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Tribunale di Bari - Sez. Riesame Ordinanza 26 gennaio 2006
Pres. Marrone Rel. Putignano Ric.Galiano

Sulla qualifica di ufficiali o agenti di PG delle guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche e sulla loro legittimazione ad operare il sequestro.

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n.12/2006 rtl

n.6857/2005 rgnr Trani

TRIBUNALE di BARI

sezione del riesame

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- dr. Ambrogio Marrone presidente

- dr. Nicola Balice giudice

- dr. Oronzo Putignano giudice rel.

decidendo sull’istanza di riesame ex art.324 c.p.p. presentata l’11.1.2006 dal difensore di GALIANO Domenico, nato a Monopoli il 12.2.1975, avverso il decreto di convalida di sequestro emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di Trani;

esaminati gli atti del procedimento, pervenuti in cancelleria il 19.1.2006, e sciogliendo la riserva di cui al separato verbale d’udienza, il Collegio

Espone ed Osserva

Il pomeriggio del 3.12.2005 due agenti volontari del Wwf di Bari, in pattugliamento in località “Piscina Pasquarella” dell’agro di Molfetta, accertavano che Galiano Domenico aveva abbattuto 19 tordi bottacci ed un esemplare di tottavilla (“lullula arborea”), escluso quest’ultimo dall’elenco dell’avifauna cacciabile ex art. 18 L. n. 157/92.

Dopo aver contestato al Galiano il reato di cui all’art. 30.1 lett. h) L. n. 157/92, le guardie volontarie procedevano al sequestro del fucile con relative cartucce.

Il Pm presso il Tribunale di Trani convalidava l’eseguito sequestro, per avere l’indagato esercitato attività venatoria illegale abbattendo un esemplare protetto.

L’organo dell’accusa specificava che il sequestro era stato legittimamente operato in quanto le res apprese costituiscono corpo del reato o cose ad esso pertinenti delle quali è prevista la confisca “speciale”, aggiungendo che la loro materiale acquisizione è necessaria per provare in giudizio la condotta illecita ascritta al Galiano.

Contro il provvedimento ablativo il difensore proponeva riesame contestando i presupposti per la sua emissione e deducendo, in particolare, l’illegittimità del sequestro in quanto non disposto da soggetti rivestenti la qualifica di agenti od ufficiali di polizia giudiziaria ed inoltre perché privo dell’indicazione delle ragioni probatorie. La parte tecnica concludeva per la restituzione di quanto sottoposto a sequestro.

Invero, in merito alla prima censura difensiva, riguardante l’avvenuta esecuzione del sequestro ad opera delle guardie giurate del Wwf, non ignora il Collegio che in passato la Suprema Corte (cfr. sez. III, 27.2-30.3.1995, Pm in proc. Zappalà, rv. 201998, con riferimento all’Ente Nazionale Protezione Animali e sez. III, 16.12.1997-12.2.1998, Negro, rv. 209862, in relazione alla Lipu) ha escluso che le guardie giurate appartenenti alle associazioni protezionistiche rivestano la qualifica di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e che, conseguentemente, siano legittimate ad operare il sequestro.

Si potrebbe replicare in proposito che, essendo l’attività materiale dei volontari del Wwf comunque esitata nel rinvenimento di cose costituenti corpo del reato o ad esso pertinenti, dovrebbe ritenersi irrilevante il modo col quale al sequestro si è pervenuti, giacchè l’ordinamento giuridico (art. 253.1 cpp) impone – quale atto dovuto – l’adozione del provvedimento ablativo da parte del Pm (cfr. in tema Cass., Su, 27.3-16.5.1996, n. 5021, Sala).

Ma ove tale ultimo assunto fosse reputato infondato, in ogni caso va precisato che l’anzidetta conclusione, cioè l’esclusione della legittimazione ad eseguire il sequestro in capo alle guardie giurate, dev’essere oggi rivista a seguito dell’entrata in vigore della L. 30.7.2004, n. 189, che all’art. 6, co. 2, prevede che la vigilanza sulle norme di protezione degli animali sia affidata, ai sensi degli artt. 55 e 57 cpp, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Ciò significa che esse, nell’esercizio della loro attività, svolgono le tipiche funzioni di polizia giudiziaria, che sono quelle – stante l’esplicito richiamo alla norma di cui all’art. 55 cpp – di prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa, di impedire che gli stessi siano portati a conseguenze ulteriori, di ricercare gli autori, ma anche di compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (tra i quali effettuare i sequestri) e di raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

Nella specie, l’iniziativa acquisitiva è stata legittimamente intrapresa e portata a termine dagli agenti del Wwf, ai sensi dell’art. 113 disp. att. cpp, ricorrendo la situazione d’urgenza dovuta alla necessità di assicurare il corpo del reato e di evitare che, mediante l’occultamento o la manomissione dell’arma, potessero essere disperse o alterate le tracce del reato e protratti ed aggravati i suoi effetti pregiudizievoli attraverso l’abbattimento di altri esemplari tutelati dalla legge.

Certo, i verbalizzanti nel procedere al sequestro non hanno reso edotto il Galiano della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (cfr. art. 114 disp. att. cpp), ma tale omissione non risulta eccepita dalla parte entro i termini di deducibilità fissati dalla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità: ossia, immediatamente dopo il compimento dell’atto (Cass., sez. I, 6-24.6.1997, Pata, rv. 207858; sez. I, 21-31.5.2004, Defina, rv. 228509; sez. IV, 25.9-7.11.2003, Giannandrea, rv. 227303, la quale esclude che la nullità possa essere fatta valere con l’istanza di riesame) ovvero subito prima o subito dopo il compimento dell’atto (sez. III, 28.9-4.11.2004, Pellizer, rv. 229894).

Poiché l’esemplare di tottavilla abbattuto dal Galiano non rientra tra gli uccelli cacciabili ex art. 18 L. n. 157/92, alla sua cattura ed uccisione conseguirà l’irrogazione dell’ammenda prevista dall’art. 30.1 lett. h) della stessa legge.

Quanto alle ragioni per le quali il sequestro è stato disposto, il Pm ha incensurabilmente indicato la finalità di accertamento processuale del fatto illecito perseguita attraverso l’imposizione della misura.

Tuttavia, essendo prevista la confisca delle armi (cfr. art. 28.2 L. n. 157/92) unicamente per le ipotesi di cui all’art. 30.1 lett. da a) ad e) e contemplando l’art. 30.1 lett. h) la sola confisca dei richiami, il mantenimento del sequestro del fucile e delle munizioni è legittimo fin quando lo stesso sarà necessario a fini esclusivi di prova (art. 262.1 cpp).

Al rigetto del riesame segue la condanna dell’interessato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il riesame e, per l’effetto, conferma il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso il 6.12.2005 dal Pm presso il Tribunale di Trani nei confronti di GALIANO Domenico, che condanna al pagamento delle spese del presente procedimento.

Si dà mandato alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bari, il 27 gennaio 2006

IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE