Cons. Stato Sez. VI sent. 4749 del 10 settembre 2007

Costituisce requisito soggettivo per poter aspirare alla nomina di Presidente di Ente Parco e riserve naturali protette non l’avere genericamente e saltuariamente svolto attività che abbiano potuto esprimere un interesse per la protezione dell’ ambiente (che in quanto valore “trasversale” può assumere rilievo in un gran numero di attività che direttamente o indirettamente incidano sul territorio, l’aria, le acque lacuali, fluviali e marine e sulle loro condizioni di salubrità ed integrità) ma che detto impegno, per continuità di studi e di concrete iniziative, deve elevarsi a requisito distintivo della persona rispetto alla cerchia di soggetti che nella vita sociale, di relazione o nello svolgimento di cariche pubbliche abbiano avuto occasione di occuparsi di questioni inerenti alla protezione di valori ambientali e naturalistici.

Si ringrazia l'avv. M. Balletta per la segnalazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4749/2007
Reg.Dec.
N. 4775-5699 Reg.Ric.
ANNO   2006

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi riuniti in appello nn. 4775/2006 e 5699/2006 proposti rispettivamente:

1) ric. 4775/2006 da COLUCCI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall’Avv. Ciro Centore con domicilio eletto in Roma via Sistina, 121;  

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Baroni con domicilio eletto in Roma via Poli n. 29, presso l’ Ufficio Legale della Regione Campania;

ASSOCIAZIONE ITALIANA WORLD FUND FOR NATURE WWF ITALIA ONLUS, non costituita;

BUONOMO GIUSEPPE, non costituito;

NICOLETTI DOMENICO, rappresentato e difeso dall’Avv. Ferdinando Pinto con domicilio  eletto in Roma via Vittorio Veneto 3, presso l’Avv. Giovanni Serges;  

DI CERBO CLEMENTE, MARINO DOMENICO, SCOGNAMIGLIO VINCENZO, non costituiti;

 

2) ric. 5699/2006 proposto da SCOGNAMIGLIO VINCENZO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Felice Laudadio Ferdinado Scotto con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio n. 46, presso lo studio Grez;

contro

REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Baroni con domicilio  eletto in Roma via Poli n. 29, presso l’Ufficio Legale della Regione Campania;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, non costituita;

AREA GENERALE COORD.TO ECOLOGIA TUT. AMB. PARCHI E RIS. NAT., non costituita;

NICOLETTI DOMENICO, non costituito;

e nei confronti di

BUONUOMO GIUSEPPE, COLUCCI RAFFAELE, DI CERBO CLEMENTE, MARINO DOMENICO, non costituiti;

WWF WORLD WIFE FOUND - WWF ITALIA ONLUS, non costituiti;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. I^, n. 2803/06 del 09.03.2006;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nicoletti Domenico;

Visto l’ appello incidentale della Regione Campania;
Viste le successive memorie e gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 12 giugno 2007 il Consigliere Polito Bruno Rosario;

Uditi l’avv. Centore e l’avv. Zuppardi per delega dell’avv. Pinto;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO

1). Con distinti ricorsi proposti avanti al T.A.R. per la Campania e rubricati ai nn. 3668/05 e 3824/05 reg. gen. il dott. BUONOMO Giuseppe e l’arch. NICOLETTI Domenico impugnavano gli atti della procedura per la formazione degli elenchi dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Presidente di parchi e di riserve naturali regionali ed, in particolare, il decreto assessorile n. 10 del 14.01.2005, di designazione dei presidenti dei predetti organismi e la delibera della Giunta Regionale conclusiva del procedimento nella parte in cui conferiva, tra gli altri, ai sigg. COLUCCI Raffaele, SCOGNAMIGLIO Vincenzo, DI CERBO Clemente e MARINO Domenico gli incarichi in questione.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 2803 del 09.03.2006, riuniti i ricorsi, li accoglieva in parte quanto all’ impugnazione delle nomine del sig. COLUCCI Raffaele e del dott. SCOGNAMIGLIO Vincenzo. Disponeva invece istruttoria relativamente alla posizione del dott. MARINO Domenico.

Con i ricorsi di estremi indicati in epigrafe il sig. COLUCCI Raffaele ed il dott. SCOGNAMIGLIO Vincenzo hanno proposto appello avverso la predetta decisione e contestato sotto diversi profili le conclusioni e statuizioni del giudice di primo grado.

La Regione Campania, con appello incidentale, ha confutato le conclusioni del primo giudice eccependo altresì il difetto di giurisdizione del G.A. in ordine all’ insorta controversia.

In sede di note conclusive il dott. SCOGNAMIGLIO ha insistito nelle proprie tesi difensive.

Nel ricorso n. 4775/2006 si è costituito l’intimato l’arch. NICOLETTI Domenico ed ha contraddetto in memoria ai motivi d’ appello.

All’ udienza del 12.06.2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Stante il rapporto di connessione oggettiva e soggettiva gli appelli possono essere riuniti per la contestuale decisione.

3). Non va condivisa l’ eccezione formulata dalla Convenuta Regione Campania di inammissibilità delle impugnative per difetto di giurisdizione del giudice adito a conoscere delle controversie

Nella specie il conferimento dell’incarico di Presidente di parco o riserva naturale secondo i criteri stabiliti all’art. 8 della L.R. 33/1993 non è indirizzato alla costituzione di una rapporto di natura privatistica con l’ Ente regione per lo svolgimento di un’ attività di carattere professionale, così che ogni questione contenziosa inerente a detto rapporto possa essere ricondotta nell’area di cognizione del giudice ordinario.

Si versa, invero, a fronte di una atto di natura provvedimentale ed a contenuto autoritativo dell’ ente pubblico che esprime la scelta selettiva di un soggetto in possesso dei requisiti per l’ esercizio dei compiti di organo di vertice in enti (parchi e riserva naturali) preposti alla tutela di zone del territorio nazionale di cui è stato riconosciuto il particolare pregio paesaggistico, ambientale e naturalistico.

Le posizioni ritenute lese dal un corretto esercizio del potere di nomina assumono quindi consistenza di interesse legittimo, e non di diritto soggettivo, e la loro tutela è stata correttamente esperita avanti al T.A.R. ed in grado di appello avanti al Consiglio di Stato, organi che, nel disegno costituzionale, come da ultimo ricostruito dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 204/2004, sono il giudice naturale “nell’ Amministrazione” di ogni controversia che la veda porsi come soggetto autoritativo per il perseguimento di scopi di interesse pubblico attraverso scelte a contenuto discrezionale.

3.1). Va altresì disattesa l’eccezione di difetto di interesse degli originari ricorrenti avanti al T.A.R. a contestare le nomine disposte dalla Regione perché, attraverso la pronunzia di annullamento degli atti di gravati, gli stessi – utilmente ineriti negli elenchi dei soggetti idonei a ricoprire la carica di Presidente di Parchi o di Riserve Naturali - mirano all’evidenza a conseguire la designazione e nomina in luogo dei soggetti nei cui confronti si contesta il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale per rivestire l’incarico.

3.2). Infine, diversamente da quanto eccepito sempre in via preliminare dalla Regione Campania, gli atti di nomina, ancorché caratterizzati da discrezionalità tecnica quanto alla valutazione dei requisiti per il proficuo svolgimento dell’incarico, non restano tuttavia sottratti al sindacato del G.A. quanto all’ osservanza di disposizioni che regolano l’azione dell’ Amministrazione (nella specie l’ art. 8 della L.R. n. 33/1993) ed all’ assenza di sintomi rivelatori dell’ eccesso di potere. Entro tali limiti, esterni al potere esercitato, è stato condotto il sindacato di legittimità del T.A.R.

4). Passando all’esame del merito sia l’appello principale rubricato al n. 4775/2006 che l’appello incidentale della Regione Campania, diretti alla riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la nomina del sig. COLUCCI Raffaele a Presidente del Parco Regionale Sarno, si configurano infondati.

3.1). Il T.A.R. ha correttamente ricostruito il contenuto prescrittivo dell’art. 8 della L.R. n. 33/1993 e gli obblighi che da esso derivano a carico dell’ organo regionale competente a disporre la nomina dei presidenti degli enti Parco e delle Riserve Naturali Protette.

Stabilisce, in particolare, il richiamato art. 8 che la nomina deve avvenire “tra persone che si siano distinte per i loro studi e la loro attività nel campo della protezione dell’ ambiente”.

Il T.A.R. ha correttamente posto in rilievo che costituisce requisito soggettivo per poter aspirare alla nomina non l’avere genericamente e saltuariamente svolto attività che abbiano potuto esprimere un interesse per la protezione dell’ ambiente (che in quanto valore “trasversale” può assumere rilievo in un gran numero di attività che direttamente o indirettamente incidano sul territorio, l’aria, le acque lacuali, fluviali e marine e sulle loro condizioni di salubrità ed integrità) ma che detto impegno, per continuità di studi e di concrete iniziative, deve elevarsi a requisito distintivo della persona rispetto alla cerchia di soggetti che nella vita sociale, di relazione o nello svolgimento di cariche pubbliche abbiano avuto occasione di occuparsi di questioni inerenti alla protezione di valori ambientali e naturalistici.

Per quanto riguarda l’odierno appellante il requisito prescritto dall’art. 8 della L.R. n. 33/1993 è ricondotto dall’ atto di nomina all’ aver “svolto compiti di responsabilità quale assessore comunale all’ambiente nella materia ambientale” e all’aver inoltre espletato “attività gestionali di massimo livello avendo ricoperto anche l’incarico di Sindaco”.

Sul punto, alla luce dei motivi introdotti negli atti di appello principale ed incidentale, non emergono ragioni per discostarsi dalla conclusione cassatoria della nomina del sig. COLUCCI cui è pervenuto il T.A.R.

Quanto all’aver ricoperto l’incarico di Sindaco si tratta di carica politica che comporta il variegato impegno per i più disparati interessi che coinvolgono la comunità locale ed il territorio su cui essa è insediata, ma che in alcun modo esprime una specificità e peculiarità di impegno stabile e significativo per la “protezione dell’ ambiente”, che il richiamato art. 8 della L.R. n. 33/1993 eleva a non eludibile requisito per poter aspirare alla nomina a Presidente di parchi e di riserve naturali regionali.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla carica di assessore comunale all’ambiente. Si tratta, anch’ esso, di incarico a livello politico amministrativo il cui svolgimento, ancorché abbia potuto comportare iniziative di tutela dell’ambiente, non rivela per la sua temporaneità ed occasionalità uno stabile e significativo impegno nel campo della protezione ambientale, che viene elevato ad elemento di distinzione e di specifica qualificazione dei soggetti nel cui ambito selezionare gli organi di vertice degli enti preposti al governo delle porzioni di territorio regionali di riconosciuto valore ambientale e naturalistico.

Né a sostengo del titolo a rivestire la carica conferita dalla Regione può invocarsi, a termine di comparazione, la posizione del dott. DI CERBO Donato - anch’ essa oggetto di contestazione avanti a T.A.R. e tuttavia riconosciuta legittima dal giudice territoriale – stante la diversità del “curriculum” del predetto che individua una pluralità di impegni nel settore della difesa dei valori ambientali.

Alla riscontrata assenza in capo al sic. COLUCCI del requisito prescritto dall’art. 8 della L.R. n. 33/1993 correttamente il T.A.R. ha ricondotto l’illegittimità degli atti di designazione e nomina e ne ha disposto l’annullamento.

4). A diversa conclusione rispetto alla statuizione di annullamento del T.A.R. la Sezione reputa di dover pervenire in ordine alla nomina del dott. SCOGNAMIGLIO Vincenzo a Presidente della Riserva Naturale Monti Eremita – Marzano; Foce Sele e Tanagro.

Dalla motivazione della delibera di Giunta n. 165/2005 è dato rilevare che il requisito afferente all’ attività nel campo della protezione dell’ambiente è ricondotto ad un pluralità di incarichi espletati dal dott. SCOGNAMIGLIO che vanno dall’aver rivestito la qualità di “componente quale esperto del Nucleo di Valutazione previsto dalla L.R. n. 58/74 riguardante il recupero e la valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania”, all’aver maturato esperienze gestionali specifiche quale consigliere di amministrazione dell’ A.M.A.V. S.p.a. – azienda che agisce nel settore dell’ambiente fornendo servizi essenziali per l’igiene urbana – all’ aver svolto attività di collaborazione con l’ Ente Parco Vesuvio attraverso l’ Associazione culturale ambientalista “L’ Olivella

In questo caso ciò che ha mosso al Regione alla nomina è la valutazione congiunta di una pluralità di attività che hanno indiscutibilmente impegnato il dott. SCOGNAMIGLIO in problematiche ambientali e che nella loro sommatoria esprimono il requisito stabilito dall’art. 8 della L.R. n. 33/1993. Non va, perciò, condiviso l’ ordine argomentativo del T.A.R. che ha preso separatamente in considerazione ciascun incarico ed attività per attenuarne la valenza agli effetti del richiamato art. 8.

Ciò che invece rileva e che il “curriculum” del dott. SCOGNAMIGLIO esprima una pluralità di impegni afferenti alla protezione delle condizioni di ambiente, che si riflettono sulla maturazione di una specifica sensibilità alle relative problematiche ed influiscono sull’affinamento della professionalità richiesta per l’espletamento dell’incarico conferito. Per quanto su esposto il giudizio discrezionale tecnico della Regione si configura indenne dai denunziati profili di violazione dell’ art. 8 della legge n. 33/1993 e di eccesso di potere.

Il ricorso rubricato al n. 5699/2006 e l’appello incidentale della Regione Campania vanno, quindi, accolti e, per l’effetto, va annullata in parte “de qua” la sentenza appellata.

Le spese del giudizio possono essere compensate fra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:

- respinge il ricorso n. 4775/2006 e l’appello incidentale della Regione Campania;

- accoglie il ricorso n. 5699/2006 e l’appello incidentale della Regione Campania e, per l’effetto, annulla in parte “de qua” la sentenza impugnata;

- spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez. VI^ - nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2007, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone                                  Presidente

Paolo Buonvino                                   Consigliere

Domenico Cafini                                  Consigliere

Aldo Scola                                          Consigliere

Bruno Rosario Polito                           Consigliere relatore ed estensore

 
Presidente

Claudio Varrone

Consigliere                                                                           Segretario

Bruno Rosario Polito                                                   Vittorio Zoffoli

 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.....10/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
 
 
 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                                              Il Direttore della Segreteria