorosi e A. Aresu, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. A. Borg Barthet, presidente di sezione, dai sigg. J.‑P. Puissochet (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con il ricorso in esame, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) – tipo di progetto che ricade nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40) – avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

2 L’art. 2, n. 1, della direttiva 85/337, nella versione vigente all’epoca dei fatti, dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione [che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto], i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.

Detti progetti sono definiti nell’articolo 4».

3 L’art. 4, n. 2, di tale direttiva così recita:

«I progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l’altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d’impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

4 Il punto 10 dell’allegato II della direttiva 85/337, intitolato «Progetti d’infrastruttura», fa riferimento ai «[p]orti turistici ».

5 La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), prevede la costituzione di una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione, denominata «Natura 2000».

6 Tale rete, costituita da siti in cui si trovano determinati tipi di habitat naturali e determinate specie, è intesa ad assicurare il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat e di specie in questione mediante idonee misure di tutela. Per costituire tale rete, gli Stati membri, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 92/43, devono proporre siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, poi designati quali zone speciali di conservazione (comunemente chiamate «siti di importanza comunitaria proposti»; in prosieguo: i «SICp»).

La normativa nazionale

7 Dal fascicolo risulta che, per quanto riguarda i porti turistici, la normativa italiana che recepisce la direttiva 85/337 distingue tra quelli che hanno uno specchio d’acqua superiore a dieci ettari o le cui aree esterne superino i cinque ettari o, ancora, i cui moli siano di una lunghezza superiore a cinquecento metri, e quelli che non eccedono tali soglie. Solo i primi sono considerati dotati di caratteristiche tali per cui l’effettuazione della procedura di valutazione prevista dalla direttiva è obbligatoria. I secondi sono soggetti ad un esame ad hoc al fine di accertare la necessità di effettuare siffatta procedura di valutazione.

Procedimento precontenzioso

8 Dopo essere stata investita della questione da parte di alcune associazioni ambientaliste, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane informazioni sulla costruzione di un porto turistico a Fossacesia, nella Regione Abruzzo (in prosieguo: la «Regione»). Tale costruzione è stata infatti autorizzata senza costituire oggetto di valutazione dell’impatto ambientale, né di verifica al fine di accertare la necessità o meno di procedere ad una tale valutazione.

9 Dalle informazioni fornite in risposta dalle autorità italiane risulta che, nel caso di specie, si tratta di un porto turistico che consta di 391 posti barca, presenta una superficie pari a 59 825 m2 ed è dotato, tra l’altro, di un parcheggio con 398 posti, di vari servizi e di un centro commerciale. La Commissione sottolinea che tale opera è interamente localizzata all’interno di un SICp ai sensi della direttiva 92/43, denominato «Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro», che sarebbe uno dei siti naturalistici meglio conservati lungo il litorale dell’Abruzzo.

10 La Commissione osserva che l’autorizzazione definitiva a costruire è stata concessa dalla Regione il 9 giugno 1999. Secondo le indicazioni delle autorità italiane, la Regione ha confermato, con decreto regionale 27 gennaio 2000, n. 14, che il progetto non andava sottoposto a valutazione dell’impatto ambientale, dato che esso non eccedeva i limiti stabiliti dalla normativa italiana, oltre i quali siffatta valutazione viene automaticamente effettuata. La Regione avrebbe espresso tale giudizio dopo che il Comitato di coordinamento regionale sulla valutazione di impatto ambientale (in prosieguo: il «Comitato di coordinamento regionale») aveva emesso un parere favorevole, il parere n. 2/92, in data 21 gennaio 2000, previo esame delle caratteristiche del progetto, indicando che siffatta valutazione non era necessaria.

11 Non convinta delle spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana, la Commissione, con lettera 29 ottobre 2001, ha intimato a quest’ultima di presentare le proprie osservazioni in merito a tale decisione di non sottoporre il progetto a siffatta valutazione.

12 In assenza di risposta da parte delle autorità italiane, la Commissione ha loro inviato, il 27 giugno 2002, un parere motivato, ingiungendo loro di conformarvisi entro due mesi.

13 Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte di tali autorità, la Commissione ha deciso di sottoporre alla Corte il ricorso in esame.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

14 La Commissione ritiene che le autorità competenti non abbiano verificato correttamente, conformemente alla normativa nazionale che recepisce la direttiva 85/337, se la costruzione del porto turistico di Fossacesia richiedesse una valutazione dell’impatto ambientale. La mancanza o l’insufficienza della motivazione del loro giudizio negativo al riguardo, nonché il fatto che tale giudizio sia stato espresso dopo il rilascio della concessione edilizia, inducono la Commissione a considerare che l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 non sia stato applicato correttamente.

15 Il governo italiano conferma l’insufficienza della motivazione del parere favorevole emesso dal Comitato di coordinamento regionale il 21 gennaio 2000, nonché del decreto regionale 27 gennaio 2000, che escludevano la necessità di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto. Esso conferma altresì che tali atti sono stati adottati dopo il rilascio della concessione edilizia.

16 Tuttavia, esso fa valere un successivo parere favorevole circostanziato del Comitato di coordinamento regionale, contenente proposte dirette, in particolare, a compensare taluni effetti dei lavori già svolti. Esso afferma altresì di aver fatto presente alla Regione che, qualora la procedura di valutazione dell’impatto ambientale del progetto si fosse infine conclusa con esito negativo, si sarebbe dovuta verificare la possibilità di ripristinare le condizioni iniziali dei luoghi. Il governo italiano aggiunge che, a prescindere dall’esito della procedura di valutazione, si dovranno adottare misure relative al SICp interessato per salvaguardare o ricreare altrove ciò che è stato perduto nell’area del porto turistico.

17 Il governo italiano sostiene tuttavia che la valutazione di impatto ambientale del progetto di porto turistico non era necessaria se non per valutare l’incidenza sul SICp «Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro». Tale valutazione sarebbe stata effettuata a posteriori, nell’ambito del secondo parere del Comitato di coordinamento regionale.

Giudizio della Corte

18 Come emerge dal quinto ‘considerando’ della direttiva 85/337, quest'ultima mira a introdurre principi generali di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente.

19 Per alcuni tipi di progetti, l’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità per determinare se le caratteristiche di un progetto richiedano che esso costituisca oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale. Tale margine di discrezionalità risulta tuttavia limitato dall’obbligo dei detti Stati, stabilito all’art. 2, n. 1, di tale direttiva, di sottoporre a siffatta valutazione i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante (v., in questo senso, sentenza 24 ottobre 1996, causa C‑72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I‑5403, punto 50).

20 Qualora, avvalendosi della facoltà prevista dal secondo comma dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337, uno Stato membro fissi talune norme generali per valutare se i progetti rientranti nel detto art. 4, n. 2, debbano costituire oggetto di una previa valutazione del loro impatto ambientale prima di essere autorizzati, l’inosservanza di tali norme comporta necessariamente la violazione del combinato disposto degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della direttiva 85/337.

21 Nel caso di specie è pacifico che la Regione ha autorizzato la costruzione del porto turistico di Fossacesia prima di procedere al previo esame ad hoc previsto dalla normativa italiana e diretto a verificare la necessità di una valutazione dell’impatto ambientale di tale progetto. Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sugli obblighi di motivazione di una decisione che si esprime positivamente o negativamente su siffatta necessità, occorre dichiarare che la Regione ha violato le disposizioni del combinato disposto dell’art. 4, n. 2, della direttiva 85/337 e dell’art. 2, n. 1, della stessa.

22 Se è vero che la violazione del diritto comunitario, nel caso di specie, costituisce anche una violazione della normativa nazionale adottata per la sua applicazione da parte dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la violazione e che gli strumenti del diritto nazionale avrebbero molto verosimilmente consentito di constatarla, tale violazione da parte di un ente pubblico appartenente allo Stato membro costituisce comunque un inadempimento di tale Stato ai sensi dell’art. 226 CE.

23 Da quanto precede risulta che, poiché la Regione non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia – tipo di progetto che ricade nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 85/337 – avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione di impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

Sulle spese

24 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1) Poiché la Regione Abruzzo non ha correttamente verificato se il progetto per la costruzione di un porto turistico a Fossacesia (Chieti) – tipo di progetto che ricade nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – avesse caratteristiche tali da richiedere l’effettuazione di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 4, n. 2, di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme