 Cass. Sez. III n. 18509 del 11 maggio 2011 (UD.23 mar.2011)
Cass. Sez. III n. 18509 del 11 maggio 2011 (UD.23 mar.2011)
Pres. De Maio Est.Petti Ric.Fiodo
Beni Ambientali. Violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
Sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora l'originaria contestazione della contravvenzione paesaggistica, prevista dall'art. 181, comma primo, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (esecuzione, senza
autorizzazione, di lavori eseguiti su beni paesaggistici), sia stata mutata nel delitto paesaggistico previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo, che punisce l'esecuzione, senza autorizzazione, di lavori eseguiti su aree o beni dichiarati di notevole interesse pubblico.
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:        Udienza pubblica
 Dott. DE MAIO   Guido            - Presidente  - del 23/03/2011
 Dott. PETTI     Ciro             - Consigliere - SENTENZA
 Dott. FIALE     Aldo             - Consigliere - N. 625
 Dott. AMORESANO Silvio           - Consigliere - REGISTRO GENERALE
 Dott. ROSI      Elisabetta       - Consigliere - N. 30765/2010
 ha pronunciato la seguente: 
SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 difensore di Fiodo Enrico, nato a Sorrento il 30 aprile del 1936;
 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 7 aprile del  			2010;
 Udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
 sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Aurelio  			Galasso, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
 udito il difensore avv. Esposito Francesco, il quale ha concluso per  			l'accoglimento del ricorso.
 RITENUTO IN FATTO
 La Corte d'appello di Napoli,con sentenza del 7 aprile del  			2010,confermava quella resa dal tribunale di Torre Annunziata il 27  			febbraio del 2009, con cui Fiodo Enrico era stato condannato alla  			pena ritenuta di giustizia, quale responsabile dei seguenti reati.  			a) del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) per  			avere quale proprietario e committente, senza il permesso di  			costruire, effettuato lavori di completamento ad un fabbricato per il  			quale pendeva domanda di condono;
 c) del reato di cui agli artt. 83 e 95 del citato D.P.R. per avere  			eseguito i lavori anzidetti in zona sismica senza preventivamente  			depositare un progetto all'Ufficio del Genio civile;
 d) del reato di cui all'art. 181, comma 1 bis, così qualificata  			l'originaria imputazione D.Lgs. n. 42 del 2004, ex art. 181 per avere  			eseguito le opere anzidette in un'area e su un bene sottoposto a  			vincolo ambientale in assenza di autorizzazione;
 e) del reato di cui all'art. 734 c.p. per avere con le opere innanzi  			descritte alterato le bellezze naturali dei luoghi. Fatti accertati  			in S. Agnello il 20 giugno del 2005.
 Dal reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71 e 72  			originariamente contestato al capo b) l'imputato è stato assolto per  			l'insussistenza del fatto. Secondo la ricostruzione fattuale  			contenuta nel provvedimento impugnato il Fiodo, su un fabbricato di  			sua proprietà, oggetto di una domanda di condono edilizio in base  			alla L. n. 47 del 1985,non ancora evasa dal Comune destinatario,  			aveva effettuato lavori costituiti da intonacatura esterna, posa in  			opera di infissi interni ed esterni, da lavori interni da  			consolidamento delle strutture, da sbancamento e livellamento  			dell'area circostante. Il 18 marzo del 2005 il Fiodo aveva  			presentato all'ufficio comunale denuncia di inizio attività per  			improcrastinabili lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile  			oggetto della domanda di condono Con nota del 12 aprile del 2005,  			spedita con raccomandata ritirata dal destinatario il successivo 4  			giugno l'ufficio tecnico aveva comunicato al richiedente che non era  			stata ancora prodotta la documentazione integrativa dell'istanza di  			condono già richiesta con nota del 25 novembre del 2007 e che il  			termine di legge per l'istruttoria della DIA sarebbe decorso dalla  			data di completa integrazione della pratica.
 Il prevenuto si era difeso asserendo che, decorso il termine di  			trenta giorni dalla presentazione della DIA, aveva ritenuto di avere  			conseguito il titolo edilizio per il silenzio assenso della pubblica  			amministrazione.
 La tesi è stata respinta prima dal tribunale e successivamente dalla  			Corte d'appello.
 Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore  			deducendo:
 1) la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art 22, L. n. 47 del  			1985, artt. 35 e 14 per avere i giudici del merito omesso di  			apprezzare adeguatamente la circostanza che per i lavori di  			completamento era stata presentata denuncia di inizio attività la  			quale solo 50 giorni dopo la sua presentazione era stata riscontrata  			dal Comune con la richiesta di domanda integrativa: quindi egli aveva  			agito con la convinzione che i lavori fossero stati assentiti;
 2) la violazione dell'art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione,  			relativamente al reato contestato al capo d), tra fatto imputato e  			fatto ritenuto in sentenza in quanto nel capo d'imputazione si era  			contestata l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma  			1 mentre la condanna è stata pronunciata per il delitto di cui  			all'art. 181, comma 1 bis;
 3) illegittimità dell'ordine di demolizione poiché i lavori di  			completamento non avevano creato nuovi volumi e comunque trattasi di  			lavori di completamento sanzionagli con la demolizione solo dopo che  			il Comune si sarà pronunciato sulla sanatoria.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 Preliminare è l'esame del secondo motivo perché,qualora fosse  			fondato,determinerebbe la declaratoria di estinzione per prescrizione  			di tutti gli altri reati.
 Esso è fondato.
 All'imputato era stata contestata la violazione di cui all'art. 181  			del cit. D.Lgs. per avere realizzato le opere indicate al capo A) in  			area e su bene sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale in  			assenza di autorizzazione. Nella sentenza è stata invece affermata  			la responsabilità per il delitto di cui all'art. 181, comma 1 bis  			del citato D.Lgs.. Non si tratta di una mera qualificazione del  			medesimo fatto, ma di fatti diversi.
 L'ipotesi di cui al comma 1 configura una contravvenzione che si  			realizza quando i lavori vengono effettuati, senza autorizzazione, su  			beni paesaggistici. Quella di cui al comma 1 bis, inserito con la L.  			n. 308 del 2004, configura un delitto e si realizza quando l'opera  			viene eseguita,senza alcuna autorizzazione, non su un qualsiasi bene  			paesaggistico, ma su aree o beni che per le loro caratteristiche  			siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito  			provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei  			lavori. Si tratta quindi di beni che hanno formato oggetto di un  			peculiare e più puntuale apprezzamento della valenza paesaggistica  			dello specifico bene,ritenuta assolutamente intangibile. Per la  			ritualità della contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 42 del  			2004, art. 181, comma 1 bis, lett. a), nel capo d'imputazione, si  			deve precisare che non si tratta di un mero vincolo paesaggistico ma  			di area o bene di notevole interesse pubblico e si deve citare il  			provvedimento che lo ha dichiarato tale. In mancanza di tali  			precisazioni l'imputato può legittimamente ritenere che sia stata  			contestata l'ipotesi contravvenzionale di cui al primo comma  			dell'art. 181.
 Pertanto relativamente a tale reato vanno annullate sia la sentenza  			impugnata che quella di primo grado con rinvio al tribunale di  			Sorrento sezione distaccata di Torre Annunziata.
 Tutti gli altri reati si sono estinti per prescrizione: per quelli di  			cui ai capi C) ed E) la prescrizione è maturata prima della sentenza  			impugnata essendo decorso alla data del 30 febbraio del 2009 il  			termine prescrizionale prorogato di anni tre, secondo la disciplina  			vigente prima della riforma introdotta con la L. n 251 del 2005,  			avuto pure riguardo al periodo pari a mesi 8 e gg. 10 e precisamente  			dal 21 settembre del 2006 al 31 maggio del 2007 durante il quale il  			dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell'imputato o del  			suo difensore; per quello di cui alla lettera a) la prescrizione è  			maturata alla data del 30 agosto del 2010 essendo decorso a tale data  			il termine prescrizionale di anni quattro e mesi sei avuto anche  			riguardo al periodo di sospensione dianzi indicato.  			Dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono elementi per  			una pronuncia più favorevole della declaratoria di estinzione dei  			reati per prescrizione.
 Copia di questa sentenza deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico  			della regione Campania per gli adempimenti ex art. 100, T.U..  			P.Q.M.
 LA CORTE
 Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio  			limitatamente ai reati sub a), c) ed e), perché estinti per  			prescrizione e con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in  			relazione al reato di cui al capo d), relativamente al quale annulla  			anche la sentenza di primo grado.
 Dispone trasmettersi copia della presente sentenza all'Ufficio  			Tecnico della regione Campania.
 Così deciso in Roma, il 23 marzo del 2011.
 Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011
 
                    




