TAR Lazio (RM), Sez. II-Bis, n. 8681, del 8 ottobre 2013
Elettrosmog.Illegittimità sospensione momentanea del procedimento per l’autorizzazione di una stazione radio base.

La sospensione della procedura di esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione della S.R.B. su un'infrastruttura per comunicazioni finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore che trovano testuale riscontro nel richiamato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Infatti, in base a tale norma non esiste un potere di sospensione del procedimento in capo all'ente locale, che ha soltanto la facoltà di interrompere il decorso del termine di formazione del silenzio assenso, richiedendo chiarimenti o documentazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza (art.87, comma 5 - il termine di 90 giorni riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale). Né un potere di sospensione del procedimento ampliativo può trovare fondamento in norme generali, militando anzi il principio di cui all'art. 2 della l. n. 241 del 1990 e succ. mod. in senso esattamente contrario. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 08681/2013 REG.PROV.COLL.

N. 06106/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso RG n. 6106 del 2012, proposto da SOC. ERICSSON TELECOMUNICAZIONI Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Salaria, 400;

contro

- il COMUNE di CICILIANO, in persona del Sindaco p.t., n.c.
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., n.c.;

per l'annullamento

- Provvedimento del 4 maggio 2012, prot. n. 1874, con il quale il Responsabile Area Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Ciciliano ha comunicato di sospendere momentaneamente il procedimento per l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile cellulare denominata RM 3660 Ciciliano, da collocarsi in Ciciliano, via Santa Maria del Carmine, foglio 5, part. 302 del Catasto;

- della normativa urbanistica locale, non conosciuta, se ed in quanto contrasti con l’assentibilità dell’intervento;

- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto

nonché per la declaratoria

dell’avvenuta formazione del titolo abitativo per silenzio assenso ai sensi dell’articolo 87, comma 9, del d.lgs. n. 259 del 2003,

nonché per la condanna

del Comune di Ciciliano al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’ordinanza n. 3081 del 2012, pronunciata da questa sezione nella Camera di consiglio del 30 agosto 2012, con cui è stata accolta la suindicata domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La soc. Ericsson Telecomunicazioni Spas - affittuaria del ramo d’azienda progettazione, pianificazione, esercizio della società H3G Spa, titolare della licenza nazionale per i sistemi di telecomunicazioni mobili terrestri di terza generazione UMTS - ha presentato istanza in data 26.1. 2012, prot. n.258, debitamente documentata , al Comune di Ciciliano, per conto di H3G, per l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 87 del d.lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile cellulare in sistema UMTS, da collocarsi in Ciciliano, via Santa Maria del Carmine, foglio 5, part. 302 del Catasto, depositando anche presso l’ARPA copia della richiesta.

In data 28 febbraio 2012 è pervenuto alla società il parere favorevole dell’ARPA.

Con successiva istanza in data 4 marzo 2012 la società ha chiesto di ottenere il nullaosta idrogeologico necessario per iniziare i lavori.

Entro i 90 giorni previsti dall’articolo 87 del d.lgs. n. 259 del 2003 per la conclusione del procedimento nessun parere negativo né altra comunicazione è pervenuta alla società, determinandosi il silenzio assenso in data 23 aprile 2012.

Lamenta parte ricorrente che in data 4 maggio 2012, prot. n. 1874, è pervenuto alla società il provvedimento di sospensione momentanea del procedimento “in quanto il terreno ricade in zona F-sottozona F1 per attrezzature di interesse collettivo, ove l’altezza massima delle attrezzature ivi previste risulta pari a 12,5 m, mentre l’antenna per la Stazione radio prevista nel progetto presentato ha una altezza superiore a 30 metri”.

La società ha dato riscontro a detta comunicazione con nota inviata al Comune in data 15 maggio 2012, prot. n. 2017, insistendo sulla natura di opere di pubblica utilità destinato al servizio pubblico delle infrastrutture per la telefonia mobile non assoggettate alle norme urbanistiche generiche. A ciò il Comune ha dato riscontro.

Avverso i suddetti provvedimenti la società ha proposto ricorso denunciando articolati motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 87, comma 9 del d.lgs. n. 259 del 2003. Formazione dell’autorizzazione per silenzio assenso: tenuto conto dell’arresto procedimentale determinato dal provvedimento impugnato non consentito per legge , la quale ha stabilito un procedimento semplificato stante la natura di pubblica utilità delle opere da autorizzare; in particolare il 23 aprile 2012 il silenzio assenso si sarebbe concretizzato.

2) Violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dei principi e norme in materia di motivazione e giusto procedimento. Eccesso di potere per errore, insussistenza e travisamento dei presupposti. Conseguente illogicità, contraddittorietà manifesta, genericità ed insufficienza della motivazione: non sussisterebbero incompatibilità dell’intervento perché le disposizioni di attuazione relative alla zona F, sottozona F1 non impedirebbero la localizzazione di stazioni radio base, compatibili con qualsiasi zonizzazione, quali opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell’art. 86 del d.lgs. n. 259 del 2003.

3) Violazione dell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; omessa istruttoria, difetto di motivazione, sviamento in quanto il provvedimento impugnato si limita a citare il parere negativo della commissione edilizia senza che sia possibile evincere alcuna attività istruttoria: il provvedimento non indicherebbe l’iter logico seguito dal Comune riguardo la presunta incompatibilità con la normativa comunale.

Il Comune di Ciciliano e la Regione Lazio intimati non si sono costituiti in giudizio.

Con ordinanza n. 3081 del 2012, pronunciata nella camera di consiglio del 30 agosto 2012, è stata accolta la richiesta istanza cautelare.

Alla udienza pubblica del 20 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Nel merito il ricorso presenta profili di fondatezza sulla base delle seguenti ragioni.

2.1.Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente censura la violazione dell’art.87, comma 9 del d.lgs. n. 259 del 2003 e la formazione dell’autorizzazione per silenzio assenso, in quanto entro i 90 giorni previsti dal predetto art. 87, per la conclusione del procedimento nessun parere negativo né altra comunicazione sarebbe pervenuta alla società, determinandosi il silenzio assenso in data 23 aprile 2012, risultando illegittimo l’arresto procedimentale determinato dal provvedimento impugnato non consentito per legge, tenuto conto del procedimento semplificato prescritto, stante la natura di pubblica utilità delle opere da autorizzare.

Al riguardo occorre richiamare la giurisprudenza in materia, a cui il Collegio aderisce, secondo cui in base alla procedura delineata dal richiamato art. 87, comma 9, d. lg. n. 259 del 2003, il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di installazione di un impianto di telefonia mobile e la mancanza di un provvedimento di diniego comunicato entro detto termine comportano la formazione del silenzio - assenso sulla relativa istanza, che costituisce titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto stesso, con conseguente illegittimità dei successivi provvedimenti adottati, rimuovibili in sede di autotutela, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali previsti per l'esercizio del suddetto potere, senza che alla formazione del silenzio - assenso di cui si tratta ostino le disposizioni di cui all'art. 20 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, stante il principio di specialità vigente nel nostro ordinamento giuridico.

In particolare, la sospensione della procedura di esame dell'istanza di autorizzazione all'installazione della S.R.B. su un'infrastruttura per comunicazioni finisce per risolversi in un illegittimo arresto sine die del procedimento, in contrasto con le esigenze di speditezza proprie di tale settore che trovano testuale riscontro nel richiamato art. 87 del d.lgs. n. 259 del 2003. Infatti, in base a tale norma non esiste un potere di sospensione del procedimento in capo all'ente locale, che ha soltanto la facoltà di interrompere il decorso del termine di formazione del silenzio assenso, richiedendo chiarimenti o documentazione all'interessato entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza (art.87, comma 5 - il termine di 90 giorni riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale). Né un potere di sospensione del procedimento ampliativo può trovare fondamento in norme generali, militando anzi il principio di cui all'art. 2 della l. n. 241 del 1990 e succ. mod. in senso esattamente contrario (cfr.T.A.R.Campania, Napoli,sez. VII, 23 febbraio 2012, n. 987).

Alla luce delle suesposte ragioni emerge la fondatezza del primo motivo di ricorso e ne deriva l’accoglimento dello stesso, con assorbimento di ogni altro motivo e profilo di gravame non espressamente esaminato, in quanto ritenuto ininfluente e irrilevante ai fini della decisione; conseguentemente, vanno annullati in parte qua gli atti impugnati.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio rileva che parte ricorrente offre una generica quantificazione del danno economico, non idonea al confronto con la concreta situazione derivante dai rapporti in atto: difetta una effettiva prospettazione del danno emergente dalla situazione in concreto sicchè, per tale capo, la domanda va rigettata per difetto di argomentazione e prova non essendo utilizzabile il potere del giudice di far luogo a criteri equitativi per colmare carenze imputabili alla parte.

Nulla si dispone per le spese di giudizio tra le parti, in mancanza di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla gli atti impugnati. Si respinge la domanda di risarcimento del danno.

Nulla per le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Raffaello Sestini, Consigliere

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)