TAR Campania (NA) Sez. 5 n. 5814 del 19 settembre 2022 
Polizia Giudiziaria.Vigilanza venatoria

Al fine di poter esercitare l’attività di vigilanza venatoria non è sufficiente il mero possesso del decreto prefettizio, necessitando, al riguardo, un apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Regione.

Pubblicato il 19/09/2022

N. 05814/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01745/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2019, proposto da
Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Cerbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'avvocato Filomena Bilancio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

-della Delibera del Consiglio Provinciale di Caserta n. 9 del 18 gennaio 2019, resa pubblica il 29 gennaio 2019 ad oggetto “Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria nella provincia di Caserta. Provvedimenti”, nella parte in cui all. sub 2) della Delibera, art. 2 comma 4 - prevede che le guardie zoofile appartenenti all'ENPA “al fine di essere legittimati all'esercizio della vigilanza venatoria, sono soggette a sostenere l'esame di cui al comma 6 dell'art. 28 della L. R. n. 26/2012 ed ottenere il relativo Decreto regionale”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 13 settembre 2022, svoltasi in collegamento da remoto, il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato l’E.N.P.A. Onlus (Ente Nazionale Protezione Animali), associazione riconosciuta che svolge la propria attività di vigilanza, protezione e difesa del patrimonio zootecnico su tutto il territorio nazionale giusta DPR 31/03/1979, ha impugnato, unitamente ad ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ed in particolare la nota prot. n. 7554 del 19.02.2019 a firma del Comandante della Polizia Provinciale di Caserta, la delibera del Consiglio Provinciale di Caserta n. 9 del 18.01.2019 ad oggetto: “Regolamento per il coordinamento della vigilanza volontaria nella Provincia di Caserta. Provvedimenti.” nella parte in cui, nell’all. sub 2), prevede che “…le guardie zoofile dell’ENPA al fine di essere legittimate all’esercizio della vigilanza venatoria, sono soggette a sostenere l’esame di cui al comma 6 dell’art. 28 della L.R. n. 26/2012 e ad ottenere il relativo decreto regionale…”.

Il gravame è affidato alla denuncia di un’unica articolata doglianza con cui si deduce “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: -art. 5 DPR 31.03.1979; - art. 6 comma 2 della L. 189/2004; - art. 138 TULPS; - L. n. 157/1992. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ILLOGICITA’ DEL TESTO DELLA DELIBERA CONSILIARE. ECCESSO DI POTERE PER USURPAZIONE DI FUNZIONI SPETTANTI ALLA PREFETTURA ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PONDERAZIONE DEGLI INTERESSI”.

L’ente ricorrente deduce che la Provincia di Caserta, nel prevedere l’esame regionale quale titolo abilitante all’esercizio della vigilanza venatoria anche per le guardie zoofile ENPA, non ha tenuto in debito conto del fatto che le suddette guardie sono abilitate (durante l’espletamento del loro servizio) a esercitare funzioni di polizia giudiziaria giusta D.P.R 31/03/79 e ciò le distinguerebbe da tutte le altre guardie zoofile, nominate ai sensi di leggi regionali ed abilitate a compiti di vigilanza di volta in volta previsti dalle leggi regionali stesse.

Si è costituita in resistenza al ricorso la PROVINCIA DI CASERTA instando per il suo rigetto in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

All’udienza di smaltimento arretrato del 13 settembre 2022, svoltasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

Il Ministero dell'interno, con pareri espressi sulla questione in esame, ha chiarito che tutte le guardie zoofile, comprese quelle appartenenti all’ENPA, per esercitare vigilanza venatoria, devono avere avuto non solo il decreto di nomina prefettizio, ma anche lo specifico attestato di idoneità rilasciato dalla Regione.

In particolare con il parere del 23.10.2014 prot. n. 557/PAS/U/017727/10173.A.1, il Ministero dell'Interno, non operando alcuna distinzione tra varie associazioni ambientaliste, dopo un excursus legislativo (L. n. 189/2004 e n.157/92 e D. Lgs. n.112/1998) ha affermato che <<... ad avviso di questo Ufficio, le guardie volontarie di associazioni operanti nel campo della vigilanza zoofila che di quella venatoria, già munite del menzionato decreto prefettizio, possono svolgere anche compiti di vigilanza in materia di caccia non quale effetto automatico di tale provvedimento, bensì a seguito di specifico riconoscimento provinciale, le cui condizioni e modalità non attengono a competenze di questo Ministero…>>.

In definitiva, al fine di poter esercitare l’attività di vigilanza venatoria non è sufficiente il mero possesso del decreto prefettizio, necessitando, al riguardo, un apposito titolo abilitativo rilasciato dalla Regione.

Secondo la giurisprudenza consolidata (ex multis, T.A.R. Catania n. 2080/2020), le finalità della Legge n. 189/2004 (normativa cui fare riferimento nel caso di specie) e, in particolare, dell’art. 6 della stessa, sono quelle di rinforzare la tutela degli animali, consentendo anche a soggetti privati, individuati con decreto prefettizio, lo svolgimento di funzioni pubbliche di polizia giudiziaria.

Ai fini dell’espletamento di tale, rilevante, funzione pubblica da parte di soggetti privati, la legge pone alcune precise condizioni e limiti; in particolare, lo svolgimento delle predette funzioni è consentito solo alle guardie particolari giurate delle Associazioni “riconosciute” (ai sensi dell'art. 6, comma 2, di tale legge, infatti, “(...) La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (...)”.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 2479/2016 ha statuito che <<…la norma (art. 6, secondo comma, legge 20 luglio 2004 n. 189) è in realtà univoca nell'affermare che le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute partecipano alla vigilanza sul rispetto della stessa legge e delle altre norme relative alla protezione degli animalo con riguardo agli animali di affezione, e la precisazione “con riguardo agli animali di affezione” esclude la partecipazione degli stessi soggetti alle suddette attività >>.

In conclusione la gravata delibera consiliare appare immune dai vizi in questa sede denunciati non potendo le guardie zoofile volontarie dell’ENPA eseguire controlli di vigilanza venatoria solo in virtù del decreto prefettizio, dovendo altresì conseguire il prescritto titolo abilitativo regionale.

3.§- In definitiva, gli argomenti testé rappresentati evidenziano l’infondatezza del gravame che deve essere, pertanto, rigettato.

La suesposta conclusione comporta l’assorbimento della preliminare eccezione di improcedibilità formulata dalla resistente e ne rende superflua la disamina.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Caserta che liquida in euro 1.500,00, oltre ad accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Di Vita, Presidente FF

Maria Colagrande, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore