Cass. Sez. III n. 17289 del 18 aprile 2014 (Cc. 20 feb. 2014)
Pres. Fiale Est. Aceto Ric. Terrizzi
Rifiuti. Definizione e caratteristiche della discarica

Secondo la definizione legislativa adottata in attuazione della Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, è discarica qualunque area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo (art. 2, lett. g, d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36). Si tratta di definizione che, da un lato, come anche in dottrina non si è mancato di evidenziare, espunge definitivamente, dall'area del penalmente rilevante, e comunque non la individua come requisito essenziale, la necessaria predisposizione di uomini e/o mezzi per la realizzazione e/o la gestione della discarica, dall'altro, valorizza piuttosto la destinazione dell'area a luogo di smaltimento permanente dei rifiuti, a prescindere dall'effettivo degrado che ne può derivarne (e che, in ipotesi, potrebbe essere anche del tutto assente ove la discarica sia realizzata e gestita secondo la migliore tecnica possibile)

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