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SEZ. 6 SENT. 35122 DEL 04/09/2003 (UD.24/06/2003) RV. 226325
PRES. Sansone L REL. Mannino SF COD.PAR.342
IMP. Sangalli PM. (Diff.) Galati G
515001 BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Reato di cui all'art. 1 sexies legge 431 del 1985 - Configurabilita' - Condizioni - Idoneita' alla lesione dell'ambiente o del paesaggio - Necessita' - Intervento inidoneo in astratto a tal fine - esclusione del reato - Fattispecie.
L. DEL 8/8/1985 NUM. 431 ART. 1 SEXIES

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La contravvenzione prevista dall'art. 1-sexies della legge n. 431 del 1985 ha natura di reato di pericolo, per la cui commissione si richiede un intervento idoneo a ledere il paesaggio o l'ambiente oggetto della tutela legislativa, sicche' essa non si realizza, e la prescritta autorizzazione preventiva non e' necessaria, solo allorche' la condotta materiale che costituisce l'intervento non sia neppure astrattamente idonea a pregiudicare il bene paesaggistico-ambientale. (Nella specie si e' ritenuta la sussistenza del reato nella costruzione "ex novo" di un muro di confine non solo diverso - perche' sormontato da una rete metallica di 1,5 metri di altezza per tutta la sua lunghezza - dal precedente, esclusivamente in pietra, ma anche perche' spostato di tre metri rispetto alla originaria collocazione).
Fonte CED Cassazione