Cass. Sez. III n. 15680 del 23 aprile 2010 (Cc 3 mar. 2010)
Pres. Onorato Est. Petti Ric. Abbatino
Rifiuti. Deposito temporaneo e onere della prova
L’onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non ricorrenti le condizioni per il deposito temporaneo ,sia perché non era stato osservato il divieto di miscelazione, sia perché non tutti i rifiuti ivi raccolti provenivano da scavi in loco).
UDIENZA del 03.03.2010
SENTENZA N. 379
REG. GENERALE N. 38042/2009
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dai sigg. magistrati:
Dott. Pierluigi Onorato presidente
Dott Agostino Cordova consigliere
Dott. Ciro Petti consigliere
Dott Silvio Amoresano consigliere
Dott. Luigi Marini consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso proposto da Abbatino Rita, nata a San Giuseppe Jato il xx/xx/xxxx, avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di Palermo del 21 settembre del 2009;
- udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
- sentito il Procuratore generale dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorso;
- Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale del riesame di Palermo, con ordinanza del. 21 settembre del 2009, respingeva la richiesta avanzata nell'interesse di Abbatino Rita avverso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un'area di circa cinquecento metri quadrati perché adibita a deposito incontrollato di rifiuti vari (materiali provenienti da demolizioni, rifiuti ferrosi, plastica ecc), ipotizzando a carico dell'indagata, quale legale rappresentante della società " Verdejato s.r.l", il reato di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a) e b) della legge n 210 del 2008 e 256 del decreto legislativo n 152 del 2006.
Ricorre per cassazione l'indagata denunciando:
- violazione di legge per omessa motivazione sia del provvedimento ablatorio che di quello del tribunale del riesame, in quanto non si era assolutamente dimostrata un'attività di raccolta dei rifiuti vari posto che quelli rinvenuti sull'area provenivano da scavi effettuati in loco ed erano destinati ad essere riutilizzati per riempimento;
- la violazione delle norme incriminatici perché il materiale da demolizione proveniva da sbancamenti effettuati in loco ed era destinato al riempimento dello scavo, mentre quello plastico e ferroso proveniva anch'esso da demolizioni effettuate in loco ed era stato provvisoriamente accantonato nell'attesa dello smaltimento; mancavano inoltre le esigenze cautelari in quanto non v'erano elementi per ritenere che il sequestro servisse per scongiurare ulteriori depositi di materiale
IN DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità perché si ripetono cesure già disattese dal tribunale, va comunque respinto perché infondato.
Per delimitare il campo d'indagine devoluto a questa corte è opportuno ricordare che in questa materia, come risulta dall'articolo 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr da ultimo Cass n 43068 del 2009; Sez un 25932 del 2008).
Ciò premesso, si rileva che in sede di sopralluogo si è accertato che in un'area adiacente un capannone gestito dall'attuale ricorrente, sito nella provincia di Palermo dove vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, erano stati depositati rifiuti vari costituiti da materiali da demolizione non sottoposto ad alcun trattamento, da materiale inerte, presumibilmente proveniente dalla vicina cava, da residui ferrosi e plastici oltre a terra e rocce da scavo l'indagata non era provvista di alcuna autorizzazione per la raccolta di tali rifiuti. Pertanto si è ipotizzato il reato di cui al comma primo lettere a) e b) dell'articolo 6 della legge n 210 del 2008 che ha inasprito nelle zone dove vige lo stato d'emergenza le pene previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e segnatamente, per quanto riguarda la fattispecie, dall'articolo 256 comma secondo decreto citato.
Anche in questo grado l'indagata con i motivi di ricorso ha riproposto la tesi che trattasi di un deposito temporaneo di materiali di scavo, provenienti dallo stesso sito, in attesa del parziale utilizzo.
L'assunto è stata già respinto dal tribunale con una motivazione che non presenta alcun errore giuridico. In proposito va ricordato che il decreto Ronchi, all'articolo 6 lettera m) considerava deposito temporaneo il raggruppamento di rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui erano prodotti alle condizioni indicate dalla legge. La direttiva comunitaria (75/442) non conteneva la definizione di "deposito temporaneo" che è propria della legislazione italiana e che solo nel 2008 è stata inserita in una Direttiva comunitaria (2008 /98) Sotto la vigenza del decreto anzidetto il deposito temporaneo ha dato luogo ad un acceso dibattito non solo in ordine all'inquadramento dell'attività con esso svolta ossia se essa dovesse qualificarsi come smaltimento o recupero, ma anche per l'individuazione della disciplina applicabile allorché si violavano da parte del produttore del rifiuto le condizioni- o anche una sola di essa- previste dalla legge , posto che il rispetto di tali condizioni non costituiva solo una questione classificatoria, ma poteva incidere sulla disciplina (penale o amministrativa) applicabile alla fattispecie-
La definizione, con alcune puntualizzazioni che riguardano i limiti temporali o quantitativi del deposito,che non interessano la fattispecie, è stata ripresa con il decreto legislativo n 152 del 2006.
L'osservanza delle condizioni previste dalla legge per il deposito temporaneo esonerano il produttore dal richiedere l'autorizzazione e quindi dall'osservanza degli obblighi previsti dal regime autorizzatorio ad eccezione del divieto di miscelazione e dell'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico,che devono comunque essere osservati.
L'inosservanza anche di una sola delle condizioni imposte per il deposito temporaneo trasforma l'attività oggetto del deposito in illecita gestione dei rifiuti o in abbandono di rifiuti
A proposito della distinzione tra deposito temporaneo e deposito irregolare e abbandono da parte di questa Corte si è statuito che "In tema di gestione dei rifiuti, allorché il deposito degli stessi manchi dei requisiti fissati dall'art. 6 lett. m) D.Lgs. n. 22 del 1997 (ora art. 183 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152) per essere qualificato quale temporaneo, si realizza secondo le circostanze : a) un abbandono ovvero un deposito incontrollato sanzionato, secondo i casi, dagli artt. 50 e 51, comma secondo, del citato D.Lgs. n. 22 (ora sostituiti dagli artt. 255 e 256, comma secondo, D.Lgs.152 del 2006); b) un deposito preliminare, necessitante della prescritta autorizzazione in quanto configura una forma di gestione dei rifiuti; c) una messa in riserva in attesa di recupero, anch'essa soggetta ad autorizzazione quale forma di gestione dei rifiuti."(Cass n 39544 del 2006). E più recentemente che " In tema di deposito di rifiuti(nella specie materiale ferroso e da scavo) si ha deposito temporaneo,come tale lecito,quando i rifiuti sono raggruppati in via temporanea ed alle condizioni previste dalla legge , nel luogo di produzione; si ha deposito preliminare o stoccaggio,che richiede l'autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata,quando non sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 6 lettera m ) del decreto legislativo n 22 del 1997(ora art 183 lettera m del decreto legislativo n 152 del 2006) per il deposito temporaneo dei rifiuti; sia ha deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, quando il raggruppamento di essi viene effettuato in luogo diverso da quello in cui i rifiuti sono prodotti e fuori della sfera di controllo del produttore (Cass n 33971 del 2007; n 19883 del 2009). La sanzione per le varie ipotesi è identifica fatta eccezione per l'abbandono effettuato da privati. Nelle zone dove vige l'emergenza rifiuti e segnatamente nella zona in esame l'abbandono è sanzionato penalmente sia che venga effettuato da titolari di imprese che da privati (cfr comma primo lettera a articolo 6 della legge n 210 del 2008). Nella fattispecie i rifiuti sono stati abbandonati o comunque stoccati dal titolare di un'impresa.
L'anzidetta distinzione è in linea con la Direttiva Comunitaria 2008/98 nella quale, come accennato, si è introdotta per la prima volta la nozione di deposito temporaneo essendosi precisato al quindicesimo " considerando" che "occorre operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta dei rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante la loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta". Nella fattispecie non ricorrono le condizioni per il deposito temporaneo ,sia perché non era stato osservato il divieto di miscelazione, sia perché non tutti i rifiuti ivi raccolti provenivano da scavi in loco. D'altra parte l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dalla legge per la liceità del deposito temporaneo grava sul produttore dei rifiuti in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Così Cass n 21587 del 2004 e 30647 del 2004).
Anche per quanto concerne le esigenze cautelari la motivazione del tribunale non presenta alcun errore giuridico essendosi precisato che il sequestro era finalizzato ad evitare la prosecuzione dell'attività di abbandono.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 3 marzo del 2010
DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 23 APR. 2010