 Cons. Stato Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010
Cons. Stato Sez. VI n. 7588 del 20 ottobre 2010
Elettrosmog. Insediamento impianti
La selezione dei criteri di insediamento degli impianti deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base. L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse. La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 N. 07588/2010 REG.SEN.
 N. 08337/2005 REG.RIC.
 Il Consiglio di Stato
 
 in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
 ha pronunciato la presente
 DECISIONE
 Sul ricorso numero di registro generale 8337 del 2005, proposto dal Comune di  Veggiano, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Penasa, con domicilio eletto  presso l’ avv. Loredana Pignoloni in Roma, via Boezio, n. 16;
 contro
 Alcatel Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Valter Cassola, con  domicilio eletto presso l’avv. Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
 
 per la riforma
 
 della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE II n. 02339/2005, resa tra  le parti, concernente DINIEGO AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI  TELEFONIA MOBILE.
 
 
 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
 Viste le note difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il consigliere Bruno  Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Scalone e Camici in  sostituzione, rispettivamente, degli avv.ti Penasa e Cassola;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1). Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo per il Veneto,  Alcatel Italia s.p.a. impugnava, per violazione di legge ed eccesso di potere in  diversi profili, il provvedimento del Comune di Veggiano n. 2324 del 7 marzo  2005, a firma del responsabile dell’ Area gestione del territorio, recante il  diniego di autorizzazione all’ installazione di una stazione radiobase di  telefonia cellulare.
 
 A motivazione dell’atto di diniego era posto in rilievo il contrasto della  richiesta “con la variante al p.r.g. ai sensi del 3° comma dell’ art. 50 della  L.R. n. 61/1985, adottata don d.d.c. n. 4 del 25.02.2005, con la quale sono  stati individuati alcuni siti nei quali è possibile installare antenne per  telefonia mobile”.
 
 Con la sentenza in forma semplificata di estremi indicati in epigrafe il  Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso.
 
 Il Tribunale amministrativo in particolare, sul rilievo che la menzionata  delibera consiliare non esclude che le antenne di telefonia mobile possono  trovare collocazione, oltre che nei siti individuati nella variante al P.r.g.,  anche in altre porzioni del territorio comunale, se ciò necessario ai fini della  sua intera copertura per l’ irradiazione del segnale, dichiarava in conseguenza  l’illegittimità dell’ atto di diniego impugnato.
 
 Avverso detta sentenza ha proposto appello il Comune di Veggiano, che ha  confutato le conclusioni del Tribunale amministrativo e chiesto, in riforma  della decisione impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado.
 
 Si è costituita in giudizio Alcatel Italia s.p.a. ed ha contraddetto i motivi di  impugnativa e rinnovato le censure non esaminate per assorbimento dal Tribunale  amministrativo, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
 
 All’ udienza del 13 luglio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
 
 2). L’ appello è infondato.
 
 2.1). Con la delibera consigliare n. 4 del 25. febbraio 2005 di variante  parziale al P.r.g. il Comune di Veggiano individuava tre siti per l’  installazione di impianti di telefonia mobile rispettivamente in area  industriale nord, in area industriale sud ed in zona limitrofa al cimitero.
 
 La localizzazione di detti impianti di telecomunicazione dà seguito alla  circolare della Regione Veneto n. 12 del 12 luglio 2001 volta a sollecitare i  Comuni a “definire le aree maggiormente idonee all’ installazione degli impianti  nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del  contesto territoriale comunale”, favorendo, in particolare, la scelta di ambiti  territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico edilizio, ed  indirizzando, ove possibile, i gestori a localizzare gli impianti in aree  produttive o comunque interessate già dalla presenza di impianti tecnologici. La  circolare precisava, inoltre, che “l’ eventuale installazione in siti diversi  debba essere accompagnata da un’ adeguata motivazione”.
 
 Alla luce del riferito atto di indirizzo, la selezione di aree nel cui ambito  localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e  non preclude - proprio in relazione alla peculiarità degli impianti di telefoni  cellulare ed all’esigenza sul piano tecnico, per la bassa intensità del segnale  irradiato, di una loro capillare ed organica distribuzione sul territorio - – la  possibilità di installazione anche al di fuori dei siti a ciò appositamente  individuati. Tanto più che i criteri di localizzazione recepiti dal Comune di  Veggiano assumono a riferimento tre zone (con destinazione cimiteriale ed  industriale) tutte esterne al centro abitato, nel quale è maggiore la presenza  dell’ utenza e sussiste, pertanto, l’ esigenza di assicurare l’ idonea  irradiazione del segnale di telefonia mobile.
 
 In fattispecie analoghe la giurisprudenza di questa Sezione ha ripetutamente  posto in rilievo che la selezione dei criteri di insediamento degli impianti  deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per  definizione richiede una diffusione capillare sul territorio, segnatamente nei  casi di telefonia mobile (c.d. “cellulare”), che alla debolezza del segnale di  antenna associa un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio  base. L’ assimilazione per effetto del’ art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n.  259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di  urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere  poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse  (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304)
 
 La determinazione a regime di limiti di localizzazione degli impianti non può  tradursi, inoltre, per il suo carattere generalizzato e il riferimento al dato  oggettivo dell’esistenza di insediamenti abitativi, in una misura surrettizia di  tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge  22 febbraio 2001, n. 36 riserva allo Stato attraverso l’individuazione di  puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, da  introdursi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro della Salute (cfr. Cons.  Stato, VI, 3 marzo 2007, n. 1017; 5 giugno 2006, n. 3332; 5 agosto 2005, n.  4159; 20 dicembre 2002, n. 7274; 3 giugno 2002, n. 3095).
 
 Alla luce dei riferiti principi, come correttamente posto in rilievo dal  Tribunale amministrativo, il Comune di Veggiano nel pronunciarsi sulla domanda  della Soc. Alcatel di installazione dell’ impianto di telefonia mobile non  doveva limitarsi alla mera ricognizione della regolamentazione di P.r.g. sui  siti di localizzazione preferenziale degli impianti, attribuendo ad essa  assoluto valore cogente e non derogabile in presenza di specifiche esigenze di  sviluppo della rete di telecomunicazione di cui Wind S.p.a. è gestore.
 
 È pur vero che ai sensi dell’art. 8, comma 6, l. n. 36 del 2001 “i comuni  possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento  urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della  popolazione ai campi elettromagnetici.” Ma la giurisprudenza, anche recente, di  questa Sezione ha affermato che ne debbono discendere regole comunali  ragionevoli, motivate e certe, poste a presidio di interessi di rilievo pubblico  (es., per il particolare valore paesaggistico e ambientale o storico-artistico  di certe porzioni del territorio, ovvero alla presenza di siti che per la loro  destinazione d’uso possano essere qualificati particolarmente sensibili alle  immissioni elettromagnetiche), non già un generalizzato divieto di installazione  in identificate zone urbanistiche (Cons. Stato, VI, 15 luglio 2010, n. 4557).  Nel caso di specie il Comune, prima dell’adozione dell’ atto negativo, era  tenuto a verificare – attivando eventualmente ogni utile accertamento  istruttorio – l’ idoneità della localizzazione indicata a soddisfare lo sviluppo  di rete prefigurato dal gestore di telefonia mobile, con riferimento alla stessa  presenza e distribuzione della popolazione sul territorio cui assicurare in  condizioni congrue il servizio di telefonia mobile, ove si consideri la non  contiguità con il centro abitato delle tre aree indicate a ciò destinate in via  ordinaria. In tal senso è del resto è orientato il richiamato atto di indirizzo  della Regione Veneto , che rimette all’ amministrazione comunale la possibilità  di consentire, con determinazione corredata da idonea motivazione, l’  installazione delle stazioni radio base in siti diversi da quelli all’ uopo  individuati nell’atto di pianificazione.
 
 Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto; ciò esime il  collegio dall’esame degli motivi di impugnativa assorbiti dal Tribunale  amministrativo e reiterati in controricorso da Alcatel Italia s.p.a..
 
 In relazione ai profili della controversia spese ed onorari del giudizio vanno  compensati fra le parti.
P.Q.M.
 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 
 Spese compensate
 
 Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con  l'intervento dei Signori:
 
 Giuseppe Severini, Presidente
 Domenico Cafini, Consigliere
 Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
 Claudio Contessa, Consigliere
 Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 Il Segretario
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 20/10/2010
 
                    




