Sentenza 13 marzo 2003 (Sez. II - Causa C-436/01)
Materia: OGM Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 marzo 2003 (1)

 

«Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/81/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito»

Nella causa C-436/01,

 

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

 

ricorrente,

 

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,

 

convenuto,

 

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13), o, in ogni caso, non avendo comunicato queste disposizioni alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. R. Schintgen, presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs


cancelliere: sig. R. Grass

 

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 330, pag. 13; in prosieguo: la «direttiva»), o, in ogni caso, non avendole comunicato queste disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

2.

Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione. La direttiva è entrata in vigore il 5 dicembre 1998.

3.

Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla direttiva.

4.

Ritenendo che la direttiva non fosse stata trasposta nel diritto belga entro il termine stabilito, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver invitato il Regno del Belgio a presentare le proprie osservazioni, la Commissione, in data 17 gennaio 2001, ha emesso un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.

5.

Poiché dalle informazioni comunicate dalle autorità belghe è risultato che i lavori di trasposizione della direttiva nel diritto belga non erano ancora terminati, la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.

6.

Il governo belga non contesta il fatto di non aver trasposto la direttiva nel termine stabilito, ma fa valere che i lavori di trasposizione saranno presto terminati. La Regione Bruxelles-Capitale avrebbe già definitivamente adottato il decreto di trasposizione della direttiva. Per quanto riguarda la regione vallona e la regione fiamminga, esse adotterebbero le disposizioni necessarie per dare completa attuazione alla direttiva il più presto possibile.

7.

Da una giurisprudenza costante risulta che l'esistenza o meno di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001, causa C-71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C-110/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7545, punto 13).

8.

Nella fattispecie la trasposizione della direttiva non è stata effettuata entro il termine stabilito nel parere motivato. Pertanto, il ricorso presentato dalla Commissione deve essere considerato fondato.

9.

Occorre quindi constatare che il Regno del Belgio, non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima.

Sulle spese

10.

Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 26 ottobre 1998, 98/81/CE, che modifica la direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di questa direttiva.