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DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n.171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

Gazzetta Ufficiale N. 165 del 16 Luglio 2004

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione
delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di
azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla
Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;
Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla
citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il
conseguimento nell'intera Comunita' degli obiettivi ambientali
provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per
gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente
e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione,
dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello
del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni
nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto,
per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti
dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e
negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti
nell'allegato I.
2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni
derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni
degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002». L'allegato B cosi' recita:
«Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi (di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2091, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L
309 del 27 novembre 2001.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.».
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 296
del 21 novembre 1996.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. L'art.
8, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:
a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da
fonti puntuali o diffuse;
b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una
sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa
sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;
c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di
movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati,
escluse quelle all'interno dei porti;
d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal
periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il
rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2
minuti per la salita;
e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto
espressi come biossido di azoto;
f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici
derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre
ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di
luce solare;
g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della
troposfera;
h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore
delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni
inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno
futuro e determinato sulla base degli inventari di cui
all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle
variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle
misure di riduzione previste ed attuate;
i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle
emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle
emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale
per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili
e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio alla Commissione europea.

Art. 3.
Programma nazionale di riduzione delle emissioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle
politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche
comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il
programma nazionale di riduzione delle emissioni previste
all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale
per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili
e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli
obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto
conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure
ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa
necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:
a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da
impianti termici per uso civile, attivita' agricole e zootecniche,
trasporto stradale e da attivita' industriali in attuazione degli
impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione
di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga
distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure
economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e
agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni,
fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;
c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a
definire i modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei
costi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il
compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua
istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al
comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi
alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualita'
dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani
regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto
comitato e' composto da un rappresentante per ciascuna delle
amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre
rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due
indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.
3. Il programma nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE
ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo
preordinate.
4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresi',
un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri
competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle
autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle
misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma
3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della
sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento
del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle probabilita' di conseguire gli obiettivi di
riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei
piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure
proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria;
c) valutazione della idoneita' delle metodologie previsionali
utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.
5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e' dovuto
alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad
essi attribuiti.
6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale
approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od
integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di
appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la
Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono
essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I
decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini
istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste
dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi
aggiornamenti.


Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle
premesse.
- L'art. 17, comma 3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Art. 4.
Inventari e proiezioni delle emissioni
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformita' ai
criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e
definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla
base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.
2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio:
a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle
emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario
provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;
b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un
inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del
biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle
emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;
c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le
proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi,
sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).
3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati
da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere
disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i
fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e
alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e
delle proiezioni delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie
alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed
economici di dette proiezioni.
4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza
unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini
dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento
degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.


Nota all'art. 4:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 17,
comma 3, vedi note all'art. 3.

Art. 5.
Comunicazioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea
dell'ambiente:
a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di
cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle
emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni
necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti
sociali e economici di dette proiezioni;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005,
l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni
successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c),
corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa
dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione
delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi
successivi aggiornamenti. La prima comunicazione e' effettuata entro
il 31 dicembre 2006.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.
Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle attivita' produttive, in conformita' alle variazioni
apportate in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a
disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed
accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet
dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonche'
gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo
4.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a
disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle
province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche
per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle
emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non
scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli
enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo
scopo destinate a legislazione vigente.
6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla
normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con
successivi provvedimenti legislativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
vedi note alle premesse.

Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi
di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da
raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

=====================================================================
SO2 (kton) | NOX (kton) | COV (kton) | NH3 (kton)
=====================================================================
475 |990 |1159 |419

Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.
1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4,
comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale
comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni
atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.