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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n.7
Testo del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005), coordinato con la legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 2), recante: «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280.».

Gazzetta Ufficiale N. 75 del 01 Aprile 2005

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Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

omissis

(( Art. 2-bis.
Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonche'
per lo sviluppo economico e sociale del territorio

1. E' autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per l'anno 2004, di
euro 10.230.000 per l'anno 2005, di euro 23.755.000 per l'anno 2006 e
di euro 2.600.000 per l'anno 2007 per la concessione di ulteriori
contributi statali al finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente
comma, si provvede ai sensi del comma 29 dell'articolo 1 della
medesima legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dell'attuazione del comma 1, pari a
euro 65.000.000 per l'anno 2004, a euro 10.230.000 per l'anno 2005, a
euro 23.755.000 per l'anno 2006 e a euro 2.600.000 per l'anno 2007,
si provvede: per l'anno 2004, quanto a 45 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e, quanto a 20 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni; per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a euro 3.230.000 per il 2005 e a
euro 2.600.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero, e quanto a euro 7.000.000 per il 2005
e a euro 21.155.000 per il 2006 l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))

Art. 3.
Interventi per i beni e le attivita' culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per
lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS
S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla
data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le
disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004,
n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n.
128.
2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma
1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per
cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui
alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di
intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o
fruizione dei beni culturali (( e a favore delle attivita' culturali
e dello spettacolo.
2-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «dal Capo del Dipartimento per lo
spettacolo e lo sport o» e «appositamente delegato» sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento
economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui
alla legge 30 aprile 1985, n. 163.». ))
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, (( e successive modificazioni.»; ))
b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono
inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato»;
c) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita'
speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il
funzionamento della quale si applicano le modalita' previste
dall'articolo 10 del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».
(( 3-bis. Alle attivita' dello spettacolo e' esteso, in via di
opzione, il regime previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, in attesa che il
sistema possa raggiungere la completa funzionalita' sotto l'aspetto
tecnico e commerciale e, comunque, per i due anni successivi alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigilera'
sull'attuazione delle relative disposizioni di legge, sentite la SIAE
e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
3-ter. All'articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
«a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un
sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi
genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;».
3-quater. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, dopo il primo comma, e' aggiunto il
seguente:
«Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera
a-bis), e' ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento,
ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma
corrispondente alla meta' del massimo della pena stabilita dal primo
comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il
pagamento estingue il reato».
3-quinquies. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2,
lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle
seguenti: "a fini di lucro"».
3-sexies. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il
comma 1 e' abrogato. Al fine di utilizzare la rete quale strumento
per la diffusione della cultura e per la creazione di valore nel
rispetto del diritto d'autore, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e delle
comunicazioni, promuove, nel rispetto delle normative
internazionalmente riconosciute, forme di collaborazione tra i
rappresentanti delle categorie operanti nel settore, anche con
riferimento alle modalita' tecniche per l'informazione degli utenti
circa il regime di fruibilita' delle opere stesse. Nell'ambito delle
forme di collaborazione di cui al presente comma, il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita'
culturali e delle comunicazioni, promuove anche la sottoscrizione di
codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a
garantirne la diffusione e il rispetto. I codici sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri unitamente ad ogni informazione
utile alla loro applicazione. I Codici sono resi accessibili per via
telematica sui siti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, dei Ministeri delle
comunicazioni e per i beni e le attivita' culturali, nonche' su
quelli dei soggetti sottoscrittori. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-septies. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003,
n. 68, al comma 1, le lettere d) e h-bis) sono abrogate. ))

(( Art. 3-bis.
Ulteriori interventi per i beni e le attivita' culturali

1. All'articolo 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, il primo
comma e' sostituito dal seguente:
«Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario
dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali
per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita'
giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che
reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni
sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe».
2. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
21 dicembre 1998, n. 492, la parola: «sette» e' sostituita dalla
seguente: «dieci», e dopo le parole: «presso il Gabinetto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali» sono inserite le
seguenti: «e le direzioni generali competenti».
3. Al comma 61 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «Capo del Dipartimento dello
spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale
competente»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «Il direttore
generale competente puo' delegare, di volta in volta, un dirigente
della medesima Direzione generale a presiedere le singole sedute
delle commissioni».
4. Al comma 68 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Del comitato
fanno parte il Capo del dipartimento per lo spettacolo e lo sport ed
i direttori generali competenti».
5. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 1, le
parole: «il Ministro per i beni e le attivita' culturali» sono
sostituite dalla seguente: «si».
6. L'intervento previsto al n. 50 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' finalizzato:
a) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2003, al
restauro della Rocca di Montevarmine;
b) quanto a euro 500.000, corrispondenti all'annualita' 2004, al
restauro del borgo medioevale del comune di Carassai.
7. L'intervento previsto al n. 94 della Tabella A allegata alla
legge 16 ottobre 2003, n. 291, e' cosi' ripartito:
a) quanto a 250.000 euro, corrispondenti all'annualita' 2003, i
fondi sono assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali
per l'intervento di realizzazione della Cappella delle Ginestre nel
comune di Piana degli Albanesi;
b) quanto a 500.000 euro, corrispondenti alla somma delle
annualita' 2004 e 2005, i fondi sono assegnati al comune di Piana
degli Albanesi per l'esecuzione di interventi di restauro del
complesso Manzone e Vicari.
8. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3, terzo periodo, le parole: «, possono
essere individuati ed organizzati quelli di cui all'articolo 8» sono
soppresse;
b) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Con i provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «Con
decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400,».
9. Al fine di consentire la piena attivazione delle competenze del
Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 4, della legge 17 dicembre 1986, n. 878,
nei limiti delle risorse di cui all'articolo 145, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e comunque senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
10. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 novembre 2003, n. 310
sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono individuati i soggetti ammessi a fruire, nei limiti
dello stanziamento di cui al successivo comma 5-bis del contributo
per le spese inerenti ai servizi di prevenzione e vigilanza
antincendi prestati dal personale del Corpo Nazionale di Vigili del
Fuoco in occasione di pubblici spettacoli, nonche' le modalita'
applicative del beneficio, salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 2004, n. 173»;
b) alla lettera b) del comma 5-bis, le parole da: «il predetto
importo» sino alla fine del comma sono soppresse. ))

omissis

Art. 4.
Attivita' per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attivita' relative a modelli di
gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema
museale archivistico e bibliografico nazionale, nonche' per
l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le
misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e
di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di
musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, e' autorizzata la
spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica ((
laddove )) necessarie per l'affidamento delle attivita' di cui al
comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate, (( nel rispetto del limite
massimo di spesa di cui al comma 1, )) le convenzioni stipulate dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi
dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10
del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'art. 1 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come determinata
dalla Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

omissis

Art. 6.
Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque
sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione
o della provincia, al sindaco della citta' (( metropolitana )) o del
comune, nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche
se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e
dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso
tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi»;
c) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire
il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente ((
determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge
11 febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti
all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che
fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso
commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti». ))
2. Dall'attuazione del presente articolo (( non devono derivare ))
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

omissis

Art. 9.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.