Cass. Sez. III n. 7631 del 20 febbraio 2026 (CC 13 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Proc. Rep. Trib. Sassari
Beni ambientali. Reati paesaggistici ed edilizia libera stagionale

In tema di tutela del paesaggio, il regime di edilizia libera per opere stagionali non esclude la configurabilità dei reati di cui agli artt. 44 d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004. Il giudice penale deve valutare l'opera nella sua unitarietà, non potendo scindere le strutture amovibili dagli interventi di alterazione del suolo necessari al loro alloggiamento. Il rilascio di titoli autorizzativi postumi o nuovi non elimina il fumus dei reati di danno (art. 518-duodecies c.p.) né il periculum in mora se la condotta illecita, consistente nel ripristino stagionale di manufatti su un'area abusivamente e permanentemente modificata, manifesta la volontà di reiterare l'offesa al bene protetto.

RITENUTO IN FATTO

    Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28 maggio 2025 del locale Tribunale che ha annullato il decreto del 14 maggio 2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari che, nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di Valentina Russo, Giovanni Pirisi ed altri per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo A), 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 110, 518-duodecies cod. pen. (capo C), ritenuta la sussistenza indiziaria dei predetti reati e al fine di impedire la reiterazione degli illeciti, aveva ordinato il sequestro preventivo dell'area e relative strutture realizzate per conto della società Bagni del Corallo s.r.l.s.
    Con il primo motivo deduce l'omessa assunzione di una prova decisiva, in particolare della relazione di consulenza tecnica a firma del Professore Associato di botanica presso l'Università degli studi di Sassari (secondo cui gli interventi effettuati avevano comportato il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili della ricchezza floristica, sostituendo la flora nativa con poche specie ornamentali, delle quali molte esotiche) e della relazione a firma del geologo Giovanni Tilocca, secondo il quale, a seguito dei lavori effettuati con mezzi meccanici muniti di cucchiaio mordente e lama per la stesa dei materiali incoerenti derivanti dall'escavo, si era verificata la modifica irreversibile del territorio in luogo di particolare pregio. Il Tribunale, nell'escludere il fumus dei reati, ha invece preso in considerazione la sola consulenza tecnica di parte, a firma del geologo Domenico Praticò, che aveva escluso che l'operato della società potesse aver compromesso lo stato dei luoghi senza considerare l'attività di indagine della polizia giudiziaria e, soprattutto, le due consulenze sopra indicate.

1.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 518-duodecies cod. pen. e dell'art. 9, secondo comma, Cost. e il vizio di omessa motivazione in ordine alla sussistenza indiziaria del delitto. Il Tribunale, afferma, si dilunga in termini inconferenti sulla nuova concessione demaniale ottenuta nelle more dagli amministratori della società, da un lato fraintendendo quale sia l'illecito ipotizzato, visto che l'occupazione abusiva del demanio è reato nemmeno iscritto nel registro delle notizie di reato, dall'altro omettendo di sindacare l'atto amministrativo illegittimo, in quanto nullo, essendo evidente che la Regione non avrebbe potuto concedere la installazione della struttura in quel medesimo bene demaniale che era stato irreversibilmente danneggiato dalla realizzazione proprio di analoga struttura l'estate precedente.
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., e la manifesta illogicità della motivazione in conseguenza della violazione del principio di separazione dei poteri giudiziario ed esecutivo.

    Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando, in estrema sintesi, che, una volta dissequestrato il sito per effetto della rimessione in pristino e del conseguente venir meno del periculum, la questione delle asserite conseguenze dannose permanenti è evidentemente diversa da quella del periculum, che può derivare dai nuovi interventi, periculum che, insieme con il fumus, è stato escluso dal Tribunale del riesame in considerazione di un panorama autorizzativo completamente mutato. La tesi che tali autorizzazioni siano viziate da macroscopica illegittimità è questione estranea alle ragioni poste originariamente a sostegno del secondo sequestro (ragioni fondate, osserva il PG, su una affermata assenza di formali titoli legittimanti, al contrario ravvisate sussistenti dal tribunale degli esami), potendo eventualmente il Pubblico ministero, ricorrendone ai presupposti, sostenere una nuova iniziativa cautelare.
    I difensori di Giovanni Pirisi e Valentina Russo, rispettivamente, Avv. Filippo Caruso, e Avv.ti Benedetto Arru e Riccardo Fuzio, hanno presentato separate memorie a sostegno della richiesta di declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è ammissibile e fondato.
    Si contesta a Giovanni Pirisi e Valentina Russo, quest'ultima quale committente dei lavori e amministratore unico e legale rappresentante della Bagni del Corallo s.r.l.s., società titolare della concessione demaniale, il Pirisi quale amministratore di fatto della medesima società nonché amministratore unico della società MP Finance S.r.l., detentrice dell'intero capitale sociale della Bagni del Corallo s.r.l.s., di avere, in concorso tra loro nonché con il direttore dei lavori e gli amministratori delle imprese esecutrici dei lavori stessi, realizzato opere edilizie e di aver effettuato lavori su un'area estesa circa novecento metri quadrati, ubicata nella fascia litoranea e relativo antistante specchio acqueo in località Cala Bona del Comune di Alghero, qualificata come bene paesaggistico dichiarato di notevole interesse pubblico in quanto ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 27/12/1966 e definita sottozona H3, in assenza di autorizzazione paesaggistica; opere edilizie ed interventi consistiti: (a) nella asportazione del suolo naturale preesistente con eradicazione totale della vegetazione naturale arborea ed arbustiva spontanea esistente, tipica della macchia mediterranea su una superficie pari quasi a novecento metri quadrati; (b) nella modificazione rilevante e per buona parte irreversibile delle altimetrie del terreno, operando uno spianamento delle rocce (in gran parte irrimediabilmente lese) e un livellamento consistente, mediante scarificazione e sbancamento operata con escavatori ed analoghi mezzi pesanti; (c) nella messa a dimora di prato erboso all'inglese per una superficie pari a circa ottocento metri quadrati nonché di varie specie vegetali autoctone e relativo impianto di irrigazione; (d) nel posizionamento di una piattaforma in legno e/o PVC con superficie di 280 metri quadrati, di rampe di accesso con superficie di 283 metri quadrati, di tre strutture amovibili in legno, adibite, rispettivamente a reception, chiosco-bar, relativi servizi igienici; (e) nella realizzazione di opere per il posizionamento di un pontile galleggiante nello specchio acqueo antistante al Cala Bona; (f) nel posizionamento, successivamente alla realizzazione di tali opere ed in epoca anteriore e prossima al 12 luglio 2024, di due piccole pedane e di una scala in acciaio per il raggiungimento in sicurezza dell'area atta alla balneazione. Per tali fatti, sono stati ipotizzati i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. n. 43 del 2004, in relazione all'art. 136, comma 1, stesso decreto (capo A della rubrica provvisoria contestato come commesso in Alghero dal mese di marzo 2024 al 25 maggio 2025 con effetti permanenti), di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B della rubrica provvisoria contestato come commesso in Alghero dal mese di marzo 2024 al 18 novembre 2024), di cui agli artt. 110, 518-duodecies cod. pen. (capo C contestato come commesso in Alghero dal mese di marzo 2024 al 25 maggio 2025 con effetti permanenti).

2.1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che:
2.2. il 5 agosto 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari aveva emesso un decreto di sequestro preventivo nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico, tra gli altri, di Valentina Russo per fatti analoghi a quelli per i quali si procede;
2.3. si ipotizzava (ed il Giudice aveva ritenuto la sussistenza indiziaria dei relativi reati) che la società Bagni del Corallo s.r.l.s. avesse illegittimamente installato alcune strutture nella medesima area oggetto di odierna cautela reale;
2.4. a seguito di riesame della Russo, il Tribunale di Sassari aveva confermato il provvedimento di sequestro con ordinanza poi impugnata con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile;
2.5. il 28 ottobre 2024 il Pubblico ministero aveva revocato il sequestro con restituzione dei beni agli aventi diritto, in considerazione della cessazione delle condizioni di applicabilità della misura reale, attesa alla rimozione della struttura spese dell'indagata e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
2.6. il 28 gennaio 2025 il Pubblico ministero aveva emesso nei confronti di Valentina Russo e a Giovanni Pirisi (iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. il 17 dicembre 2024) l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.;
2.7. a seguito di comunicazione di notizia di reato del 23 aprile 2025 del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Nucleo di Cagliari, il successivo 13 maggio 2025 il Pubblico ministero aveva chiesto al Giudice per le indagini preliminare di decretare il sequestro preventivo dell'area oggetto di odierna cautela per i fatti descritti nella provvisoria rubrica compendiata al § 2 che precede;
2.8. nello specifico, si ascriveva agli indagati di aver intrapreso le medesime condotte che avevano dato luogo al primo sequestro preventivo, in mancanza di idoneo titolo abilitativo; il periculum in mora consisteva nel concreto pericolo di aggravamento o protrazione della attività illecita e nella prevedibile alterazione e compromissione dei luoghi sottoposti a tutela ambientale;
2.9. il 14 gennaio 2025 il giudice aveva adottato il provvedimento richiesto mutuandone le ragioni da quelle stesse che avevano giustificato l'adozione del primo decreto: "la trasformazione del territorio che gravi danni ha cagionato alle bellezze naturali del luogo soggetto a speciale protezione da parte dell'Autorità, realizzata in assenza di un valido permesso di costruire (...) gli interventi realizzati non possono essere qualificati come opere precarie" nonché la reiterazione della condotta "pregiudizievole" e "spregiudicata"- attesa la illiceità della stessa - posta in essere dagli amministratori della società Bagni del Corallo s.r.l.s. che, dopo il dissequestro dell'area, avevano inteso occupare nuovamente per realizzare la stessa attività che in passato gli era stata preclusa.

    Nell'accogliere le istanze di Valentina Russo e Giovanni Pirisi, il Tribunale ha preliminarmente ricostruito l'iter amministrativo relativo alle opere in corso di realizzazione nelle aree oggetto di intervento indicando i principali titoli autorizzativi, le concessioni e gli atti amministrativi adottati nel tempo dagli enti competenti. Dei sei provvedimenti elencati, quattro sono stati adottati dopo il primo provvedimento di dissequestro.

3.1. Afferma il Tribunale che la rimozione del vincolo reale aveva comportato la riespansione dei poteri di gestione del territorio in favore della Regione Autonoma Sardegna e del Comune di Alghero per le rispettive competenze. E così, la Regione Sardegna, con provvedimento del 9 maggio 2025, aveva autorizzato la società Bagni del Corallo a posizionare nell'area in questione passerelle in legno amovibili e ad installare arredi di facile rimozione utili per la mescita di bevande, scale per il raggiungimento delle aree di balneazione e per lo svolgimento delle attività più in generale connesse all'uso del mare (concessione demaniale n. 1952 del 9 maggio 2025 che faceva seguito a quella n. 2904 dell'11 luglio 2023, che aveva a suo tempo concesso la realizzazione di una pedana amovibile in legno con approdo per piccole imbarcazioni, costituito da elementi prefabbricati, e alla concessione integrativa n. 800 del 23 dicembre 2024 "inerente l'allestimento di banco esterno per mescita bevande con copertura con ombrelloni e zona ricevimento allestita con arredi mobili e copertura con ombrelloni, posizionamento di lettini e ombrelloni nell'area verde, unitamente alla modifica di scopo con l'aggiunta di attività di somministrazione di bevande ed alimenti, realizzazione di manifestazioni, spettacoli, eventi, esposizioni e vendita di merci, nonché di tutte le attività connesse all'uso del mare"). Il Comune di Alghero, a sua volta, aveva permesso la realizzazione delle opere con provvedimenti del 10 gennaio 2025 (n. 5286) e del 13 maggio 2025 (n. 5445).
3.2. Nella richiesta di sequestro preventivo - annota il Tribunale - non si faceva riferimento agli ultimi provvedimenti, in particolare a quelli adottati nel mese di maggio 2025; non vi faceva riferimento nemmeno la notizia di reato che era stata redatta dai Carabinieri sulla base delle riserve espresse in una preliminare comunicazione loro indirizzata dalla Soprintendenza di Sassari in seguito alla ricezione di una richiesta di esecuzione di opere da parte della società Bagni del Corallo. I Carabinieri, dunque, «considerato che tanto il richiedente quanto l'area oggetto della richiesta erano i medesimi interessati dai provvedimenti di sequestro e dissequestro del 2024, assunte informazioni dall'Architetto Giuliana Frau e dal Suap Bacino Suape di Alghero, avevano ravvisato "l'intento posto in essere dalla società Bagni del Corallo s.r.l.s...diretto all'utilizzo del bene tutelato, dove sono stati accertati gli abusi commessi dalla stessa e dagli altri indagati nel procedimento penale 2537 R.G.N.R. mod. 21" nonostante l'ultimo degli uffici citati avesse comunicato la positiva chiusura della Conferenza Asincrona dei Servizi in attesa del Provvedimento Unico finale rilasciato dalle Amministrazioni coinvolte. In altri termini, - prosegue il Tribunale - è stata presunta la reiterazione delle condotte accertate dalla polizia giudiziaria nell'estate del 2024, senza tuttavia considerare che era in corso un nuovo procedimento amministrativo culminato con il rilascio dei nuovi titoli abilitativi».
3.3. Sostiene, quindi, l'ordinanza ricorsa che non vi è nessun elemento investigativo per ritenere che le opere realizzate siano difformi da quanto autorizzato con i relativi titoli concessori, né emerge l'assenza dei titoli stessi, tantomeno la violazione delle prescrizioni impartite dalle Autorità amministrative o la distruzione o il deterioramento dei beni paesaggistici, «circostanze contestate agli indagati ma non supportate da alcuna attività tecnica di indagine successiva sia alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, che aveva determinato il ricordato dissequestro dell'area, sia alla emanazione dei recenti provvedimenti amministrativi. Al contrario - prosegue il Tribunale -, dalle produzioni difensive emerge come i lavori di cui alle autorizzazioni rilasciate nel 2025 siano stati preceduti da una verifica dello stato dei luoghi post ripristino, e siano stati progettati nel rispetto delle prescrizioni imposte per la tutela dei beni ambientali protetti [il riferimento è alla relazione tecnica sullo stato dei luoghi redatta dal dott. Ferdinando Manconi, agronomo paesaggista nella quale si rileva il graduale ripristino della flora autoctona».

    Il ricorso deve essere preliminarmente scrutinato alla luce dell'orientamento di questa Corte di cassazione secondo il quale è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza di accoglimento, per la ritenuta insussistenza del "fumus commissi delicti", del riesame cautelare promosso nei confronti del decreto di sequestro preventivo nel caso in cui la parte ricorrente si sia limitata a contestare il mancato riconoscimento dell'anzidetto requisito, senza nulla prospettare in ordine al "periculum in mora", posto che l'accoglimento dell'impugnativa in ordine al solo motivo dedotto non condurrebbe all'applicazione della misura reale, risultando inidoneo al conseguimento di una decisione concretamente favorevole per l'impugnante. (Sez. 2, n. 6027 del 10/01/2024, Pmt, Rv. 285867 - 01; Sez. 3, n. 30778 del 23/05/2025, Di Gennaro, non mass.; Sez. 3, n. 28544 del 04/06/2025, Prosdocimo, non mass.).

4.1. Si tratta di insegnamento che costituisce declinazione pratica del principio secondo il quale nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01).
4.2. Tale principio ha avuto larga applicazione nell'ambito delle misure cautelari personali, essendo stato ripetutamente affermato che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen., abbia annullato la misura cautelare per difetto di gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, laddove la misura riguardi reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (ex plurimis, da ultimo, Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400 - 01, che ha chiarito che in materia cautelare, poiché l'interesse del Pubblico Ministero è correlato alla possibilità di adozione o ripristino della misura richiesta, egli deve fornire elementi idonei a suffragarne l'attualità in relazione a tutti i presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non ne abbia esaminato taluno).
4.3. Proprio per questa ragione si è coerentemente sostenuto che le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti nel solo caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Stevens, Rv. 282355 - 01).
4.4. Anche il sequestro preventivo cd. impeditivo di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. deve essere giustificato dalla sussistenza del pericolo attuale e concreto che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri.
4.5. Nel caso di specie, il decreto di sequestro è stato annullato per la insussistenza indiziaria dei reati ipotizzati non avendo il tribunale del riesame affrontato l'argomento relativo alle esigenze cautelari siccome giudicato superfluo (pag. 11 del provvedimento impugnato).
4.6. Sennonché, il caso in esame presenta una sua peculiarità perché la nuova attività (consistente, come si vedrà, nella ripresa dell'attività abusiva) presume, in assenza di prova contraria non dedotta da Valentina Russo e Giovanni Pirisi (che deducono la inammissibilità del ricorso sotto altri profili e, cioè, perché generico, proposto per motivi non consentiti dalla legge e per la sopravvenuta carenza di interesse), la reviviscenza di quelle stesse esigenze cautelari impeditive che proprio la rimozione delle opere sovrastanti il terreno abusivamente modificato aveva fatto venir meno, con la conseguenza che le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari possono ritenersi sussistenti ex se in base ad un automatismo che esonera il Pubblico ministero ricorrente dall'onere di ribadirne la persistenza.
4.7. In ogni caso, il Pubblico ministero ricorrente premette, nel riepilogare la vicenda cautelare in esame, che la condotta degli indagati manifestava il chiaro proposito di reiterare i reati già commessi e portarli a più gravi conseguenze, in tal modo allegando l'esistenza delle esigenze cautelari impeditive e l'interesse a coltivare l'impugnazione.
4.8. I difensori della Russo e del Pirisi sostengono, nelle rispettive memorie, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso perché medio tempore le opere temporanee sono state rimosse.
4.9. Si tratta di eccezione dal tutto infondata per le ragioni che saranno meglio illustrate in sede di esame del merito del ricorso.

    Al riguardo, va certamente ribadito che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.

7.1. Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).
7.2. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
7.3. Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
7.4. Tal'è l'omesso esame di una consulenza tecnica di parte. E' stato affermato, al riguardo, e deve essere ribadito, che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, il tribunale del riesame è tenuto a valutare il contenuto della consulenza tecnica prodotta dalla parte, e, sia pure sommariamente, la pertinenza o meno della stessa rispetto all'oggetto dell'indagine e, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici su punti decisivi del tema cautelare, è tenuto a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi difensivi su quelli posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, Pmt, Rv. 281721 - 01).
7.5. In questi casi, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»).
7.6. Orbene, con il primo motivo il Pubblico ministero denunzia proprio l'omesso esame di prove decisive (le proprie consulenze tecniche) contestualmente lamentando che il Tribunale ha prediletto la sola consulenza di parte per escludere ogni compromissione dei beni ambientali protetti, compromissione in realtà già attestata nel 2024 e che si postula proseguita anche l'anno successivo mediante la realizzazione delle opere contestate dalla rubrica (perlomeno fino al 23 maggio 2025, data di adozione del secondo decreto di sequestro, con effetti permanenti; così ipotizza il capo C della rubrica secondo cui, con le condotte sopra descritte al § 2 che precede, sono stati distrutti e deteriorati beni paesaggistici altrui cagionando un danno di rilevante gravità e con l'aggravante dell'aver commesso il fatto nell'esercizio di una attività professionale commerciale).
7.7. Dell'esistenza di tali consulenze tecniche, della loro presenza nel fascicolo del pubblico ministero e della loro decisività il Pubblico ministero ha dato atto allegando le relazioni dei propri consulenti e, soprattutto, il primo decreto di sequestro preventivo che dà conto della natura abusiva dei primi interventi (in alcun modo qualificabili come "precari") che, come già allora aveva affermato il botanico, prof. Fabbris, avevano creato gravi danni alle rocce e alla vegetazione nonché alle bellezze naturali. Tali interventi, osservava quel Giudice, avevano comportato la «asportazione del suolo naturale preesistente, come o stipa azione totale di ampia macchia mediterranea [e lo] spianamento delle rocce che ha provocato una modificazione rilevante ed in parte irreversibile delle altimetrie del terreno, con opera di sbancamento effettuata con escavatori ed altri mezzi pesanti pacificamente riconducibile alla nozione di "nuova opera" per consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità». In questo contesto erano poi state poste in essere le opere "precarie" meglio descritte nella rubrica (prato erboso, piattaforma in legno e/o PVC, strutture amovibili in legno, pontile galleggiante, due pedane e una scala in acciaio).
7.8. La Corte di cassazione, a sua volta, con sentenza Sez. 3, n. 4435 del 16/01/2025, pronunciata proprio nei confronti di Russo Valentina e che ha dichiarato inammissibile il ricorso da quest'ultima proposto avverso l'ordinanza del 4 settembre 2024 del Tribunale di Sassari che aveva rigettato la richiesta di riesame del primo decreto di sequestro preventivo, dà atto della «realizzazione, nel contesto finale di un 'alterazione dello stato originario dei luoghi, di opere non consentite di livellamento della roccia, con apporto esogeno di terra quale substrato di un manto erboso, e di lavori di terrazzamento, con compromissione dell'ecosistema».
7.9. Il primo decreto di sequestro fu revocato dal Pubblico ministero non già per il venir meno del fumus (l'attuale rubrica abbraccia anche i fatti commessi dal mese di marzo 2024) bensì per la rimozione delle opere "precarie" onde evitarne la prevedibile usura e il pericolo di distruzione in considerazione dell'imminente stagione invernale e delle possibili intemperie.
7.10. In questo contesto, dunque, si colloca la condotta di "ripristino" dello status quo ante da parte della società Bagni del Corallo, condotta posta in essere proprio a ridosso della stagione estiva mediante la realizzazione/posa in opera delle medesime strutture precedenti in assenza di un qualsiasi provvedimento di permesso di costruire in sanatoria che legittimi le precedenti (irreversibili) modifiche del suolo (nei termini sopra indicati). Si tratta, né più né meno, della ripresa della precedente attività illecita posta in essere sulla scorta di provvedimenti che non hanno sanato gli abusi preesistenti e che non hanno riguardato in nessun modo la modificazione del territorio precedentemente impressa a quei luoghi.
7.11. Affermare, pertanto, come fa l'odierno Tribunale del riesame, che gli interventi posti in essere dopo l'iniziale rimozione delle "opere precarie" non ha comportato «la distruzione o il deturpamento dei beni paesaggistici», da un lato non tiene conto della concorrente contestazione del reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, che non necessita ai fini dell'integrazione della fattispecie penale di alterazioni/deturpamenti dei beni paesaggistici, dall'altro neglige le consulenze del Pubblico ministero e anche dei provvedimenti precedenti che attestavano, tutti, l'irreversibile modifica e alterazione dei luoghi e dell'ecosistema.
7.12. Si tratta, a tutti gli effetti, della ripresa - come detto - della precedente attività abusiva da parte degli stessi autori mediante il ripristino dei manufatti precedentemente rimossi e che, all'evidenza, rende (nuovamente) attuale il periculum che era stato escluso a seguito della loro iniziale rimozione. Scindere, in questo scenario, le opere sovrastanti il terreno dagli interventi di modifica del terreno stesso è operazione che elude l'obbligo della valutazione unitaria e complessiva dell'intervento urbanistico/edilizio, valutazione che non può prescindere dalle alterazioni/modifiche dell'area di sedime che si sono rese necessarie per l'alloggiamento delle sovrastanti "opere", la cui natura "precaria" è, in questi casi, recessiva ai fini della qualificazione dell'intervento nella sua interezza come nuova opera. La modifica dello stato dei luoghi restituisce, nei fatti, la proiezione finalistica della condotta dell'autore di tali modifiche, condotta finalizzata proprio alla sistemazione unitaria dei luoghi, in vista del soddisfacimento del proprio interesse a sfruttarli a fini turistici.
7.13. Il PG di questa Corte, pertanto, sbaglia quando, nella sua requisitoria scritta, afferma che il tema del deterioramento è estraneo ai presupposti del secondo provvedimento cautelare; in realtà il deterioramento esisteva prima ed esiste oggi e costituisce il filo rosso che lega il primo al secondo provvedimento cautelare: al ripristino della condotta di nuova posa in opere di strutture e manufatti alloggiati sui luoghi appositamente modificati, fa seguito il ripristino di quel sequestro che fu revocato proprio a causa della cessazione della condotta. La ripresa della condotta perpetua l'illecito e attualizza le esigenze cautelari sopite dalla rimozione delle opere. I difensori ne fanno argomento per affermare, a contrariis, la insussistenza attuale dell'interesse a coltivare il ricorso essendo state le opere nuovamente rimosse nell'ottobre 2025; in disparte la natura fattuale dell'allegazione, la nuova rimozione delle opere, effettuata come la precedente a ridosso della stagione invernale, aggrava, semmai, le esigenze cautelari essendo evidentemente il sequestro finalizzato ad impedire che gli interessati rinnovino la condotta, nei termini qui esaminati, secondo un cliché comportamentale ormai evidente, essendo chiaro che con la stagione invernale viene meno l'interesse (di fatto) al mantenimento della strutture rimovibili, laddove l'interesse (giuridico) ad impedirne una nuova posa in opera non può seguire la stessa sorte, rendendosi tale posa in opera concretamente prevedibile con la nuova stagione.
7.14. Ne risente, inevitabilmente, alla luce delle considerazioni svolte al § 7.12 che precede, anche la valutazione dei titoli utilizzati per legittimare gli interventi che, secondo il contenuto descritto dal Tribunale del riesame, riguardano solo le opere sovrastanti il terreno modificato, modifiche la cui natura abusiva era già stata motivo del precedente sequestro, definitivamente accertata, quand'anche a fini cautelari, e che non può essere considerata tamquam non esset in base a provvedimenti postumi che non sanano lo status quo ante nella sua integralità perché non ne costituiscono l'oggetto.
7.15. Del resto, nemmeno le opere stagionali possono essere indiscriminatamente realizzate sol perché soggette ad attività di edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. e, d.P.R. n. 380 del 2001); occorre pur sempre che vengano rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, comprese le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, e fatte le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 6, comma 1, d.P.R. n. 380 cit.): libertà di forma non equivale a libertà di condotta.
7.16. Le considerazioni che precedono militano, naturalmente, anche a favore della fondatezza del secondo motivo di ricorso (in esso assorbito il terzo, non potendosi comunque fare a meno di ricordare che: a) la fattispecie del delitto di cui all'art. 518-duodecies cod. pen., in quanto reato di danno, è impermeabile alla sussistenza di provvedimenti autorizzatori; b) il giudice penale conserva sempre il potere di sindacare la legittimità dei provvedimenti che autorizzano l'attività edilizia; in questo senso, Sez. 3, n. 56678 del 21/09/2018, Pmt, Rv. 275565 - 01, secondo cui la contravvenzione di esecuzione di lavori "sine titulo" sussiste anche nel caso in cui il permesso di costruire, pur apparentemente formato, sia illegittimo per contrasto con la disciplina urbanistico - edilizia di fonte normativa o risultante dalla pianificazione).

P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sassari competente ai sensi dell'art. 324, c. 5, c.p.p. Così deciso in Roma, il 13/11/2025.