TAR Puglia (Le), Sez. II n. 1984, del 12 dicembre 2012
Beni Ambientali.Impianti telefonia mobile e della tutela dei beni ambientali e culturali

Nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, ai sensi del c. 4 dell’art.86 del D.Lgs 490/1999 che dispone che restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali. Al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali, la realizzazione dell’opera di pubblica utilità, nel caso specifico una stazione radio base, può risultare cedevole. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01984/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00381/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 381 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Telecom Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

contro

Comune di Soleto, rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Romano, con domicilio eletto presso Cinzia Romano in Lecce, via G Mantovano 23; 
Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 11517 del 18.12.2008 a firma del Responsabile p.t. dell'Ufficio tecnico - Settore edil. urban. ambiente – LL.PP. del Comune di Soleto;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:

del provvedimento prot. n.276 del 12.1.2009 a firma del Responsabile p.t. dell'Ufficio tecnico - Settore edil. urban. ambiente – LL.PP. del Comune di Soleto, nonchè del Sindaco dello stesso Comune;

della delibera del C.c. di Soleto n.22 del 24.7.2006 avente ad oggetto: "impianti di comunicazione elettronica - determinazioni".

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Soleto e di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2012 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv.ti E. Sticchi Damiani, C. Romano e l'Avvocato dello Stato A. Roberti.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

In ricorso si espone che:

Con d.i.a. protocollata agli atti del Comune di Soleto nell’anno 2006 la Telecom Italia s.p.a. comunicava che, decorsi i termini di cui all’art 87 del d.lgs.1.8.2003 n.259, avrebbe dato avvio ai lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile alla via Corte San Nicola n.5

Su indicazione dell’A.c. di Soleto la stessa Telecom Italia s.p.a. avanzava, in ordine alla citata installazione, istanza di autorizzazione paesaggistica alla quale la medesima A.c. non dava riscontro.

La Telecom Italia s.p.a. chiedeva, pertanto, l’intervento in surroga della Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Provincia di Lecce che, in prosieguo di tempo, comunicava che “la zona interessata all’intervento non risulta sottoposta a vincolo di tutela ai sensi del D.lgs 42/04 e, pertanto, non rientra nelle competenze istituzionali della scrivente”

Nonostante quanto innanzi, la d.i.a. presentata nei termini precisati veniva rigettata e la Telecom Italia s.p.a. non dava corso alla progettata installazione .

Nel luglio del 2008 la Telecom Italia s.p.a. recuperava il contratto di locazione già stipulato con la proprietà dell’immobile sul quale, nel 2006, aveva progettato di installare l’impianto in argomento e, in data 16.7.2008, presentava all’A.c di Soleto nuova d.i.a. per la realizzazione di un impianto di verso da quello .

Decorsi i termini previsti dall’art.87 , comma 9 del d.lgs 259/2003 per il perfezionamento del titolo di abilitazione all’esecuzione dei lavori progettati , la Telecom Italia s.p.a. comunica l’inizio degli stessi.

Del tutto inopinatamente, con provvedimento prot.n.11517 del 18.12.2008 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico – settore edil. urban. ambiente – LL.PP del Comune di Soleto ha diffidato la Telecom Italia s.p.a. dal procedere all’esecuzione dei lavori progettati in quanto, per un verso, “ si rimarca la totale opposizione dell’A.c. a tale insediamento, espressa all’unanimità dal C.C. con atto del 24.7.2006”, per altro verso, “ si evidenzia che se la zona interessata dall’intervento tipizzata coma zona A1 centro storico non risulta sottoposta a vincolo puntuale , non può non tenersi conto della presenza in adiacenza dell’immobile religioso “ chiesa-convento di clausura” di innegabile interesse storico artistico- monumentale che verrà sicuramente penalizzato dal finto camino in vetroresina di altezza di oltre m.18, in quanto dominante rispetto al fronte chiesa”.

Quindi, con provvedimento prot.276 del 12.1.2009, redatto in riscontro alla nota del 22.12.2008 con la quale la Telecom Italia s.p.a. chiariva la legittimità della propria posizione e esprimeva la volontà di proseguire i lavori oggetto della d.i.a. protocollata in data 16.7.2008, il medesimo Responsabile dell’Ufficio Tecnico – settore edil.urban. ambiente- LL.PP del Comune di Soleto ed il Sindaco dello stesso comune comunicavano che “ si conferma, in esecuzione a quanto deliberato all’unanimità dal C.C. con provvedimento n.22 del 24.7.2006…l’opposizione alla installazione dell’impianto di telefonia cellulare…programmato in quel sito”.

I provvedimenti in questione sono ritenuti affetti da plurimi profili di illegittimità :

-violazione , falsa ed erronea interpretazione dell’art 87, comma 9 del d.lgs 1.8.2003 n.259, nonché dell’art 21 nonies della legge 7.8.1990 n.241.Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto , nonché per illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa .Violazione del principio del giusto procedimento ;

-violazione , falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 7 della legge 7.8.1990 n.241. Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto, nonché per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Difetto di istruttoria .violazione del principio del giusto procedimento e del legittimo affidamento;

-violazione , falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt.86,comma 3 e 90 del d.lgs 1.8.2003 n.259 e dell’art 8,comma 3 della legge 22.2.2001 n.36. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto , nonché illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata;

-incompetenza , violazione , falsa ed erronea interpretazione dell’art 1, comma 4, lett.c della legge 15.3.1997 n.59; dell’art 69,comma 1,lettera e, nonché dell’art 83,comma 1,lett .a,b, ed e del d.lgs 31.3.1998 n.112; dell’art 1, comma 6, lettera a n.15 della legge 31.7.1997 n.249; degli artt. 3 e 4 ,commi 1,2 e 3 del D.M. 10.9.1998 n.381, degli artt.5,8, commi 1 e 6 della legge 22.2.2001 n.36; dell’art 13 del d.lgs 18.8.2000 n.2676; dell’art 87 del d.lgs 1.8.2003 n.259. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza motivazionale .illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Illegittimità derivata;

-violazione del D.M. 10 settembre 1998 n.381 sotto altro profilo. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Illogicità manifesta . Violazione del principio di ragionevolezza . Illegittimità derivata;

-eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto , illogicità, irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa;

-eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, illogicità, irragionevolezza e perplessità dell’azione amministrativa

Alla vigilia della discussione dell’’istanza cautelare, la società ricorrente ha avuto conoscenza della nota prot. n.0006660 del 15.4.2009 con la quale il Funzionario delegato della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Provincia di Lecce, premesso che “ con nota 29457 dell’8.8.2006 la Telecom Italia s.p.a. trasmetteva richiesta di parere riguardo all’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare su di un immobile sito nel centro storico di Soleto fra la via N. Attanasio ed il Vico S.Michele” e che “ con nota 8461 del 22.9.2006…questa Soprintendenza restituiva la pratica alla richiedente Telecom Italia, rilevando che l’immobile interessato non risulta sottoposto alle disposizioni di vincolo ai sensi del d.lgs 42/04” atteso che “ dalla documentazione a suo tempo trasmessa dalla Telecom Italia non si rileva la presenza dell’adiacente sacro edificio al quale codesto Comune fa riferimento con nota che si riscontra “ presa visione dei luoghi ha valutato che “ l’esecuzione dell’intervento previsto , consistente fra l’altro nella realizzazione di un finto camino di considerevole altezza , determini alterazione della percezione dell’adiacente immobile monumentale, introducendo nel contesto in cui quest’ultimo è inserito , un elemento disarmonico , di disturbo alla lettura del complesso architettonico” .

Anche detta ultima nota viene fatta oggetto di gravame con distino atto di proposizione di motivi aggiunti di ricorso con i quali si sviluppa la tesi della presenza dei seguenti vizi:

-incompetenza .eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto. Violazione, falsa ed erronea interpretazione delle previsioni di cui al D.lgs 22.1.2004 n.42 ed al P.U.T.T./p approvato giusta delibera di G.R. n.1748 del 15.12.2000.eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa;

-violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 7 della legge 7 agosto 1990 n.241.Violazione del principio del giusto procedimento .Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto

Si è costituito in giudizio il Comune di Soleto che ha contestato la prospettazione difensiva della società ricorrente ed ha chiesto il respingimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e la Soprintendenza territoriale i quali hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e in diritto.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 31 maggio 2012.

DIRITTO

Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti .

Si premette che oggetto della presente controversia è, per un verso, la legittimità dell’opposizione manifestata dal Comune alla installazione di una stazione radio base di telefonia cellulare in adiacenza di un immobile di pregio monumentale , ubicato in zona classificata, a fini urbanistici, “A1 centro storico”; per altro verso, la legittimità del parere negativo che la Soprintendenza territorialmente competente ha espresso in ordine alla localizzazione dell’impianto medesimo a cagione della incompatibilità sotto il profilo paesaggistico della installazione con il sito .

Questo è l’inquadramento da dare alla vicenda, nonostante i numerosi profili di illegittimità che sono stati enucleati dalla difesa della società ricorrente.

Occorre, in proposito, mettere subito in evidenza, quanto al primo profilo di causa ( che concerne i provvedenti comunali impugnati con il ricorso principale) che l’art 8 della legge 22 febbraio 2001 n.36, - cd Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.- nel disciplinare il riparto di competenze tra Regioni, province e comuni in materia stabilisce che “ i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.

La previsione normativa ricordata è stata per lo più interpretata in giurisprudenza nel senso che l’ente locale può senz’altro disciplinare, con proprio regolamento, l’individuazione di siti del territorio comunale interdetti all’installazione di impianti del genere di cui si discute.

Ciò può avvenire attraverso regole ispirate a canoni di ragionevolezza , mediante scelte motivate e a presidio di rilevanti interessi di natura pubblica, ( tra i quali il valore paesaggistico e ambientale o storico artistico di certe porzioni di territorio) senza che la facoltà di regolamentazione si traduca in un divieto generalizzato di installazione in identificate zone urbanistiche.( sul punto, vedi, a titolo esemplificativo, Consiglio Stato, Sez .VI, 20 ottobre 2010, n.7588).

Questi parametri applicativi sono stati rispettati dal Comune di Soleto.

Infatti, la nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Urbanistica Ambiente LL.PP del Comune di Soleto , impugnata con il ricorso principale , nel rimarcare “ la totale opposizione dell’Amministrazione comunale a tale insediamento- appunto nel centro storico di Soleto- fa rinvio alla volontà espressa nel corpo di un precedente deliberato consiliare.

Dalla lettura del testo di siffatta delibera, adottata dal Consiglio Comunale di Soleto in data 24 luglio 2006 si desume in termini inoppugnabili che il massimo organo di governo dell’ente locale in questione ha emanato “direttive finalizzate a disciplinare l’installazione degli impianti radioelettrici, in particolare installazione di torri, di tralicci, impianti radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, ecc, al fine di minimizzare e rendere uniforme l’espansione( verosimilmente: l’esposizione) della popolazione ai campi elettromagnetici.

La regolamentazione derivatane include , tra l’altro, il divieto di installazione di ogni genere di impianto nelle aree omogenee tipizzate dallo strumento urbanistico come : “A1 centro storico” e “A2 rispetto storico ambientale” per motivi di ordine storico culturale connessi alla specificità urbanistica delle zone”.

La scelta di inibire la realizzazione di infrastrutture di impianti di telefonia cellulare in zona storica del territorio comunale appare dunque coerente con le argomentazioni su enunciate ed è stata correttamente esercitata in applicazione di ben specifiche diposizioni legislative.

La decisione che qui si commenta è stata, peraltro, adeguatamente motivata con riferimento alla “ presenza, in adiacenza, dell’immobile religioso “ Chiesa Convento di Clausura” di innegabile interesse storico artistico monumentale che verrà sicuramente penalizzato dal finto camino di vetroresina di altezza di oltre mt 18,00 in quanto dominante rispetto al fronte Chiesa”

Per contro, la tesi secondo la quale “l’amministrazione comunale di Soleto ha omesso di considerare il portato di cui all’art.86, comma 3 del d.lgs 259/03 che, per gli impianti di telefonia cellulare – definiti dal successivo art.90 come opere di pubblica utilità- espressamente prevede la parificazione “ ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” di cui all’art 16,comma 7 del D.P.R. 6.6.2001 n.380” appare certamente suggestiva ma non in grado di scalfire l’impostazione che il Collegio ha prescelto con riguardo alla fattispecie concreta.

E’ ben vero che l’art 86, al comma 3 recita che “ Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”.

La disposizione fa dunque pensare , a tutta prima, che una stazione radio base possa essere comodamente installata anche in zona urbanisticamente tipizzata A1 centro storico, a causa dell’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e della conseguente presunzione di conformità urbanistica che ne deriva .

Tuttavia, il successivo comma 4 dello stesso art.86 del sopra citato decreto legislativo si affretta a stabilire che “ Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare “.

Questo significa che , nonostante il riconoscimento del carattere di opere di pubblica utilità e malgrado l’assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le stazioni radio base di un impianto di telefonia mobile non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, come nel caso della tutela dei beni ambientali e culturali , la realizzazione dell’opera di pubblica utilità può risultare cedevole.

Né può dirsi che il Comune non abbia legittimazione specifica a fornire protezione ai beni culturali e ambientali.

Deve , infatti, privilegiarsi una lettura costituzionalmente orientata dell’art 9 della Carta fondamentale, in cui si afferma che “ la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Sennonchè, la Repubblica , ai sensi dell’art.114, così come novellato con legge cost.18 ottobre 2001 n.3, “ è costituita ( proprio)dai Comuni, dalle Province, dalle città metropolitane , dalle Regioni e dallo Stato”.

E’ allora innegabile che l’amministrazione di un ente locale comunale possa disciplinare, così come ha fatto l’ente civico intimato, la localizzazione di stazioni radio base individuando un punto di equilibrio tra esigenze di modernizzazione e tutela di valori ambientali e culturali appartenenti alla tradizione storica e paesaggistica del proprio territorio.

Del resto, giova sottolineare che la giurisprudenza amministrativa , chiamata a pronunciarsi sul tema del valore assoluto della presunzione di conformità urbanistica delle opere di comunicazione elettronica, che sembra desumersi dall’art 86, comma 3 del d.lgs 259/2003 ha affermato che “La presunzione di conformità urbanistica (in virtù dell’assimilazione degli impianti alle opere di urbanizzazione primaria ex art. 86, 3 comma, D.lgs 259/2003) trova un limite nell’esistenza di vincoli paesaggistici (che nel caso di specie non risultano derogati), in forza del riferimento al D.Lgs. n.490/1999. Infatti la presunzione di conformità non ha prevalenza assoluta sulla tutela dell’ambiente e del paesaggio, in quanto beni di primario valore costituzionale. Ne deriva che l’edificazione degli impianti non solo non può prescindere dal titolo edilizio, ma può essere vietata oltre che dalle norme paesaggistiche e ambientali, anche da quelle urbanistiche purché queste effettivamente tutelino, come qui accade, quei valori attraverso limitazioni edificatorie puntuali e non generalizzate. Diversamente, le esigenze della comunicazione elettronica, senz’altro rilevanti, ma non di rango costituzionale, prevarrebbero in maniera sostanzialmente incondizionata sui valori costituzionali a presidio del territorio, elemento costitutivo della stessa Nazione. ( vedi T.A.R. Perugia Umbria sez. I , 15 novembre 2011, n. 367 ).

Deve poi dirsi che il richiamo alla intervenuta formazione di una fattispecie di silenzio legale tipico da valere alla stregua di assenso, in base all’art 87, comma 9 del d.lgs 259/03 , non costituisce argomento insormontabile .

La norma in questione prevede che “ Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma”.

La formazione di un provvedimento tacito di accoglimento in questa materia non impedisce, tuttavia, alla P.a. la facoltà di esercitare i propri poteri di vigilanza, sia ai sensi dell’art 19 , sia a termini dell’art.20 della legge 241/90, ivi inclusa la potestà di inibire la prosecuzione dei lavori avviati su iniziativa del privato.

Né miglior sorte può avere la censura che concerne il difetto di garanzie partecipative.

Avuto riguardo al procedimento culminato nella emanazione di un provvedimento che inibisce la prosecuzione dei lavori alla società ricorrente occorre sottolineare , per un verso, la natura urgente del provvedimento che, costituendo esercizio di potestà di vigilanza con effetti limitativi della sfera giuridica del destinatario non tollera una discovery anticipata finalizzata alla instaurazione di un pieno contraddittorio.

D’altro canto, deve anche dirsi che trova applicazione, nella specie, l’art 21 octies della legge 241 del 1990 , atteso che la P.a. ha dato prova complessivamente della insussistenza di alternative provvedimentali legittimamente percorribili.

Ciò detto per quel che afferisce alla nota che ha formato oggetto di ricorso principale, il Collegio deve ora soffermarsi sui motivi aggiunti di ricorso.

La difesa della Telecom ha infatti, come si è già ricordato, impugnato la nota con la quale il Soprintendente competente per territorio ha formulato parere contrario alla installazione di un impianto di telefonia cellulare , sul rilievo che “ l’esecuzione dell’intervento previsto, consistente tra l’altro nella realizzazione di un finto camino di considerevole altezza , determini alterazione della percezione dell’adiacente immobile monumentale , introducendo nel contesto in cui quest’ultimo è inserito , un elemento disarmonico, di disturbo alla lettura del complesso architettonico”.

La difesa della Telecom fa leva su due argomenti: il primo è da ravvisare nella insussistenza di vincoli a protezione dei quali possa dirsi legittimo l’intervento dell’autorità Soprintendentizia; il secondo ripropone la censura attinente al deficit di garanzie partecipative.

Anche in questo caso, però, la tesi difensiva sopra esposta non può essere condivisa.

La insussistenza di vincoli diretti o indiretti – peraltro riconosciuta dallo stesso organo ministeriale- non impedisce al Soprintendente di farsi carico di una doverosa valutazione di compatibilità paesaggistica della realizzazione di una stazione radio base da collocare in pieno centro storico ed in stretta aderenza ad un immobile di pregio monumentale,( ampiamente documentato dall’A.C resistente) quale può essere considerato la chiesa di San Nicola, con annesso Monastero delle Clarisse ubicata in zona A1 centro storico di Soleto.

Appare, anzi, potersi rilevare la contraddittorietà della censura in discorso nella parte in cui si rammenta che è stata la stessa società ricorrete a richiedere l’intervento della Soprintendenza in surroga, segno evidente della consapevolezza ampiamente maturata in ordine, se non alla presenza di un vincolo puntuale di tutela, quantomeno, della esistenza di un immobile facente parte del patrimonio culturale locale.

Circa poi la violazione dell’art 7 della legge 241 del 1990 , si osserva che la censura è infondata .

La società ricorrente ha avuto più volte occasione di interloquire nel procedimento finalizzato alla individuazione del sito più adeguato ad ospitare la propria installazione, sicchè la doglianza in questione appare un tentativo di riproporre il tema della scelta localizzativa, già affrontato in contraddittorio dalle parti.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono da respingere.

Le spese di giudizio possono essere compensate

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Spese compensate .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)