Cass. Sez. III n. 18131 del 14 maggio 2025 (UP 20 feb 2025)
Pres. Sarno Est. Liberati Ric. Di Lucia ed altro
Ecodelitti.Struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. ha struttura unitaria, che non richiede che ciascun concorrente partecipi a ogni condotta di gestione illecita, essendo sufficiente, per poter ravvisare il concorso nell’unico reato abituale, la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 giugno 2021 il Tribunale di Milano condannò, tra gli altri, Giuseppe Di Lucia, quale responsabile della società di logistica Trasporti Madda S.r.l., e Massimo Sanfilippo, quale amministratore di fatto della Winsystem Group S.r.l., alle pene di due anni e quattro mesi di reclusione (Di Lucia) e di quattro anni e otto mesi di reclusione (Sanfilippo), in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capo 1, per Di Lucia), 110 cod. pen. e 256, primo e terzo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 (capi 6, 7 e 8, per Di Lucia), nonché in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capo A, per Sanfilippo), 110 cod. pen. e 256, primo e terzo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 (capi B, C, D, per Sanfilippo), con la confisca dei mezzi utilizzati per il traffico illecito di rifiuti e del profitto dei reati nei confronti di Sanfilippo, la condanna di Di Lucia al risarcimento dei danni in favore della Alzoveet Service S.r.l. (in relazione al reato di cui al capo 1) e di Sanfilippo in favore della Città Metropolitana di Milano, della I.P.B. S.r.l. e del Comune di Milano (in relazione ai reati di cui ai capi A e B).
Con sentenza del 27 settembre 2023 il medesimo Tribunale ebbe a condannare Massimo Sanfilippo, quale amministratore di fatto della Winsystem Group S.r.l., alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione in relazione ai medesimi reati di cui agli artt. 110 e 452-quaterdecies cod. pen. (capo 6) e di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, primo e terzo comma, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 7), disponendo la confisca dei mezzi utilizzati per il traffico illecito di rifiuti, la confisca per equivalente del relativo profitto fino alla concorrenza della somma di euro 364.264,44, la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili e la bonifica e il ripristino dello stato dell’ambiente con riferimento ai luoghi interessati dalle condotte di cui ai capi 6) e 7).
Con sentenza del 27 marzo 2024 la Corte d’appello di Milano, provvedendo sulle impugnazioni degli imputati nei confronti di tali sentenze, ha così provveduto:
- con riferimento alla sentenza del 27 settembre 2023 nei confronti di Sanfilippo ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle contravvenzioni di cui al capo 7) perché estinte per prescrizione e ha rideterminato la pena in tre anni di reclusione, confermando nel resto tale sentenza e condannando l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili;
- con riferimento alla sentenza del 21 giugno 2021 ha dichiarato non doversi procedere in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi 6), 7) e 8) ascritte a De Lucia e a quelle di cui ai capi b), c) et d) ascritte a Sanfilippo perché estinte per prescrizione; ha riconosciuto la continuazione per Sanfilippo tra il reato di cui al capo a) e quello di cui al capo 6) giudicato con la sentenza del 27 settembre 2023, rideterminando le pene per Di Lucia in anni uno di reclusione e per Sanfilippo in complessivi anni quattro di reclusione.
2. Avverso tale sentenza Giuseppe De Lucia ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato Andrea Maria Tomaselli, che lo ha affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa.
Ha censurato, in particolare, la determinazione della competenza per territorio sulla base della sede della Winsystem Group, affermando, invece, che la consumazione del reato e, con essa, la determinazione della competenza per territorio, doveva ritenersi perfezionata nel luogo nel quale si è verificato l’accumulo di ingenti quantità di rifiuti, dunque, nel caso in esame, nel luogo di finale destinazione dei rifiuti e non nel luogo in cui ha la sede la società incaricata della gestione o del trasporto dei rifiuti, cosicché la consumazione del delitto doveva essere ravvisata in Tabellano – Suzzara, in provincia di Mantova, dove era stata posta in essere la condotta più grave tra quelle contestate.
2.2. Con il secondo motivo ha lamentato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 80, primo e secondo comma, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata esclusione della parte civile Alzoovet Service S.r.l. nei propri confronti, in quanto nessuna delle condotte contestategli (trasporto, smaltimento e abbandono di rifiuti presso i siti di Tabellano – Suzzara, Verona e Meleti) aveva riguardato il sito di Pontevico di proprietà della Alzoovet Service, e quindi le conseguenze dannose lamentate da tale società non potevano essere addebitate al ricorrente. L’affermazione dei giudici di merito, che avevano rigettato la richiesta di esclusione di detta parte civile sulla base del vincolo di solidarietà tra tutti i responsabili, doveva ritenersi errata, dovendo tale vincolo ritenersi insussistente in quanto le condotte dannose lamentate dalla Alzoovet Service erano state poste in essere da altri soggetti e senza alcuna partecipazione da parte del ricorrente, neppure sotto il profilo della ideazione o programmazione, tanto che Di Lucia non era stato condannato per i fatti illeciti commessi presso il sito della Alzoovet Service in Pontevico.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’errata applicazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla conferma della affermazione della propria responsabilità, desunta dalla sola partecipazione a sette trasporti di rifiuti, tra luglio e settembre 2018, di cui non era neppure stato specificato né il tipo né l’esatto quantitativo, con un ruolo estemporaneo, occasionale e marginale, non sorretto dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice; tali trasporti erano, comunque, stati effettuati solo verso i siti di Tabellano – Suzzara e Verona e il ricorrente non era mai stato visto presso altri siti né presso la sede della Winsystem Group a Cornaredo; inoltre il ricorrente non conosceva gli altri presunti concorrenti nel reato, non aveva mai svolto alcun ruolo nella scelta, disamina e individuazione dei siti dove stoccare i rifiuti, né aveva partecipato alla predisposizione dei mezzi per lo stoccaggio dei rifiuti, o svolto attività di ricerca dei rifiuti da stoccare, né partecipato all’opera di falsificazione dei formulari, e non era neppure consapevole della mancanza delle autorizzazioni allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, né aveva posto in essere alcuna delle attività richieste e indicate dalla disposizione incriminatrice.
2.4. Con il quarto motivo ha censurato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e l’inadeguatezza della motivazione nella parte relativa al trattamento sanzionatorio, non essendo stati indicati i profili di gravità della condotta che avevano indotto la Corte distrettuale a discostarsi dal minimo edittale nel determinare la pena base, non essendo emerse condotte specifiche addebitabili al ricorrente né nella fase dell’ideazione, né in quella della trattativa, né in quella dell’organizzazione del trasporto di rifiuti.
2.5. Con un quinto motivo ha censurato la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della Alzoovet Service S.r.l., pari alla rilevante somma di euro 371.400,00, giustificata con il ruolo svolto nella società e con l’amministrazione della stessa da parte della figlia del ricorrente, priva di rilevanza quanto alla capacità reddituale del ricorrente medesimo.
2.6. Infine, con un sesto motivo ha censurato l’applicazione dell’art. 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen., con riferimento alla conferma della confisca dell’autocarro Iveco Magirus 440 di proprietà della Logistica Trasporti Madda S.r.l., trattandosi di un bene appartenente a soggetto estraneo al reato, non risultando in alcun modo il collegamento di detta società con le condotte illecite, in quanto il trasporto di rifiuti verso i capannoni abusivi di Verona, Meleti e Tabellano di Suzzara non era stato disposto dalla società.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche Massimo Sanfilippo, mediante l’Avvocato Roberto Beretta, che lo ha affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b), cod. proc. pen., l’errata applicazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Ha esposto di non aver mai negato di essere stato amministratore di fatto della Winsystem Group S.r.l. e di aver anche spiegato la mancata assunzione di una carica formale in tale società con la presenza di una condanna ostativa; tale società si occupava dell’allestimento di stand fieristici e quindi l’intrapresa dell’attività di smaltimento di rifiuti era avvenuta casualmente nel maggio 2018, il che consentirebbe di escludere un collegamento tra il ricorrente e la Winsystem Group e le condotte della IPB Italia e di Bosina in relazione alla discarica di via Chiasserini a Milano, in quanto già iniziate nei primi mesi del 2018.
Ha aggiunto di essere stato contattato, nel maggio e nel giugno 2018, da tale Giannantonio e da tale Alessio, quest’ultimo per conto della società SAP, in quanto interessati ad avvalersi delle autorizzazioni allo smaltimento di rifiuti di cui era titolare, di aver quinti contattato consulenti esperti nel settore in vista dell’apertura delle discariche di Verona San Massimo e Meleti, fidandosi delle loro rassicurazioni, oltre che della attività svolta per conto della società da Pupillo e Guardiano, in funzione della apertura della discarica di Cornaredo, che era stata addirittura utilizzata per un conferimento di rifiuti disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea, condotta che aveva rassicurato il ricorrente circa la piena regolarità dell’attività svolta in tale discarica.
La condizione di buona fede del ricorrente, incidente sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestatogli, emergeva anche dalle dichiarazioni dei fratelli Ventrone, che prima di contattare il ricorrente avevano verificato il possesso da parte della Winsystem di tutte le autorizzazioni necessarie.
Ulteriori aspetti dimostrativi della buona fede del ricorrente sarebbero costituiti dalla fatturazione di buona parte dei conferimenti di rifiuti, da quanto emergente dalle conversazioni intercettate (circa l’attenzione del ricorrente nella verifica dei trasporti di rifiuti), dal rifiuto di un conferimento di rifiuti provenienti da Napoli in quanto non compatibili con le autorizzazioni della Winsystem.
Al riguardo il ricorrente, sulla base di quanto riferitogli da Pupillo, era convinto che la Winsystem potesse trattare tutti i tipi di rifiuti pericolosi e senza limiti quantitativi, non essendo peraltro stati accertati i quantitativi di rifiuti effettivamente trattati, né presso la discarica di Cornaredo, né presso quelle di Verona San Massimo e di Meleti. Quanto alla discarica di via Chiasserini a Milano, la Winsystem e il ricorrente avevano collaborato con Bosina e la IPB solo per svuotarla, conferendo i rifiuti a Verona e a Meleti per un limitato periodo di tempo compreso tra agosto e ottobre 2018. Dovrebbe, pertanto, escludersi l’esistenza di un sodalizio tra il ricorrente e Bosina, come pure con gli altri imputati.
In ogni caso, il limitato arco temporale di realizzazione delle condotte, l’assenza di mezzi e attività organizzate, dovrebbero escludere la configurabilità del reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
4. Con memoria del 24 gennaio 2025 la parte civile Alzoovet Service S.r.l. ha resistito all’accoglimento di entrambi i ricorsi, eccependone l’inammissibilità e ribadendo la legittimità della propria costituzione di parte civile nei confronti di Di Lucia.
Ha contestato, in particolare, l’obiezione del Di Lucia secondo cui non sussisterebbe un vincolo di solidarietà tra tutti i condannati per il medesimo reato di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., pur se commesso nei confronti del medesimo soggetto passivo, sulla base del rilievo che le condotte dannose poste in essere nei confronti della Alzoovet Service sarebbero state realizzate da altri, senza alcuna partecipazione del ricorrente, neppure sotto il profilo della ideazione, in quanto Di Lucia non era stato condannato per i fatti commessi presso il capannone di Pontevico di proprietà della Alzoovet.
Ha richiamato, in particolare, l’orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità relativo alla ammissibilità del concorso di persone nel delitto di traffico organizzato di rifiuti (si richiama la sentenza n. 39076 del 2022), sottolineando quanto esposto nella sentenza impugnata a proposito del contributo fornito dal ricorrente all’organizzazione nel suo complesso, quale dipendente e responsabile dei trasporti organizzati e realizzati con i mezzi della Logistica Trasporti Madda S.r.l., con la conseguente correttezza della affermazione della responsabilità solidale del ricorrente, ex art. 187 cod. pen., con gli altri imputati, con l’insussistenza dell’obbligo di determinazione della misura percentuale dell’apporto causale e della responsabilità di ciascun imputato, alla luce del rapporto di solidarietà passiva di cui agli artt. 187 cod. pen. e 2055 cod. civ. (si richiama la sentenza n. 3461 del 2015).
5. Anche la parte civile I.P.B. S.r.l. in liquidazione ha depositato, in data 3 febbraio 2025, memoria difensiva, con la quale ha resistito all’accoglimento dei ricorsi, sottolineando la doppia conformità delle decisioni di merito, il carattere rivalutativo delle risultanze istruttorie delle censure di Sanfilippo, prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e l’infondatezza delle doglianze di Di Lucia, in ordine alla competenza per territorio (correttamente individuata presso la sede della Winsystem Group, ossia nel luogo che rappresentava il centro organizzativo del traffico di rifiuti), all’apporto fornito dallo stesso Di Lucia all’attività delittuosa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Giuseppe Di Lucia è infondato, mentre quello di Massimo Sanfilippo deve essere dichiarato inammissibile.
2. Il ricorso di Giuseppe Di Lucia, dichiarato responsabile del reato di traffico illecito di rifiuti di cui al capo 1), è infondato.
Giova premettere, in termini generali, che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, Zoccoli, Rv. 275395 – 02; Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, Serrao, Rv. 268920 - 01; Sez. 3, n. 44629 del 22/10/2015, Bettelli, Rv. 265573 – 01).
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità è reato abituale quello che prevede come elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la reiterazione di più fatti, tra loro identici o, comunque, omogenei, e obbligatoriamente avvinti da un nesso di abitualità (sulla definizione del reato abituale, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., in motiv., non mass. sul punto), con la conseguenza che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, alcuni dei quali, isolatamente considerati, potrebbero anche non integrare alcun reato o costituire reato ad altro titolo, ma che rinvengono la ratio dell'incriminazione nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale.
Pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato abituale si ha con l'ultimo atto di questa serie di fatti, mentre il reato stesso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte poste in essere divengono complessivamente riconoscibili e ciò avviene quando l'agente realizza un minimo di condotte tipizzate dalla norma incriminatrice e, nella specie, dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario; ne deriva, ad esempio, che il termine di prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta (sulla struttura del reato abituale, v. Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, cit., in motiv., non mass. sul punto).
2.1. Tanto premesso, in termini generali, il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata l’errata applicazione dell’art. 8 cod. proc. pen., con riferimento al rigetto della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa del Di Lucia, non è fondato.
Ai fini della determinazione della competenza per territorio è stato, infatti, già chiarito che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si perfeziona nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite (Sez. 3, n. 48350 del 29/09/2017, Perego, Rv. 271798 – 01; Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Leorati, Rv. 248145 – 01; Sez. 3, n. 46705 del 03/11/2009, Caserta, Rv. 245605 – 01, che, nel rigettare un'eccezione di incompetenza territoriale, ha precisato che la competenza deve essere individuata nel luogo in cui le varie frazioni della condotta, per la loro reiterazione, hanno determinato il comportamento punibile; v. anche Sez. 3, n. 14282 del 14/1/2021, Cammarata, non mass., e Sez. 3, n. 1349 del 25/11/2021, dep. 2022, Velotti, non mass.).
Ora, nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano, nel disattendere nuovamente l’identica eccezione di incompetenza per territorio, fondata sulla circostanza che i più rilevanti trasporti di rifiuti sarebbero stati effettuati da Di Lucia verso il capannone di Tabellano di Suzzara, ha correttamente evidenziato che il minimo di condotte tipizzate dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti è ravvisabile presso la sede della Winsystem Group in Cornaredo, trattandosi del luogo in cui si realizzava l’organizzazione, la pianificazione e la movimentazione di ingenti quantitativi di rifiuti; la Winsystem Group era, cioè, il centro organizzativo dell’attività per il traffico di rifiuti, di cui faceva parte anche Di Lucia, non quale dirigente, bensì quale organizzatore di attività esecutive, consistite nel trasporto di rifiuti, con il conseguente perfezionamento del reato nel luogo (Cornaredo) ove tale società aveva la sede, e l’irrilevanza, ai fini della individuazione del luogo di perfezionamento del più grave reato di traffico illecito di rifiuti, dei luoghi di effettuazione dei vari trasporti illeciti di rifiuti.
Del tutto correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevanti i luoghi di esecuzione dei trasporti di rifiuti, determinando la competenza sulla base della sede della Winsystem Group, da dove l’attività illecita veniva organizzata e diretta, e laddove, dunque, si è perfezionato il reato, con la conseguente infondatezza della eccezione di incompetenza per territorio ribadita dal ricorrente Di Lucia con il primo motivo del suo ricorso.
2.2. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata l’errata applicazione dell’art. 80, primo e secondo comma, cod. proc. pen., con riferimento alla mancata esclusione della parte civile Alzoovet Service S.r.l. nei confronti del Di Lucia, sulla base del rilievo che nessuna delle condotte contestategli (trasporto, smaltimento e abbandono di rifiuti presso i siti di Tabellano di Suzzara, Verona e Meleti) aveva riguardato il sito di Pontevico di proprietà della Alzoovet Service, è anch’esso infondato alla luce di quanto già esposto a proposito della struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen.
Come già osservato, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si perfeziona nel momento e nel luogo in cui le condotte dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, divengono riconoscibili, con la conseguenza che, attesa la struttura persistente e continuativa del reato, ogni successiva condotta di gestione illecita dei rifiuti, compiuta in costanza del nesso di abitualità, si riallaccia a quelle in precedenza realizzate, saldandosi con esse e dando vita a un illecito strutturalmente unitario.
Risulta, pertanto, irrilevante la mancata esecuzione di condotte illecite, di trasporto, smaltimento e abbandono di rifiuti da parte del ricorrente verso il sito di Pontevico di proprietà della Alzoveet Service S.r.l., in quanto l’illecito è, come ricordato, strutturalmente unitario e tutte le condotte successive al perfezionamento del reato si allacciano e saldano tra loro e con quelle precedenti, cosicché, una volta perfezionatosi il reato, con la realizzazione di una pluralità di condotte dirette alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, collegate tra loro da un nesso di abitualità, tutte quelle successive volte alla realizzazione del medesimo scopo illecito costituiscono un unico reato abituale.
Ne consegue l’irrilevanza della mancata esecuzione di trasporti di rifiuti da parte del ricorrente verso il sito di Pontevico di proprietà della Alzoveet Service S.r.l., essendo il Di Lucia concorrente nell’unico reato abituale di traffico illecito di rifiuti (quale responsabile dei trasporti organizzati e realizzati con mezzi della Logistica Trasporti Madda S.r.l., aventi a oggetto ingenti quantitativi di rifiuti presso determinati capannoni, mediante una pluralità di reiterate attività di trasporto e scarico abusivo), e dovendo, di conseguenza, rispondere, in solido con gli altri responsabili, di tutte le conseguenze dannose di tale unico reato, ex artt. 185 e 187 cod. pen. e 2055 cod. civ.
2.3. Il terzo motivo, mediante il quale è stata censurata, nella prospettiva sia dell’errata applicazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. sia del vizio della motivazione, la conferma della affermazione di responsabilità, è anch’esso infondato.
Il ricorrente si duole della conferma della affermazione di responsabilità, che sarebbe stata ricavata dalla partecipazione a soli sette trasporti di rifiuti, tra luglio e settembre 2018, dei quali non sarebbe neppure stato specificato né il tipo di rifiuto né l’esatto quantitativo oggetto di eventuale scarico e stoccaggio, con un ruolo estemporaneo, occasionale e marginale, non sorretto dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, né dalla consapevolezza di partecipare alla complessa attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti.
Va, dunque, ribadito quanto già osservato in precedenza a proposito della struttura unitaria del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., che non richiede che ciascun concorrente partecipi a ogni condotta di gestione illecita, essendo sufficiente, per poter ravvisare il concorso nell’unico reato abituale, la consapevolezza del legame esistente tra la condotta del singolo e quella degli altri concorrenti, collegate tra loro da un nesso di abitualità e dalla strumentalità alla gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, oltre che dal fine di profitto.
Ne consegue che risulta sufficiente a giustificare la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente quanto esposto nella motivazione della sentenza impugnata per disattendere l’analogo motivo di gravame, laddove la Corte d’appello ha sottolineato il ruolo svolto da Di Lucia nel coordinare gli autisti della Logistica Trasporti Madda S.r.l. per trasporti rifiuti tramite automezzi di tale società nei siti abusivi di Verona, Meleti e Tabellano di Suzzara, avvalendosi di una organizzazione d’impresa e per un periodo di tempo significativo, ossia da agosto a settembre 2018. E’ stata, inoltre, sottolineata la stretta collaborazione intercorsa tra il ricorrente e Massimo Sanfilippo (amministratore di fatto della Winsystem Group), al quale Di Lucia comunicava l’arrivo presso i vari siti di stoccaggio dei rifiuti l’arrivo dei propri autisti, e il ruolo svolto dal ricorrente medesimo all’interno della Logistica Trasporti Madda S.r.l., che era amministrata dalla figlia di Di Lucia e nella quale questi svolgeva il ruolo di rilievo di coordinatore degli autisti, traendone, in modo non manifestamente illogico, la consapevolezza da parte del ricorrente dell’inserimento delle condotte dallo stesso realizzate (in particolare dei trasporti di rifiuti da questi organizzati) nell’ambito del traffico illecito di rifiuti che faceva capo alla Winsystem Group amministrata da Massimo Sanfilippo, anche alla luce della dichiarata consapevolezza del ricorrente della falsificazione dei documenti di trasporto dei rifiuti e della abusività delle attività di stoccaggio (in quanto svolte presso siti non autorizzati).
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle censure sollevate con il terzo motivo, non ravvisandosi una errata applicazione della disposizione incriminatrice, né carenze o illogicità manifeste della motivazione.
2.4. Il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, essendo volto a censurare, tra l’altro in modo generico, privo di autentico confronto critico con la condotta e con il complesso della motivazione della sentenza impugnata, valutazioni di merito, in ordine alla adeguatezza della pena, che sono state giustificate adeguatamente e con argomenti non manifestamente illogici.
La Corte territoriale ha giustificato il modesto scostamento dal minimo edittale (essendo stata determinata la pena base in un anno e sei mesi di reclusione) con la gravità della condotta, stante l’ingente quantitativo di rifiuti trasportati e il pericolo per la sicurezza ambientale delle aree circostanti i siti abusivi di destinazione dei rifiuti, e, soprattutto, con il ruolo di rilievo svolto dal ricorrente, di coordinamento dei trasporti di rifiuti eseguiti su sua disposizione dagli autisti alle dipendenze della Logistica Trasporti Madda S.r.l., svolto in stretta collaborazione con Sanfilippo.
Si tratta di motivazione certamente idonea, essendo stati indicati gli aspetti di gravità della condotta e di valutazione negativa sulla personalità del ricorrente che hanno giustificato lo scostamento dal minimo edittale di un anno di reclusione, che il ricorrente ha censurato esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.
2.5. Il quinto motivo, relativo alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore della Alzoovet Service S.r.l., è anch’esso inammissibile, essendo volto, peraltro in modo generico, in quanto anch’esso privo di genuino confronto critico con le condotte realizzate dal ricorrente e con la motivazione della sentenza impugnata su tale punto, a censurare valutazioni di merito che, anche a questo proposito, sono state giustificate con motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
La Corte d’appello, nel riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha giustificato la subordinazione di tale beneficio al risarcimento dei danni arrecati alla Alzoveet Service S.r.l. affermando che soltanto un’attiva eliminazione degli effetti dannosi del reato può provocare una concreta presa di distanza dalle condotte illecite, stante la loro gravità e il loro inserimento in un sistema organizzato di fatti abituali: si tratta di motivazione idonea a giustificare la subordinazione del beneficio, anche alla luce della gravità e della abitualità delle condotte, oltre che del fine di profitto che le ha animate.
Il riferimento alla capacità reddituale dell’impresa di cui il ricorrente era solo dipendente, pur se non pertinente, è irrilevante, essendosi, comunque, fatto riferimento alla capacità reddituale del ricorrente e non essendovi elementi, né sono stati allegati (cfr., circa l’obbligo dell’imputato di fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, Sez. 5, n. 39785 del 05/07/2023, Cagossi, Rv. 285260 – 01; Sez. 2, n. 38431 del 13/09/2023, Santoro, Rv. 285041 – 01; Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 - 01), circa l’esistenza di elementi che consentono di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta.
2.6. Il sesto motivo, relativo alla conferma della confisca dell’autocarro Iveco Magirus 440 di proprietà della Logistica Trasporti Madda S.r.l., è inammissibile per carenza di interesse, trattandosi, come esposto dallo stesso ricorrente, di un bene appartenente a soggetto estraneo al reato, in relazione al quale, quindi, il ricorrente è privo di un interesse concreto alla restituzione e, dunque, anche a dolersi della sua confisca, posto che dal suo eventuale annullamento non potrebbe discendere alcun effetto favorevole per il ricorrente medesimo, in quanto il bene dovrebbe essere restituito alla proprietaria e non certo al ricorrente, che non ha neppure allegato alcun altro interesse specifico a dolersi di tale provvedimento ablatorio.
3. Il ricorso di Massimo Sanfilippo (dichiarato responsabile del delitto di traffico illecito di rifiuti di cui ai capi 6 e A), con cui, sostanzialmente, è stata contestata la configurabilità del residuo reato continuato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ascrittogli, sia per la buona fede del ricorrente, incidente sull’elemento soggettivo, sia per la mancanza di organizzazione e stabilità dell’attività, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, estrinseca ed intrinseca, sia per la sua manifesta infondatezza, discendente dal suo contenuto esclusivamente rivalutativo delle risultanze istruttorie.
Il ricorso, infatti, è del tutto privo di analisi della condotta contestata e delle risultanze istruttorie, oltre che dell’ampia motivazione di entrambe le sentenze di merito, che non è stata in alcun modo considerata dal ricorrente, che si è limitato a sottolineare alcuni aspetti della propria condotta, che sarebbero tali da escludere l’elemento soggettivo del reato, senza in alcun modo considerare né tutti gli elementi a carico considerati dai giudici di merito, né quanto ampiamente e analiticamente esposto dai giudici di merito per giustificare l’affermazione di responsabilità: ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto della necessaria specificità, sia intrinseca, ossia della illustrazione delle ragioni poste a fondamento della censura; sia estrinseca, cioè del confronto critico con la motivazione e le ragioni del provvedimento impugnato.
Le censure svolte nell’interesse del Sanfilippo sono, inoltre, fondate esclusivamente su una rilettura, tra l’altro parziale e atomistica, delle risultanze istruttorie, che, oltre che priva di confronto con quella, concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, non è consentita nel giudizio di legittimità, in quanto è disgiunta dalla prospettazione di errori logici, carenze, contraddizioni o travisamenti delle prove, ma si fonda solo su una diversa considerazione di una parte delle risultanze istruttorie.
La Corte d’appello di Milano, invero, nel ribadire la configurabilità del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., ha evidenziato, quanto al delitto di traffico illecito di rifiuti di cui al capo A, contestato al solo Sanfilippo, che il quantitativo di rifiuti oggetto della condotta era certamente ingente, in quanto le analisi eseguite avevano consentito di accertare che dal 1/3/2018 al 14/10/2018 erano stati trasportati abusivamente e stoccati nelle discariche di Milano (via Chiasserini), Fossalta di Piave e Meleti, almeno 37.000,00 metri cubi di rifiuti indifferenziati urbani, corrispondente a oltre 300 viaggi di un autoarticolato a pieno carico, e che la condotta era abusiva, in quanto la Winsystem Group (di cui Sanfilippo era amministratore di fatto) non era in possesso di autorizzazioni per lo stoccaggio e la gestione di rifiuti (a causa della inefficacia della autorizzazione rilasciate a causa della mancata presentazione delle relative polizze fideiussorie) e anche la I.P.B. S.r.l. era priva di autorizzazione (a causa dell’annullamento con efficacia retroattiva della polizza fideiussoria dalla stessa presentata).
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte d’appello ha escluso sia la sussistenza di un errore rilevante sul contenuto del precetto, sia una ignoranza inevitabile della legge penale, affermando, in ragione del ruolo svolto dal ricorrente all’interno della Winsystem Group, di cui era amministratore di fatto, la sua piena consapevolezza della mancanza di una valida ed efficace autorizzazione ambientale, desunta, in modo pienamente logico, dalla partecipazione di Sanfilippo alla falsificazione dei documenti di trasporto dei rifiuti (che riportavano falsamente la ricezione dei rifiuti presso l’impianto di Cornaredo o di via Chiasserini, mentre venivano dirottati, mediante formulari falsi, verso le discariche abusive, reperite dallo stesso Sanfilippo), e dai frequenti e numerosi contatti con gli autotrasportatori e le imprese conferenti, a cui lo stesso Sanfilippo impartiva precise direttive in merito agli scarichi da effettuare nei vari siti abusivi, traendone, in modo logico, sia la consapevolezza della abusività della attività organizzata di trasporto di rifiuti (alla quale aveva consapevolmente e attivamente contribuito nell’estate dell’anno 2018), sia del dolo specifico d’ingiusto profitto.
Si tratta di motivazione certamente idonea a dare conto della configurabilità sia dell’elemento oggettivo del reato, essendo state evidenziate l’organizzazione delle condotte e la loro rilevanza quantitativa e il ruolo svolto dal ricorrente; sia dell’elemento soggettivo, essendo stati indicati i plurimi e convergenti elementi da cui è stata desunta la piena consapevolezza del ricorrente della abusività della condotta e del suo apporto alla realizzazione della stessa, motivazione che è stata criticata in modo generico, senza considerare gli elementi ritenuti dimostrativi del consapevole apporto del ricorrente al traffico illecito di rifiuti, oltre che sul piano della valutazione delle risultanze istruttorie, di cui è stata proposta una rilettura da contrapporre a quella dei giudici di merito, non consentita nel giudizio di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso di Di Lucia, conseguente alla infondatezza del primo, del secondo e del terzo motivo e alla inammissibilità degli altri motivi, e alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Sanfilippo consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, per il solo Sanfilippo, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00, e anche la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili Alzoveet Service S.r.l. (entrambi i ricorrenti), nonché I.P.B. S.r.l. in liquidazione, Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano (il solo Sanfilippo), liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità della vicenda e dell’impegno profuso nelle difese, sia scritte sia orali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Massimo Sanfilippo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di Giuseppe Di Lucia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Alzoovet Service S.r.l. e I.P.B. S.r.l. in liquidazione, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per ciascuna delle parti civili, oltre accessori di legge.
Così deciso il 20/2/2025