Cass. Sez. III n. 35393 del 16 settembre 2008 (Ud. 21 mag. 2008)
Pres. Grassi Est. Onorato Ric. Pregnolato
Beni Ambientali. Disciplina delle aree protette regionali

Dalla istituzione del parco regionale (che si perfeziona con legge regionale) sino alla approvazione del relativo regolamento (che compete all\'Ente parco), per effetto della legge statale (art. 6, comma 4 L. 394/91) operano i divieti stabiliti dall\'art. 11 della stessa legge statale, che possono essere derogati solo dal regolamento del parco (art. 11, commi 3 e 4). Tra questi divieti è compreso anche quello di introdurre armi e simili mezzi di cattura o di distruzione, da parte di privati, se non specificamente autorizzati. La disciplina di tipo urbanistico prevista dal piano territoriale non è sostitutiva, ma soltanto aggiuntiva, rispetto ai divieti previsti dalla legge quadro statale come misure di salvaguardia in attesa del regolamento del parco. L\'anzidetta disciplina non è stata abrogata o derogata dalla successiva legge 11.2.1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e in particolare dall\'art. 21 lett. g) di questa legge. Quest\'ultimo divieto, infatti, ha una portata più circoscritta rispetto al divieto di cui si tratta, sia perché impedisce il trasporto solo di armi cariche e non conservate in apposita custodia, sia perché vige soltanto per i tempi e i luoghi in cui non è consentita l\'attività venatoria, sicché è chiaramente finalizzato a scongiurare il pericolo di un abusivo esercizio della caccia. Il primo divieto invece prescinde dalle intenzioni venatorie dell\'agente e ha uno scopo più vasto, giacché tende a tutelare non solo la fauna selvatica ma anche tutte le specie animali e vegetali e in genere tutto il patrimonio naturale, che comprende le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche (ex art. l legge 394/1991). Per conseguenza, il divieto introdotto dalla legge 157/1992, ai sensi dell\'art. 15 delle preleggi, non può considerarsi abrogativo del divieto previsto dalla legge 394/1991, sia perché è compatibile col secondo, sia perché non regola l\'intera materia disciplinata dal secondo divieto. Sotto altro profilo non può considerarsi derogatorio, appunto perché ha una portata circoscritta e diversa che lo rende compatibile con il precedente divieto.

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