Cass. Sez. III n. 1406 del 17 gennaio 2012 (Ud. 15 dic. 2011)
Pres. Mannino  Est. Teresi Ric. Bevilacqua
Rifiuti. Emergenza e regione Calabria

Il trasporto di tali rifiuti richiede l'iscrizione all'Albo nazionale e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui all'art. 256, comma primo, d. lgs. n. 152 del 2006, ma quello più grave di cui all'art. 6 lettera d) della legge n. 210/2008.

OSSERVA

Con sentenza in data 16.12.2010 la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a B.F., B.L. e B.C. quali colpevoli del reato di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2 per avere vigendo lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato nel territorio della Regione Calabria con DPCM emesso il 18.12.2009 ai sensi della L. n. 225 del 1992 trasportato col motocarro Fiat 40 NC 35 B targato (OMISSIS) rifiuti pericolosi parti meccaniche di autovetture contenenti oli e grassi minerali, monoblocco di motore con fuoriuscita d'olio, copertoni, cerchioni di ferro marmitte, ammortizzatoti, fili di rame, infissi di alluminio in mancanza della prescritta iscrizione nell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.

Nel corso di un servizio i CC avevano controllato il suddetto veicolo, condotto da B.F., che aveva asserito che le persone trasportate collaboravano con lui nell'attività di raccolta e di trasporto del ferro vecchio e, in particolare, che B. C. stava prestando una collaborazione occasionale.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

sulla ritenuta configurabilità del reato, introdotto per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti, "per l'evidente carenza sia dell'inadeguatezza dell'azione che del relativo profilo psicologico palesemente carente nella circostanza" B.F.;

sulla ritenuta legittimità costituzionale del suddetto DPCM che, estendendo la normativa sull'emergenza rifiuti prevista per la Regione Campania alla Regione Calabria, aveva previsto "l'inasprimento di pena" per fatti commessi in Calabria violando il principio nulla poena sine praevia lege poenali B.L.;

sull'affermazione di responsabilità pur in mancanza dell'elemento psicologico del reato essendo il conducente del veicolo in possesso di un formulario di rifiuti regolarmente compilato B.L.;

sulla conferma della pronuncia di condanna nei confronti di B.C. che "era semplicemente a bordo del camion che stava trasportando i rifiuti" senza concorrere nel trasporto illecito non essendo ravvisatale compartecipazione morale anche alla stregua delle dichiarazioni liberatorie dei coimputati.

Chiedevano tutti l'annullamento della sentenza impugnata.

I ricorsi, che propongono censure che contestano la ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e che muovono erronee argomentazioni giuridiche, sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.

In fatto, è stato accertato, con motivazione incensurabile, che rifiuti pericolosi sono stati trasportati con un motocarro, condotto da B.F. il quale, nell'ammettere di svolgere per mestiere attività di raccolta e di trasporto di materiale ferroso nella specie contenente oli e grassi minerali, ha aggiunto di avvalersi della collaborazione delle persone che viaggiavano con lui.

Il trasporto di tali rifiuti richiede l'iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 e la pacifica insussistenza di tale requisito integra, essendo stato il fatto commesso nella Regione Calabria, alla quale è stata estesa la disciplina emergenziale introdotta per la Regione Campania, non già il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, ma quello più grave di cui alla L. n. 210 del 2008, art. 6, lett. d), contestato agli imputati.

L'estensione alla regione Calabria della disciplina emergenziale è intervenuta ai sensi e per gli effetti della L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1, con la conseguenza che alle particolari ipotesi d'illeciti in materia di rifiuti si applicano le norme sanzionatorie previste dalla L. n. 210 del 2008, art. 6, sicchè sono palesemente erronei i rilievi difensivi relativi all'inoffensività della condotta e all'inasprimento della pena che consegue dalla operatività, ratione loci, della L. n. 2008 del 2010 per effetto dell'emanato DPCM dianzi menzionato.

Correttamente i giudici di merito hanno escluso l'invocata buona fede in ordine al trasporto dei rifiuti commesso in violazione della normativa che lo rende legittimo soltanto previa iscrizione all'Albo nazione di cui al Decreto n. 22 del 1997, art. 30 sicchè la condotta degli imputati non può essere in alcun modo giustificata sussistendo a carico del trasportatore l'obbligo di acquisire tutti i dati conoscitivi necessari per il suo corretto esercizio.

Ne consegue che l'inconsistenza della predetta doglianza sulla buona fede per la quale non costituiscono elementi di supporto le circostanze fattuali segnalate dall'imputato B.F. e prese in considerazione dai giudici di merito perchè "ai fini della configurabilità dell'ignoranza inevitabile, e quindi scusabile, della legge penale, la scriminante della buonafede può trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'agente abbia fatto tutto il possibile per adeguarsi al dettato della norma e questa sia stata violata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente medesimo, al quale, quindi, non può essere mosso alcuni rimprovero, neppure di semplice leggerezza.

Non è sufficiente, dunque, ad integrare gli estremi dell'esimente in parola il comportamento passivo tenuto dall'imputato, essendo, invece necessario che questo si attivi (informandosi presso gli uffici competenti, consultando esperti in materia, ecc.) alfine di adeguarsi all'ordinamento giuridico" Sez. 3^, n. 1042/1990, RV. 186394.

Anche sulla compartecipazione all'illecito di B.C. la sentenza impugnata è adeguatamente motivata essendo stato puntualizzato che il conducente e proprietario del veicolo ha indicato i trasportati quali suoi collaboratori nell'attività di raccolta del ferro vecchio la collaborazione occasionale non esclude il reato: Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 24428/2011 RV. 250674 "il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti si configura anche in presenza di una condotta occasionale, in ciò dfferenziandosi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 260, che sanziona la continuità della attività illecita. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposta, tra l'altro, per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6 conv. con modd. in L. n. 210 del 2008, applicabile nella Regione Calabria in quanto soggetta al regime emergenziale in materia di rifiuti)", sicchè correttamente è stata ritenuta la compartecipazione criminosa del predetto nella forma dell'esecuzione del fatto.


P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012