ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009
Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni urgenti in materia. (Ordinanza n. 3736).
GU n. 31 del 7-2-2009
                            IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l\'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, recante
«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di
edifici istituzionali»;
Visto, in particolare, l\'articolo 2 del predetto decreto-legge che
dispone che alla definizione degli interventi per la messa in
sicurezza sulle grandi dighe si provvede, laddove sussistano le
condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza, mediante
l\'adozione di ordinanze di protezione civile ex articolo 5, comma 2
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
novembre 2004 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in
relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e
Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La
Para e Rio Grande (Umbria); Molinaccio (Marche); Muraglione,
Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba
(Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
febbraio 2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di
emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2006, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19
gennaio 2007, di proroga dello stato di emergenza in precedenza
richiamato, fino al 31 dicembre 2007;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
febbraio 2008 e del 22 aprile 2008, di ulteriore proroga degli stati
di emergenza in argomento, fino al 31 dicembre 2008;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3418/2005, n. 3437/2005, n. 3438/05, n. 3461/2005, n. 3485/2005, n.
3527/06, e n. 3578/07 per la messa in sicurezza di grandi dighe fuori
esercizio delle regioni Piemonte, Sicilia, Liguria, Marche, Lazio,
Toscana, Basilicata, Umbria e Calabria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18
dicembre 2008 con il quale, da ultimo, e\' stato prorogato lo stato di
emergenza in argomento, nonche\' dichiarato lo stato di emergenza per
le dighe di Sterpeto (Lazio) e per le dighe di La Para e Rio Grande
(Umbria), fino al 31 dicembre 2009;
Viste le note del 16 maggio 2008 e del 22 luglio 2008 del Direttore
generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indirizzate al
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonche\' la nota del 7 novembre 2008 indirizzata al Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il verbale della riunione del 26 novembre 2008 del Comitato
di alta sorveglianza nominato ai sensi dell\'articolo 3 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139;
Ravvisata la necessita\' di disporre l\'attuazione coordinata degli
interventi urgenti finalizzati a fronteggiare le emergenze in atto
connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio
prive di soggetto concessionario;
Ravvisata, altresi\', la necessita\' di promuovere azioni volte al
recupero della piena funzionalita\' delle grandi dighe, anche con
riferimento alla capacita\' di laminazione delle piene;
Ravvisata l\'opportunita\' di avvalersi anche della Direzione
generale delle dighe e delle infrastrutture idriche ed elettriche
nonche\' delle sue strutture periferiche, tenuto conto delle funzioni
istituzionali alla stessa riconosciute, nonche\' delle conoscenze e
competenze proprie del soppresso Registro italiano dighe, ora
Direzione generale ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 254/2007, necessari al perseguimento degli obiettivi di
cui alla presente ordinanza;
Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Dispone:


Art. 1.



1. Al fine di disporre in termini di somma urgenza l\'attuazione
coordinata degli interventi finalizzati a fronteggiare le emergenze
in atto connesse alla messa in sicurezza delle grandi dighe fuori
esercizio prive di soggetto concessionario, il prof. ing. Roberto
Guercio e\' nominato Commissario delegato, in sostituzione dei
commissari delegati gia\' nominati con ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3418/2005 e n. 3527/06 per la messa in
sicurezza delle dighe di La Spina, Zerbino, Pasquasia e Cuba, n.
3437/2005 per la messa in sicurezza delle dighe di Molinaccio,
Sterpeto, Figoi e Galano, n. 3438/05 per la messa in sicurezza delle
dighe di Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria, n. 3461/2005
per la messa in sicurezza della diga di Muro Lucano, n. 3578/07 per
la messa in sicurezza delle dighe di Gigliara Monte, La Para e Rio
Grande, esercitando i poteri previsti dalle richiamate ordinanze, per
quanto non modificati dalla presente ordinanza.
2. Per l\'espletamento delle iniziative di competenza, il
Commissario delegato e\' autorizzato ad avvalersi di uno o piu\'
soggetti attuatori, nominati d\'intesa con le Regioni interessate,
individuati sulla base di scelte fiduciarie, cui affidare specifici
interventi in esecuzione di direttive impartite dal Commissario
medesimo. Con apposito provvedimento del Commissario delegato saranno
definiti i compensi spettanti ai singoli soggetti attuatori. I
predetti soggetti attuatori nello svolgimento delle attivita\' loro
affidate possono avvalersi delle deroghe riconosciute allo stesso
Commissario.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza,
i Commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile
citate al comma 1, provvedono al passaggio delle consegne al
Commissario delegato di cui alla presente ordinanza di protezione
civile, trasmettendo tutta la pertinente documentazione correlata da
una dettagliata relazione dell\'attivita\' svolta.


                               Art. 2.



1. Il Commissario delegato provvede, d\'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le
dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche e sentito il Consiglio
superiore del lavori pubblici, alla ricognizione delle dighe con
incompleta capacita\' di invaso e con carente utilizzazione della
risorsa idrica, nonche\' alla definizione delle iniziative volte a
rimuovere le cause ostative al completamento ed all\'esercizio delle
opere stesse.
2. Ai fini sopra indicati il Commissario delegato, sulla base delle
risultanze dell\'ordinaria attivita\' di vigilanza e degli accertamenti
gia\' espletati dalla Direzione generale per le dighe, le
infrastrutture idriche ed elettriche e dagli uffici tecnici per le
dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
una specifica ricognizione delle dighe con lavori di costruzione o
con invasi sperimentali interrotti ovvero fuori esercizio temporaneo
o con opere di adduzione-derivazione incomplete, verificando le
criticita\' e le cause tecnico-amministrative ostative al
completamento ed all\'esercizio delle stesse. Il Commissario delegato
definisce, altresi\', anche dal punto di vista finanziario, gli
interventi necessari alla rimozione delle predette criticita\'.
3. Il Commissario delegato, inoltre, sulla base dei dati che
potranno essere acquisiti presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, presso il Ministero dell\'ambiente della tutela del
territorio e del mare e presso le Regioni, effettua una ricognizione
dei serbatoi interrati, predispone un elenco di interventi prioritari
per la messa in sicurezza, promuove la redazione dei relativi
progetti di gestione, ove mancanti, esercitando ogni potere di
impulso attraverso il piu\' ampio coinvolgimento degli enti e dei
soggetti coinvolti.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni
di cui all\'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.
139, nonche\' della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 febbraio 2004 citata in premessa, il Commissario delegato
individua, d\'intesa Direzione generale per le dighe le infrastrutture
idriche ed elettriche, i gestori tenuti a fornire alla medesima
Direzione per via telematica ed in tempo reale, i dati di livello di
invaso, delle portate scaricate e derivate ed i dati
idrometeorologici acquisiti presso le dighe. In caso di inadempienza
si applicano le disposizioni di cui all\'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584.
5. Il Commissario delegato, anche al fine di promuovere la
redazione dei piani di laminazione previsti dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 indicata in
premessa, richiede alla Direzione generale per le dighe le
infrastrutture idriche ed elettriche, la verifica degli studi
presentati dai gestori per la determinazione delle massime portate
transitabili a valle degli sbarramenti contenute nella fascia di
pertinenza idraulica, effettuando gli accertamenti e le analisi
necessarie.
6. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all\'articolo 4 del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni
dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, il Commissario delegato, d\'intesa
con il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, verifica preventivamente
l\'impatto dei nuovi criteri di calcolo sismico di cui alle norme
tecniche per la progettazione e costruzione e per la rivalutazione
della sicurezza delle dighe gia\' predisposte ed approvate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
7. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente
articolo, il Commissario delegato dispone le indagini, gli studi, le
consulenze e la progettazione, avvalendosi della Direzione generale
per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche, degli Uffici
tecnici per le dighe, dei centri di competenza di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell\'11 settembre 2007, n.
4324, nonche\' di strutture tecnico-scientifiche pubbliche o private.


                               Art. 3.



1. Nelle more dell\'emanazione del decreto attuativo di cui
all\'articolo 2, comma 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i gestori delle
grandi dighe sono tenuti a versare sull\'apposito capitolo di entrata
dello Stato, a titolo di acconto per il periodo 2007-2008, entro 60
giorni dall\'entrata in vigore della presente ordinanza, il contributo
per le attivita\' gia\' facenti capo al Registro italiano dighe, nella
misura prevista per una annualita\' dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2004 da destinarsi alle
spese di funzionamento e potenziamento della Direzione generale per
le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche.


                               Art. 4.



1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle
attivita\' che il Commissario delegato dovra\' svolgere con riferimento
alla presente ordinanza, il medesimo Commissario e\' autorizzato ad
avvalersi di personale a contratto cosi\' come anche previsto
dall\'articolo 18 dell\'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005. A tal fine il Commissario
delegato operera\' in deroga a agli articoli 7, 24, 35, 36 e 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, e all\'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre
2007, n. 244.


                               Art. 5.



1. Per il compimento nei termini di somma urgenza delle iniziative
previste dall\'articolo 1 della presente ordinanza, ove sussista un
interesse all\'utilizzazione della risorsa idrica previo ripristino
delle opere, i termini relativi ai procedimenti di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e norme statali e regionali
strettamente connesse, sono ridotti ad un quinto; in caso di mancato
rispetto dei termini cosi\' ridotti da parte delle amministrazioni
competenti, il Commissario delegato provvede anche in deroga alle
disposizioni di cui al citato regio decreto.


                               Art. 6.



1. Per l\'attuazione degli interventi collegati alla messa in
sicurezza delle grandi dighe fuori esercizio prive di soggetto
concessionario, il Commissario delegato e\' autorizzato, ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto dei principi generali dell\'ordinamento giuridico, della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall\'ordinamento comunitario, alle sotto
elencate disposizioni:
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive
modifiche ed integrazioni;
legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed
articoli 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;
legge 8 luglio 1986, n. 349, articolo 6 e successive modifiche ed
integrazioni;
legge 14 luglio 1996, n. 494, articoli 9 e 10;
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 cosi\' come
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
settembre 1999;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e 16 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 3, 6, 7, 10,
12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 34, 40, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112,
113, 114, 115, 116, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133,
141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, legge 25 giugno 1865, n. 2359,
articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni; nonche\'
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all\'applicazione delle
suindicate norme e, comunque, nel rispetto dell\'articolo 7, lettera
c), della direttiva comunitaria n. 93/37;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33,
41 e 45, e successive modifiche ed integrazioni;
leggi regionali strettamente connesse all\'attuazione degli
interventi previsti nella presente ordinanza.


                               Art. 7.



1. Per il perseguimento delle finalita\' di cui all\'articolo 1 della
presente ordinanza, il Commissario delegato potra\' utilizzare,
d\'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
risorse che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle
somme stanziate dal decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, nonche\' i
fondi di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine e\'
autorizzata l\'apertura di apposita contabilita\' speciale intestata al
medesimo Commissario delegato.
2. I commissari delegati di cui alle ordinanze di protezione civile
citate al comma 1 dell\'articolo 1 provvedono, entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, alla chiusura delle contabilita\'
speciali all\'uopo attivate, previo versamento sulla contabilita\'
speciale di cui al comma 1 del presente articolo delle somme residue,
in deroga alle norme in materia di contabilita\' speciale.


                               Art. 8.



1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto
in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara\' pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2009
Il Presidente: Berlusconi