Pres. Lupo Est. Ianniello Ric. Bertagna
Rifiuti. Mancato o ritardato pagamento diritto iscrizione
Il mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile di ciascun anno) del diritto annuale di iscrizione nel registro provinciale da parte delle imprese soggette alla procedura semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e 33, comma 3° del D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998 n. 350). Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al registro regionale, da parte delle imprese soggette alla procedura ordinaria di autorizzazione, dall'art. 21, comma 7° del D.M. 28 aprile 1998 n. 406.
UDIENZA PUBBLICA DEL 15/05/2006
SENTENZA N.01460/2007
REG. GENERALE N.023018/2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUPO
ERNESTO
PRESIDENTE
1.Dott.ONORATO
PIERLUIGI
CONSIGLIERE
2.Dott.MANCINI
FRANCO
"
3.Dott.PETTI
CIRO
"
4.Dott.IANNIELLO
ANTONIO
"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1) BERTAGNA BARBARA N. IL 09/11/1962
avverso SENTENZA del 21/12/2005 TRIBUNALE di LA SPEZIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IANNIELLO
ANTONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Di Popolo Angelo
che ha concluso per il rigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv. /
Udit i difensor Avv. /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 21 dicembre 2005, il Tribunale di La Spezia ha
condannato Barbara Bertagna alla pena di 5.000,00 euro di ammenda,
avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all'art. 51, comma
1°, lett. a) del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi art. 256,
comma 1°, lett. a) del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per avere
effettuato in La Spezia, località Valdilocchi e
Carrodano,nel periodo dal primo maggio 2003 al 31 agosto 2004, in
qualità di legale responsabile della Seven Services s.p.a.,
attività di recupero e messa in riserva di rifiuti urbani e
speciali non pericolosi, in una situazione di sospensione della
autorizzazione - in precedenza ottenuta con procedura semplificata ex
art. 33 del medesimo D. Lgs. - in ragione del mancato pagamento del
diritto annuale di iscrizione.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a
mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza o erronea
applicazione degli artt. 31-33 e 51 D. Lgs. n. 22/97, in quanto il
mancato pagamento del diritto di iscrizione comporterebbe una mera
irregolarità che non può inficiare il diritto di
iscrizione nel registro provinciale né pregiudicare lo
svolgimento di una attività regolarmente autorizzata.
La ricorrente chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato dal giudice di merito e prima ancora dalla giurisprudenza
di questa Corte (cfr. Cass. 16 giugno 2004 n. 26923), a norma del D.M.
21 luglio 1998 n. 350, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 50 del
D. Lgs. n. 22, il mancato o ritardato pagamento (entro il 30 aprile
dì ciascun anno) del diritto annuale di iscrizione nel
registro provinciale da parte delle imprese soggette alla procedura
semplificata di autorizzazione all'attività di recupero e
smaltimento di determinati tipi di rifiuto determina la sospensione
dell'iscrizione nei registri di cui agli artt. 32, comma 3° e
33, comma 3° del. D. Lgs. n. 22 (art. 3, comma 3° del
D.M del Ministro dell'ambiente 21 luglio 1998 n. 350).
Identica disciplina è inoltre dettata con riguardo al
mancato o ritardato pagamento dei diritti annuali di iscrizione al
registro regionale, da parte delle imprese soggette alla procedura
ordinaria di autorizzazione, dall'art. 21, comma 7° del D.M. 28
aprile 1998 n. 406, a conferma del fatto che il legislatore "ha
individuato nella regolare e costante tenuta degli albi e dei registri
il mezzo per garantire la regolarità e l'efficacia dei
controlli da effettuare sulle imprese che chiedono ed hanno ottenuto
l'iscrizione e sulle loro attività ed ha poi individuato nel
pagamento annuale dei diritti di iscrizione da parte degli interessati
il mezzo economico essenziale per assicurare i mezzi finanziari
necessari a garantire l'effettiva copertura delle spese occorrenti per
la regolare e costante tenuta degli albi e dei registri e per lo
svolgimento delle necessarie attività di controllo"
(sono parole della sentenza n. 26923, cit.).
Per tale ragioni, le norme collegano al mancato pagamento dei diritti
annuali di iscrizione una conseguenza radicale come la sospensione
dall'iscrizione, da cui deriva l'illiceità
dell'attività ciononostante eventualmente proseguita.
Poiché la normativa indicata è rimasta tuttora
immutata nel nuovo contesto legislativo, il ricorso va respinto, con la
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali.