Consiglio di Stato Sez. VI n.8345 del 28 ottobre 2025
Elettrosmog.Criteri di localizzazione degli impianti
I regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete
Pubblicato il 28/10/2025
N. 08345/2025REG.PROV.COLL.
N. 09782/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9782 del 2024, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Angiolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 286/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2023 la società Inwit (Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a.) chiedeva al TAR per il Molise l’annullamento:
a) del provvedimento del Comune di Campobasso del 14.11.2023 con il quale erano stato sospesi i lavori per la realizzazione dell’infrastruttura per le telecomunicazioni a Campobasso in via Sant’Antonio dei Lazzeri snc;
b) del provvedimento di archiviazione del SUAP della relativa pratica del 9.10.2023;
c) del rispettivo parere negativo del responsabile del settore urbanistica del Comune;
d) degli articoli 4 comma 1, punto A) n. 2, lettera a) e dell’art. 5 comma 3 del Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni.
2. Il ricorrente premetteva le seguenti premesse in fatto:
- la rispettiva propria istanza di autorizzazione unica del 23.3.2023 al SUAP veniva riscontrata con un preavviso di rigetto il 29.6.2023, alla luce del parere negativo del responsabile del settore urbanistica del Comune di Campobasso, che aveva rilevato che la distanza dall’impianto proposto di nuova realizzazione rispetto all’Area sensibile della scuola in via S. Antonio dei Lazzari è di 108 metri, inferiore rispetto a quella prevista dal regolamento comunale per l’istallazione e l’esercizio degli impianti di telefonia mobile, che risulta essere pari a 150 metri;
- seguivano una denuncia di inizio lavori il 6.7.2023 (per la data del 14.9.2023) e controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi il 7.7.2023;
- parallelamente ARPA Molise aveva segnalato dapprima il 31.3.2023 la carenza della documentazione depositata, e solo dopo ulteriore sollecito del 28.8.2023 e la successiva produzione documentale di Inwit il 30.8.2023 veniva reso il parere positivo sull’impatto elettromagnetico dell’impianto il 7.9.2023;
- Inwit riteneva che la sua istanza si fosse perfezionata per silenzio assenso e comunicava al Comune l’autocertificazione dell’autorizzazione il 23.8.2023;
- infine, il Comune archiviava – confermando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza – la pratica il 9.10.2023 e ordinava con provvedimento del 14.11.2023 (n. 251) la sospensione dei lavori.
3. A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I) Violazione dell'art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/003 (per come modificato dalla legge n. 41 del 21.4.2023) – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria;
Si sosteneva che per l’installazione della stazione radio (s.r.b.) base si fosse perfezionato il silenzio-assenso per il decorso dei 90 giorni il 23.7.2023.
II) Violazione dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/01- Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà – Invalidità derivata;
Secondo la tesi attorea il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione sarebbe illegittimo per il duplice profilo che, laddove prevedeva aree sensibili come aree di installazione condizionata, non consente impianti con potenza superiore a 1000 W EIRP. Il Comune non potrebbe introdurre limiti alla localizzazione attraverso criteri distanziali;
III) Invalidità derivata.
A cascata i vizi caratterizzanti il provvedimento di archiviazione riguarderebbero anche il provvedimento di sospensione dei lavori.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva in resistenza il Comune di Campobasso, chiedendo il rigetto del gravame.
5. Con sentenza n. 286/2024 il TAR per il Molise ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle opere intese alla realizzazione della torre/traliccio, mentre per il resto l’impugnativa della ricorrente è stata respinto.
6. Avverso la sentenza del TAR per il Molise n. 286/2024 ha proposto appello Inwit per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Si è costituita il Comune di Campobasso chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 356 del 24 gennaio 2025 la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dall'appellante considerando, ad un primo sommario esame, che “il diniego impugnato non pare integrare un generalizzato divieto di installazione quanto invece una limitazione in seguito alla tutela di un sito sensibile (la scuola a distanza di meno di 150 metri dal sito oggetto della controversia)”.
9. In vista dell’udienza di trattazione della causa nel merito le parti si sono scambiate memorie conclusionali l’11.9.2025 ed il 30.9.2025.
10. All’udienza del 23 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
11. Il primo motivo di appello è rubricato: «Error in iudicando – Erroneità dei presupposti e della motivazione».
L’appellante sostiene che:
- il parziale accoglimento del TAR riguardante il perfezionamento del silenzio assenso limitato al solo palo portante della struttura sarebbe errato, essendo la relazione di conformità ai campi elettromagnetici funzionale solo all’emissione del parere dell’ARPA, che però – come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa – non sarebbe un atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo; inoltre il termine per il silenzio assenso non decorerebbe dal parere dell’ARPA, ma dalla presentazione della domanda al SUAP.
12. Il secondo motivo di appello è rubricato: «Error in iudicando - Violazione dell'art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03 e dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/01- Erroneità dei presupposti e della motivazione.»
Inwit deduce che:
- l’assunto del TAR in ordine alla legittimità del regolamento comunale in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione sarebbe errato, in quanto in plurime occasioni il Consiglio di Stato avrebbe precisato che non sarebbe consentito ai Comuni introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei, quali le prescrizioni di distanze minime da rispettare dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, ospedali, case di cura, di riposo, scuole, asili nido;
- le infrastrutture per le telecomunicazioni sarebbero assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria avendo quindi carattere di pubblica utilità potendo quindi essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale;
- al Comune non sarebbe consentito introdurre limiti di carattere generale volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, tale funzione avrebbe solo lo Stato, attraverso la fissazione di rispettivi parametri;
- le disposizioni regolamentari impedirebbero quindi l’installazione degli impianti in una vasta porzione del territorio comunale (considerando l’estensione della zona di installazione condizionata, comprendente tutte le aree poste a meno di 150 metri di distanza dai molteplici siti sensibili esistenti) e vieterebbero la realizzazione dell’impianto della società nel sito prescelto, che sarebbe l’unico in grado di garantire l’ottimale erogazione del servizio;
- sarebbe anche errata l’affermazione del TAR laddove sostiene che la società non avrebbe comprovato l’impossibilità di rispettare la potenza massima di emissione di 1000 W EIRP, conformando l’impianto alla prescrizione di cui all’art. 5, comma 3, del regolamento comunale, essendo la potenza di emissione prevista per i singoli impianti da installare quella minima indispensabile per consentire agli stessi di irradiare il segnale in maniera efficiente, per cui anche una minima riduzione di tale potenza impedirebbe il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo, inoltre le valutazioni sulla potenza necessaria per l’erogazione ottimale del servizio sarebbero di carattere meramente tecnico, competendo solo agli operatori del settore che possiedono le competenze necessarie e che non devono dimostrare di non poter utilizzare una potenza inferiore, ma solo che la potenza in concreto utilizzata rimane entro i limiti normativamente stabiliti.
13. L’appello è infondato.
14. Va data continuità all’orientamento della Sezione anche nel caso di specie (Cons. Stato, sez. VI, n. 11203/2023), e richiamata ampiamente dal TAR nella sentenza gravata, che il comma 10 dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 prevede(va) che le istanze di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti di telecomunicazione sono accolte solo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda qualora non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli. Stabilendo il comma 3 del medesimo articolo che la domanda dovesse essere corredata dell’allegazione della “relazione di conformità ai campi elettromagnetici” e che “L’istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l’utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI” è chiaro che essa deve far parte della documentazione da inviare al SUAP al momento del deposito dell’istanza.
15. Nel caso in esame – come correttamente esaminato dal TAR – tale documentazione era carente. Pertanto è irrilevante che la relazione di conformità ai campi elettromagnetici fosse funzionale solo all’emissione del parere dell’ARPA e non corrisponde al vero che si tratta di un documento superfluo, inidoneo a compromettere l’integrità documentale dell’istanza. La formazione del silenzio assenso in assenza di tutti gli elementi necessari a consentire alle amministrazioni coinvolte di svolgere un’efficace istruttoria è da respingere, considerata la necessità di accertare la spettanza del bene richiesto, che risulta essere l’effettiva possibilità di installare la s.r.b. e non solo la formazione del mero titolo edilizio (in questi termini e sulla necessità di acquisire tutti i pareri necessari qualora si volesse vedere perfezionato l’istituto del silenzio assenso nelle s.r.b. cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7480/2025). Anche la Sezione Terza di questo Consiglio di Stato ha rilevato in materia di stazioni radio base che “manchi del tutto la documentazione necessaria e completa in presenza della quale soltanto può formarsi il silenzio assenso” (Cons. Stato, sez. III, n. 8745/2024). Pertanto il primo motivo va respinto.
16. Non è neppure condivisibile il secondo motivo dell’appello. Come più volte chiarito da questa Sezione, in tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio. La specificazione dei siti è ammessa dalla norma ma in negativo, a fini di tutela, e non può quindi estendersi alla ulteriore limitazione della specificazione dei siti quali unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito.
17. Va però precisato che i regolamenti comunali previsti dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree.
18. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio. Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete (Cons. Stato, sez. VI, n. 1200/2024; negli stessi precisi termini Cons. Stato, sez. VI, n. 5104/2024).
19. Orbene, il Comune di Campobasso, attraverso l’adozione del proprio regolamento di pianificazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48/2008, ha esercitato la potestà normativa a salvaguardia della salubrità e sicurezza degli ambienti di vita e al fine di proteggere la popolazione del territorio comunale di competenza dall’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, così tutelando l’aspetto ambientale e sanitario oltreché urbanistico di propria competenza.
20. Nel caso oggetto del giudizio il Comune – rilevando che il regolamento comunale richiedeva una distanza maggiore di 150 metri dalla scuola elementare “Colozza” – non ha però introdotto un criterio localizzativo generico ed indistinto, ma preciso e specifico. L’analisi del TAR sul punto sembra corretta, costituendo le rispettive prescrizioni semplici criteri di localizzazione e non limiti generalizzati. L’appellante ha infatti solo allegato e non dimostrato come la norma regolamentare sia irrispettosa dei citati parametri ammessi. Mancano quindi elementi concreti atti a comprovare la tesi della portata preclusiva del regolamento comunale all’installazione degli impianti di telefonia mobile, mentre non è stato neppure oggetto di contestazione che l'antenna sia localizzata entro un raggio inferiore di 150 metri vicino alla scuola elementare “Colozza”.
21. Da ultimo, per quanto riguarda la riduzione della potenza massima di emissione dell’impianto, di poco superiore al limite stabilito dal regolamento comunale, l’appellante sostiene che anche una minima riduzione di tale potenza avrebbe impedito il raggiungimento dell’obiettivo di massima copertura, è sufficiente rilevare che ciò è irrilevante, in quanto non esclude e non rende impossibile per l’appellante di ricercare altre localizzazioni allo scopo di assicurare in modo efficiente la fornitura del servizio di telefonia mobile, venendo poi in questione solo allora – in ragione eventualmente dell’impossibilità della copertura adeguata – una eventuale questione di illegittimità del limite comunale.
22. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Campobasso, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore




