Cass. Sez. III n. 20274 del 28 maggio 2012 (Ud.26 apr.2012)
Pres.De Maio Est.Lombardi Ric. Savi
Polizia giudiziaria.Polizia municipale e utilizzabilità degli atti di indagine
Sono utilizzabili gli atti di indagine delegati al corpo della polizia municipale, che è organo di polizia giudiziaria, secondo la previsione degli artt. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65 e 57, comma secondo, lett. b, cod. proc. pen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 26/04/2012
Dott. LOMBARDI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 1180
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 39682/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Savi Caterina, nata a Morgano il 07/02/1966;
avverso la sentenza in data 25/05/2011 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRATICELLI Mario, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata fa Corte di Appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di Savi Caterina in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lei ascritto per avere ceduto a Follini Guglielmina modiche quantità di eroina, nonché per avere ceduto a Mure Daniele una dose della medesima sostanza stupefacente. La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante aveva censurato l'affermazione di colpevolezza, tra l'altro, eccependo la inutitizzabitità delle intercettazioni telefoniche per essere stati delegati alla loro effettuazione i VV.UU., nonché per carenza di motivazione del decreto che le aveva disposte.
La sentenza ha osservato su tali punti che gli appartenenti alla Polizia Municipale sono organi di polizia giudiziaria e che il decreto contestato dalla appellante era adeguatamente motivato in ordine alla esistenza dei gravi indizi di reato, mentre non occorre che al momento in cui sono disposte le intercettazioni sussistano anche gli indizi di colpevolezza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputata, che la denuncia per violazione di legge. Con il primo mezzo di annullamento la ricorrente, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 271 c.p.p., ripropone l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche per essere stati delegati alla loro esecuzione ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia Municipale di Treviso.
Si deduce sul punto che gli appartenenti al corpo della Polizia Municipale sono organi di polizia giudiziaria a competenza limitata ai sensi dell'art. 57 c.p.p., comma 3, secondo le rispettive attribuzioni, e che, pertanto, ad essi non possono essere delegate funzioni in relazione a reati che rientrano tra le materie di pertinenza esclusiva dello Stato, quale la repressione delle violazioni in materia di stupefacenti.
Anche la Consulta con sentenza n. 313/2003 ha riconosciuto l'esclusiva competenza dello Stato nelle materie a carattere penale se non espressamente demandate in forza di normativa specifica agli enti locali e con sentenza n. 35/2011, in tema di polizia di sicurezza, ordinaria ed amministrativa, ha regolato definitivamente il contenzioso tra enti locali e Stato, affermando che polizia di sicurezza e polizia giudiziaria sono di esclusiva pertinenza delle polizia dello Stato, mentre la polizia amministrativa è di competenza degli enti locali per quelle materie ad essi espressamente demandate dall'art. 117 Cost..
Con il secondo mezzo di annullamento, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 271 c.p.p., viene riproposta l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per carenza di motivazione del decreto che te ha disposte. Si deduce che la richiesta formulata dal P.M. al G.I.P. in data 15.7.2000 non indica alcun elemento utile per valutare la gravita del quadro indiziario, ne' il decreto emesso dal G.I.P. in data 12.9.2000 contiene menzione dell'esistenza di gravi indizi. Nel citato decreto non si rinviene nemmeno un accenno alle fonti degli elementi indiziari ed alla loro idoneità a configurare la gravita del quadro indiziario.
Si deduce, infine, che l'affermazione di colpevolezza della Savi poggia sostanzialmente sulle risultanze delle intercettazioni telefoniche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Osserva il Collegio in ordine al primo motivo di gravame che secondo il consolidato, anche se risalente, indirizzo interpretativo di questa Corte "Ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria" (sez. 1, 10.3.1994 n. 1193, Penna, RV 197211).
In effetti nel ricorso è erroneamente richiamato l'art. 57 c.p.p., comma 3, in quanto l'attribuzione della qualità di organi di polizia giudiziaria agli appartenenti alla Polizia Municipale è stabilità dall'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b).
L'art. 55 c.p.p. prevede inoltre che la polizia giudiziaria "Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria", senza alcun limite di competenza per materia, palesemente inammissibile.
Le sentenze della Corte Costituzionale citate nel ricorso si riferiscono ai potere normativo esercitato da enti locali in materie di competenza dello Stato, sicché non hanno alcuna correlazione con la questione della competenza degli organi di polizia giudiziaria e delle funzioni loro delegabili.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Per il principio di autosufficienza del ricorso, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione, (sez. 5, 15.7.2008 n. 37694, Rizzo, RV 241300; sez. 4, 7.6.2006 n. 32747, Pizzinga, RV 234809). Orbene, le indicazioni della ricorrente in ordine al provvedimento con il quale sarebbero state disposte le intercettazioni telefoniche che la riguardano non trovano riscontro negli atti processuali, in quanto le intercettazioni in atti si riferiscono al 1999, così come peraltro gli stessi fatti contestati.
Per completezza va rilevato che correttamente la sentenza impugnata ha affermato che fa gravita del quadro indiziario ex art. 267 c.p.p., comma 1, deve essere riferita al reato, così come riscontrato dalla Corte territoriale, e non al soggetto che ne è indagato, mentre l'imputata nulla aveva dedotto sul punto in quella sede. Egualmente generica è la doglianza della ricorrente in sede di legittimità, dovendosi, peraltro, rilevare che i fatti di cui alle varie imputazioni afferivano ad attività di cessione di sostanze stupefacenti in cui erano coinvolti vari soggetti, dei quali è stata egualmente affermata la colpevolezza.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2012