TAR Veneto (Venezia), Sez. II, sent. 3952 del 29.11.2006.
Abbattimento colombi di città da parte dei cacciatori che esercitano attività venatoria secondo calendario venatorio. Annullamento provvedimento comunale. Necessità valutazione da parte dell’Amministrazione di metodi alternativi alla caccia per ridurre il numero di colombi e necessità di motivazione: sussistenza. (a cura di Alan Valentino) Ric. n. 2153/2006                    Sent3952/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della   L.   27  aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Umberto Zuballi        Presidente, relatore
Claudio Rovis            Consigliere
Alessandra Farina        Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2153/2006 proposto da LAC – LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Rizzato, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;
CONTRO
il Comune di Noventa Vicentina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Rucco, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Raffaella Mainardi in Mestre, Via Cappuccina 19/A;
e nei confronti
dell’Associazione Cacciatori Veneti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 24.8.2006 n. 82 che consente a tutti i cacciatori in possesso di regolare denuncia che esercitano l’attività venatoria nel territorio del Comune di Noventa l’abbattimento, con le modalità e nei tempo previsti direttamente dal calendario venatorio 2006/2007 dei colombi di città.
Visto il ricorso, notificato il 31.10.2006 e depositato presso la Segreteria il 10.11.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Noventa Vicentina, depositato il 27.11.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 29 novembre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Presidente Umberto Zuballi - l’avv. A.Rizzato, in sostituzione dell’avv. M.Rizzato, per la parte ricorrente e l’avv. Mainardi, in sostituzione dell’avv. Rucco, per il Comune intimato;
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
che non risulta che il Comune abbia preso in considerazione metodi alternativi alla caccia per ridurre il numero di colombi terraioli, né viene addotta alcuna motivazione sul punto;
che l’articolo 19 comma 2 della legge 157 del 1992 non include i cacciatori tra i soggetti abilitati all’abbattimento di animali;
che, quindi, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Ritenuto di poter compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2006.
Il Presidente Estensore

Il Segretario





SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Seconda Sezione