Cass. Sez. III n. 10164 del 6 marzo 2018 (Ud 3 ott 2017)
Presidente: Amoroso Estensore: Andronio Imputato: Mendola
Caccia e animali.Legittimazione associazioni alla costituzione di parte civile
In tema di reati commessi ai danni di animali, l’art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell’attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 – per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca – la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 3 maggio 2016, il Tribunale di Alessandria ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda, per il reato di cui all’art. 727, secondo comma, cod. pen., per avere, nella sua qualità di gestore di un circo, detenuto cinque elefanti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, in quanto legati con corte catene limitative dei più elementari movimenti, in una situazione incompatibile con la loro natura e produttiva di gravi sofferenze (il 13 novembre 2011). Con la stessa sentenza, l’imputato è stato anche condannato al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, LAV – Lega Antivivisezione e A.N.P.A.N.A., da liquidarsi in sede civile.
2. Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’imputato quale titolare della posizione di garanzia nel reato omissivo improprio. Si contesta, in particolare, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’imputato era il responsabile gestore del circo, sia perché si era qualificato in tali termini al momento dell’identificazione, sia perché era stato qualificato come tale da Padovan Davide, che era il responsabile delle pubbliche relazioni del circo. Per la difesa, le dichiarazioni dell’imputato non sarebbe utilizzabili, ai sensi dell’art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen. Si sostiene, inoltre, che la qualifica di gestore avrebbe una valenza atecnica, mentre l’imputato era semplicemente l’intermediario che si occupava del reperimento delle aree necessarie in ogni città per richiedere le autorizzazioni e curare le incombenze amministrative. Né il fatto che egli fosse rappresentante del circo per le commissioni veterinarie depone in senso contrario, perché la sua funzione era quella di semplicemente depositare la documentazione necessaria presso le amministrazioni.
2.2. – In secondo luogo, si sostiene che la costituzione di parte civile della A.N.P.A.N.A. sarebbe nulla, perché la procura speciale era stata rilasciata al difensore di fiducia dell’ente, non presente al momento della costituzione, come non presente era anche il legale rappresentante dell’ente, mentre era presente un sostituto del difensore.
2.3. – Una terza censura è riferita alla mancanza di titolo della LAV – Lega Antivivisezione e della A.N.P.A.N.A. per costituirsi parte civile, per violazione del combinato degli art. 78 cod. proc. pen. e 7 della legge n. 189 del 2004. Si sostiene che la costituzione di parte civile sarebbe stata utilizzata nel caso di specie come strumento di lotta politico-propagandistica e che il richiamato art. 7 prevedrebbe espressamente la facoltà di esercitare i poteri previsti dall’art. 91 cod. proc. pen., ma non anche quella di costituirsi parte civile.
2.4. - Con un quarto motivo di doglianza, si sostiene che le associazioni in questione non sarebbero iscritte nelle tabelle ministeriali adottate con l’introduzione del decreto ministeriale 2 novembre 2006; iscrizione che la difesa intende come condizione necessaria per esercitare i diritti delle facoltà di cui al richiamato art. 7 della legge n. 189 del 2004. Secondo la prospettazione del ricorrente, eventuali riconoscimenti antecedenti al 2006 non sarebbero efficaci, perché posti nel nulla dall’intervento legislativo del 2004, che ha introdotto l’art. 19 quater delle disposizioni di attuazione del codice penale, il quale prevede che gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.
2.5. – Con una quinta doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 55 e ss. cod. proc. pen. e 6 della legge n. 189 del 2004, oltre a vizi della motivazione, sul rilievo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto le guardie zoofile titolari di poteri di polizia giudiziaria. Secondo la prospettazione difensiva, come risulterebbe dai lavori preparatori alla legge n. 189 del 2004. Si lamenta che il tribunale avrebbe ritenuto scorretta tale tesi sulla base del richiamo di giurisprudenza contraria (Cass. n. 28727 del 2011).
3.6. – In sesto luogo, si sostiene che le linee guida CITES, richiamate dal Tribunale, non avrebbero natura normativa, ma costituirebbero semplicemente linee guida di carattere tecnico; con la conseguenza che la loro violazione non si tradurrebbe automaticamente in un maltrattamento dell’animale. Si richiama l’allegato A delle stesse linee, secondo cui la valutazione sullo stato di benessere dell’animale deve essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo conto anche di particolari esigenze locali, stagionali, o legate a singoli animali che, sebbene possono portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere degli animali, con la conseguenza che il mancato rispetto di uno o più dei requisiti non integra automaticamente il reato di maltrattamenti.
3.7. – Con un settimo motivo di doglianza, si deducono vizi della motivazione in relazione alla valutazione della prova de maltrattamenti, sul rilievo che vi sarebbero contraddizioni tra le tue diverse deposizioni della guardia zoofila Celani in relazione alle catene con cui gli elefanti erano tenuti. Non si sarebbe considerata la testimonianza del dott. Chiesa, che aveva riferito che le catene erano coperte da un materiale morbido e, dunque, non erano atte a praticare lesioni.
3.8. – Si lamenta, poi, che il giudice avrebbe confuso la detenzione in condizioni incompatibili con le gravi sofferenze degli animali, in mancanza di dati fattuali oggettivamente rilevabili, ovvero di accertamenti veterinari ed ecologici.
3.9. – Sempre in relazione alla valutazione delle prove, si sostiene che il giudice avrebbe ritenuto dimostrata la circostanza della contenzione degli elefanti a catena durante la notte, sulla base di un ragionamento scorretto. Le uniche dichiarazioni contrastanti con la ricostruzione effettuata dalle guardie zoofile, secondo il Tribunale, sarebbero quelle dell’addetto alle pulizie del circo, ritenuto non credibile. Non si sarebbe considerato, comunque, che i dipendenti del circo avevano dichiarato che gli animali erano legati esclusivamente per le ordinarie operazioni di polizia e durante la notte restavano liberi.
3. In prossimità dell’udienza davanti a questa Corte, il difensore della parte civile LAV – Lega Antivivisezione ha depositato memoria, con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato, nonché conclusioni scritte e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. – Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure di diritto manifestamente infondate e su una ricostruzione meramente alternativa dei fatti, ampiamente smentita dalla motivazione della sentenza impugnata e al compendio istruttorio.
4.1. – Il primo motivo di doglianza – con cui si sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto l’imputato quale titolare della posizione di garanzia nel reato omissivo improprio – è manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata risulta, infatti, pienamente adeguata è coerente sotto tale profilo proprio per le ragioni evidenziate della difesa.
Anche a prescindere dalle dichiarazioni presenta al senso dall’imputato, risulta sufficiente al fine dell’attribuzione allo stesso della responsabilità dei fatti la circostanza che egli era stato indicato come tale da Padovan Davide, che era il responsabile delle pubbliche relazioni del circo. E dalla stessa prospettazione difensiva emerge che l’imputato era semplicemente l’intermediario che si occupava del reperimento delle aree necessarie in ogni città per richiedere le autorizzazioni e curare le incombenze amministrative ed era anche il fosse rappresentante del circo per le commissioni veterinarie. Egli era, dunque, il soggetto responsabile della corretta tenuta degli animali.
4.2. – Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con cui si sostiene che la costituzione di parte civile della A.N.P.A.N.A. sarebbe nulla, perché la procura speciale era stata rilasciata al difensore di fiducia dell’ente mentre la costituzione in giudizio è stata effettuata dal sostituto del difensore.
Secondo la stessa prospettazione di parte ricorrente, la procura speciale prevedeva la facoltà di sostituzione, non semplicemente per svolgere attività processuali ma anche al preciso fine di costituirsi parte civile (pag. 10 del ricorso). Non si tratta, dunque, di una mera sostituzione processuale, ma dell’attribuzione al procuratore sostanziale della facoltà avvalersi di un sostituto anche per il compimento delle attività sostanziali, come la costituzione di parte civile. Contrariamente a quanto ritenuto della difesa, non osta a tale conclusione il disposto dell’art. 122, primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., a norma del quale «Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo». Infatti, nel caso di specie, vi è stata effettivamente una procura speciale rilasciata proprio al difensore e autenticata da quest’ultimo, al quale era attribuita la facoltà di esercitare la rappresentanza sostanziale a lui conferita facendosi sostituire.
4.3. – I motivi 2.3. e 2.4. devono essere trattati congiuntamente perché attengono entrambi alla pretesa mancanza del titolo per costituirsi in capo alle parti civili, per l’erronea applicazione dell’art. 7 della legge n. 189 del 2004, dell’art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e del d.m. 2 novembre 2006.
I motivi sono manifestamente infondati.
Deve premettersi che, in via generale, è ammissibile la costituzione di parte civile di un’associazione anche non riconosciuta che avanzi, iure proprio, la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell’offesa all’interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell’ente (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014).
Venendo ai reati in danno di animali, deve rilevarsi che l’art. 7 della legge n. 189 del 2004, richiamato dalla difesa, prevede che, «Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge». Il richiamato art. 19-quater prevede, a sua volta, che «Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno». Si tratta, con tutta evidenza, di due disposizioni che non hanno nulla a che vedere con il diritto delle associazioni a costituirsi parte civile nei processi penali relativi ai reati commessi in danno di animali. In altri termini, le associazioni individuate, in attuazione dell’art. 19-quater, disp. att. cod. pen., dal Ministro della salute con d.m. 2 novembre 2006 non sono le uniche a potersi costituire parte civile, ben potendo esistere altre associazioni che abbiano come finalità la tutela degli animali e deducano di avere perciò subito danni dal reato. E ciò, perché la legittimazione all’azione civile nel processo penale è riconosciuta dall’art. 74, cod. proc. pen., con previsione di carattere generale, a chiunque assuma di aver subito un danno in conseguenza del reato. Deve perciò ribadirsi quanto già affermato da questa Corte in una fattispecie analoga, nel senso che, in tema di reati commessi ai danni di animali, l’art. 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, nell’attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 – per l’affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca – la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016, Rv. 268777).
Tali principi, noti e consolidati, trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la difesa si limita ad affermare che le associazioni costituitesi parte civile non rientrerebbero nel novero di quelle individuate con il decreto del Ministro della salute del 2006. La stessa difesa non contesta, però, sul piano sostanziale che le associazioni in questione abbiano quale finalità istituzionale la protezione degli animali e siano, perciò, legittimate a richiedere il risarcimento del danno per i fatti per i quali si procede.
4.4. – Il quinto motivo, con cui si lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le guardie zoofile siano titolari di poteri di polizia giudiziaria anche in relazione agli animali da circo, è formulato in modo non specifico.
A prescindere dalla fondatezza della relativa questione di diritto, deve infatti rilevarsi che, nel caso di specie, la difesa non ha evidenziato quali poteri di polizia giudiziaria sarebbero stati illegittimamente esercitati dalle guardie zoofile. Risulta, anzi che queste hanno sempre agito con il consenso dei gestori del circo, non avendo mai posto in essere atti autoritativi tipici della polizia giudiziaria (pagg. 17-18 del ricorso). La questione della qualificazione delle guardie zoofile risulta, dunque, irrilevante nella fattispecie in esame.
4.5. – Inammissibile, per genericità, è anche il successivo motivo di impugnazione, con cui si sostiene che le linee guida CITES, richiamate dal Tribunale, non avrebbero natura normativa, ma costituirebbero semplicemente linee guida di carattere tecnico.
Deve premettersi che l’art. 727, secondo comma, cod. pen. punisce la condotta di chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (sez. 3, 17 dicembre 2014, n. 6829, rv. 262529; sez. 3, 4 giugno 2014, n. 37859, rv. 260184). Va altresì ribadito che la disposizione in questione non si riferisce a situazioni contingenti che provochino un temporaneo disagio dell’animale, in considerazione della sua formulazione letterale, che fa riferimento al duplice requisito delle condizioni di detenzione dell’animale e della produzione di gravi sofferenze (sez. 3, 24 febbraio 2014, n. 8676).
Nel caso in esame, il Tribunale evidenzia con chiarezza che la situazione nella quale gli elefanti erano stati trovati non era passeggera e contingente, né dettata dalla necessità di operare per la pulizia e la cura degli animali, perché gli animali erano legati con catene corte che ne impedivano i movimenti ed erano stati trovati in tale situazione all’interno del tendone dove venivano ricoverati per la notte, senza che vi fossero operazioni di pulizia in programma o in corso. Del tutto correttamente il Tribunale ha svalutato la valenza delle dichiarazioni rese dal guardiano del circo, in quanto caratterizzate da incertezze e imprecisioni e puntualmente smentite dalle testimonianze di Celani e Rovero e dalla documentazione fotografica in atti. Né la testimonianza del veterinario del circo assume rilievo quanto a tali circostanza di fatto, essendosi questo limitato a richiamare le normative tecniche in astratto applicabili e ad evidenziare la regolarità della struttura circense sotto un profilo meramente burocratico-amministrativo.
Quanto alla riconducibilità della condotta dell’imputato all’ambito di applicazione della disposizione incriminatrice, deve rilevarsi che la detenzione degli elefanti in catene, al di fuori dei momenti in cui il contenimento è strettamente necessario per esigenze di cura o pulizia, appare assolutamente incompatibile con la natura degli animali, perché realizza una compressione intollerabile della possibilità che l’elefante ha di muoversi, sia pure nello spazio limitato di un recinto. Tale condizione è anche produttiva di gravi sofferenze, perché consente al più movimenti minimi, inibendo del tutto la deambulazione e l’assunzione della posizione sdraiata di fianco. Del tutto correttamente il Tribunale richiama quale parametro di valutazione tecnica le Linee guide per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, predisposte dalla Commissione scientifica CITES (10 maggio 2000), secondo cui l’uso di catene per il contenimento degli elefanti deve essere di norma evitato, ma è consentito, in via eccezionale, nei soli casi in cui occorra provvedere ad esigenze di cura sanitaria e di benessere dell’animale, oltre che di sicurezza degli operatori e, comunque, per il solo periodo nel quale a tali incombenze si debba procedere. Le violazioni poste in essere risultano, del resto, talmente macroscopiche da rendere superfluo anche tale riferimento alla normativa tecnica, essendo del tutto evidente l’assoluta incompatibilità con la natura dell’animale dell’uso di catene applicate contemporaneamente sia a una zampa posteriore che una zampa inferiore, trattandosi di uno strumento di contenimento di per sé produttivo di gravi sofferenze.
4.6. – Le considerazioni appena svolte circa la correttezza della valutazione del quadro probatorio si attagliano anche ai successivi motivi riportati sub 3.7., 3.8., 3.9. Il primo di essi si riferisce, infatti, a un dato del tutto irrilevante, quale l’idoneità delle catene a praticare lesioni, laddove, come visto, la violazione della norma penale sussiste anche per il semplice uso delle catene, non essendo necessario l’ulteriore elemento delle lesioni. Il secondo di essi, relativo, in sostanza, alla mancanza di prova di gravi sofferenze degli animali si scontra – come visto – con l’evidenza rappresentata dal dato dell’impossibilità per gli animali di deambulare, alzarsi autonomamente, sdraiarsi di lato. Quanto, infine, al motivo sub 3.9., devono nuovamente essere richiamate le corrette considerazioni del Tribunale circa l’attendibilità delle guardie zoofile quanto ai tempi e alle condizioni di tenuta degli animali, nonché circa l’inattendibilità della testimonianza del guardiano del circo e la totale genericità delle testimonianze degli altri soggetti intervenuti.
5. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. E la rilevata inammissibilità preclude la possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione (ex plurimis, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00. Il ricorrente deve essere anche condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile costituita, da liquidarsi in euro 3500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile LAV-Lega Antivivisezione Onlus, che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2017.