Consiglio di Stato, Sez. III, n. 91, del 13 gennaio 2014
Caccia e animali.Guardiacaccia spara a due cinghiali selvatici. Legittimità diniego rinnovo porto di fucile per uso caccia

L’episodio che ha visto protagonista il guardiacaccia di professione, rivela una deontologia professionale quanto meno discutibile, poiché posto in essere proprio da chi avrebbe dovuto invece proteggere la fauna selvatica dal bracconaggio e dalle attività venatorie illegali, e quindi ne minasse l’affidabilità al punto da rendere inopportuno che costui continuasse ad andare in giro armato. La condotta del guardiacaccia è obiettivamente in palese contrasto con quella che sarebbe dovuta essere invece la sua funzione a protezione dalla fauna selvatica, rivelando una “doppiezza” tale da giustificare pienamente l’allarme che ha destato nell’Amministrazione investita del potere di autorizzazione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00091/2014REG.PROV.COLL.

N. 09305/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9305 del 2007, proposto da: 
Borghi Germano, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bertolani, con domicilio eletto presso Carolina Migliorini in Roma, piazza della Cancelleria, 85;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - sez. staccata di PARMA n. 473/2007, resa tra le parti, concernente il diniego del rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza n. 6732/2007 con la quale è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza, essenzialmente sotto il profilo del periculum in mora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il Cons. Hadrian Simonetti, uditi per le parti l’Avvocato Lazzaro su delega di Bertolani e l’Avvocato dello Stato Marchini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante chiese, con istanza pervenuta agli uffici competenti il 4.5.2006, il rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso caccia. La domanda gli fu respinta dalla Questura di Reggio Emilia, con atto del 25.7.2006, notificatogli il 7.8.2006, sulla scorta di una sentenza penale di applicazione della pena di otto mesi, per il reato di porto abusivo di armi, a seguito di un’indagine originata dal fatto che il richiedente era stato sorpreso a sparare a due cinghiali, uno dei quali era immediatamente morto, sul rilievo che tale episodio rendesse inopportuno il rinnovo del porto d’armi, essendo venuta meno l’affidabilità della persona richiedente.

2. Proposto ricorso avverso tale diniego, deducendo diversi ed articolati motivi di illegittimità, il Tar lo ha respinto, non ravvisando vizi procedimentali, sul presupposto che la sentenza penale di “patteggiamento” fosse equiparabile ad una condanna penale e sul rilievo che, nonostante il tempo trascorso, il reato non fosse da considerarsi estinto e che, comunque, la valutazione della Questura, in ordine alla gravità dei fatti all’epoca commessi e alla loro rilevanza ai fini del rinnovo del porto d’armi, fosse stata ragionevole e proporzionata.

3. Avverso la sentenza il Borghi ha proposto il presente appello con cui ripropone e sviluppa le censure già dedotte in primo grado, sottolineando in particolare l’episodicità dell’accaduto e, al di fuori di esso, la propria assoluta buona condotta.

Nella camera di consiglio del 18.12.2007 è stata accolta l’istanza cautelare, essenzialmente in ragione di un pregiudizio grave ed irreparabile ravvisabile nella situazione della parte interessata.

Costituitasi solo formalmente l’Avvocatura, all’udienza pubblica del 12.12.2013 la causa è passata in decisione.

4. Devono essere esaminati, preliminarmente, i vizi procedimentali dedotti anche in questa sede dal ricorrente.

4.1. Il primo di essi concerne la supposta violazione dell’art. 20 della l. 241/1990, sul presupposto che sull’originaria istanza presentata a suo tempo dal Borghi si fosse formato il silenzio assenso per l’inutile decorso del termine di 90 giorni previsto al tempo dall’art. 2 della stessa legge.

4.2. Il motivo è manifestamente infondato già in considerazione della natura residuale della previsione del termine di 90 giorni e dell’esistenza di una norma regolamentare (il DM 2.2.1993, n. 284) che, nel pieno rispetto dell’art. 2, co. 2 della l. 241/1990, per il tipo di procedimento qui in esame stabiliva termine di 120 giorni che, nel caso di specie, l’Amministrazione aveva rispettato. Il che dispensa il Collegio dall’interrogarsi sulla questione, più generale, dell’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso ad un procedimento, quale quello in esame, che parrebbe comunque investire gli ambiti della sicurezza e dell’incolumità pubblica che, come noto, il legislatore esclude dal campo di applicazione del silenzio assenso (v. art. 20, co. 4).

4.3. Il secondo vizio procedimentale dedotto con l’appello concerne la supposta violazione dell’art. 10 bis della l. 241/1990, assumendo che le motivazioni racchiuse nel preavviso non coinciderebbero con quelle espresse poi nell’atto finale.

4.4. Il vizio è per un verso generico, non essendo neppure chiaro in cosa davvero sia consistita la lamentata differenza, per altro verso contraddetto dall’evidenza e dalla coerenza della posizione di fondo dell’Amministrazione, che ha sempre posto in dubbio, nel corso del procedimento di rinnovo della licenza, il requisito dell’affidabilità del richiedente ed il suo rispetto della deontologia professionale.

5. I successivi motivi di appello, dal terzo al sesto, attengono più propriamente al merito della vicenda e il Collegio reputa che debbano essere esaminati congiuntamente.

5.1. Con essi, nell’insieme, la difesa appellante, per un verso, pone persino in dubbio l’esito del procedimento penale, sottolineando comunque come la sentenza di “patteggiamento” non equivarrebbe ad una condanna penale e, in ogni caso, non recherebbe un accertamento in ordine alla responsabilità dell’imputato in ordine al fatto contestatogli e, quindi, mai potrebbe avere effetto sul piano amministrativo; per altro verso, ribadisce l’episodicità dell’accaduto, la sua limitata rilevanza, comunque in danno di animali e non di persone, il fatto che né prima né dopo il Borghi abbia mai avuto precedenti con la giustizia penale.

5.2. Se queste sono, in sintesi, le ragioni poste a fondamento dell’appello, osserva il Collegio come non sia naturalmente questa la sede per riesaminare la rilevanza penale dell’episodio legato allo sparo di colpi da arma da fuoco nei confronti di due cinghiali selvatici, accaduto all’alba del 18 aprile del 2004, per il quale al Borghi è stato contestato il reato di porto illegale di armi, di cui è stata applicata la relativa pena, su sua richiesta da parte del Giudice dell’udienza preliminare.

5.3. L’applicazione della pena, disposta dal giudice penale sull’accordo delle parti, presuppone peraltro – a norma dell’art. 444, co. 2, c.p.p. - che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e postula pur sempre una valutazione sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e sulla congruità della pena. Al punto che, superando talune originarie incertezze, da tempo lo stesso Codice di rito afferma chiaramente che “salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna” (v. art. 445, co. 1 bis, nella versione risultante dalle modifiche del 2003, in epoca quindi antecedente la sentenza pronunciata nei confronti dell’odierno appellante).

L’avere il codice di rito escluso che, salvo il caso previsto dall’art. 653, tale sentenza abbia effetto (di giudicato) nei giudizi civili ed amministrativi non toglie che di tale pronuncia si possa e si debba tenere adeguatamente conto in sede di procedimento amministrativo (v., per tutte, Tar Lombardia, Milano, III, n. 2293/2012), considerato anche che il reato di porto illegale di armi è tra quelli espressamente menzionati come (automaticamente) ostativi ai sensi dell’art. 43, co. 1, lett. C) del T.U del 1931.

5.4. Ciò posto, è vero anche - ed il rilievo potrebbe essere di per sé solo dirimente – che la Questura di Reggio Emilia non si è limitata a richiamare la sentenza di “patteggiamento” per il porto illegale di armi ma del fatto storico ha proceduto ad una autonoma e motivata valutazione, con particolare riferimento al profilo dell’affidabilità del richiedente e alla tutela del prevalente interesse alla sicurezza pubblica. Nel senso di ritenere che l’episodio che ha visto protagonista il Borghi, di professione guardiacaccia, rivelasse una deontologia professionale quanto meno discutibile, poiché posto in essere proprio da chi avrebbe dovuto invece proteggere la fauna selvatica dal bracconaggio e dalle attività venatorie illegali, e quindi ne minasse l’affidabilità al punto da rendere inopportuno che costui continuasse ad andare in giro armato.

5.5. Si è quindi al cospetto di un giudizio condotto ai sensi dell’art. 43 u.c. del T.U. del 1931, espressione di un potere ampiamente discrezionale (v. Cons. St., III, n. 5864/2013), che nel caso in esame è stato molto puntuale ed ispirato a comprensibile rigore, formulato all’esito di un accertamento condotto in concreto, di cui non è dato cogliere profili né di irragionevolezza, né di mancata proporzionalità.

5.5.1. Non di irragionevolezza in quanto l’episodio, ovvero la condotta posta in essere dal Borghi, è obiettivamente in palese contrasto con quella che sarebbe dovuta essere invece la sua funzione a protezione dalla fauna selvatica, rivelando una “doppiezza” tale da giustificare pienamente l’allarme che ha destato nell’Amministrazione investita del potere di autorizzazione.

5.5.2. Non di sproporzione perché, anche ammettendo che non vi fossero stati precedenti di alcun tipo in passato, la gravità dell’accaduto era tale da minare in chiave prognostica l’affidabilità del richiedente richiesta dall’art. 43 t.u. n. 773/1931, né potevano darsi, in questo caso, misure diverse e meno afflittive.

6. Altre considerazioni, legate ad esempio alla situazione lavorativa dell’appellante, non possono giustificare, non almeno in questa sede, un diverso giudizio; come anche la prospettata assenza di addebiti in epoca successiva, circostanza che potrà essere valutata, semmai, in occasione di nuove eventuali domande, in via amministrativa.

7. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui evidenziate, l’appello è infondato e va respinto.

8. Vi sono giustificati motivi per compensare le spese del giudizio, data la costituzione solamente formale dell’Amministrazione.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)