TAR Lombardia (MI) sent. 97 del 16 gennaio 2009
Aria. Autorizzazioni ambientali e sospensione attività

La sentenza fissa un principio di infungibilità delle autorizzazioni ambientali già affermato dalla cassazione penale (per cui l'autorizzazione ex art. 27 e 28 d. lgs. 22/1997 non sostituisce di per sè quella alle emissioni in atmosfera). Conferma che la sospensione dell'attività di un impianto è assoggetata a due condizioni, la prima che sia stata violata una diffida (atto pregiudiziale necessario), la seconda che oltre a non eseguire le prescrizioni sussista un pericolo per la salute e l'ambiente, che deve essere attestato. Infine, afferma la responsabilità dell'amministrazione per risarcimento del danno provocato da reiterate illegittimità (in particolare sulle modalità di campionamento, effettuate in contrasto con la normativa tecnica ed i richiami dell'Arpa).

Segnalazione del Prof. P. Dell'Anno

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