Cass. Sez. III n. 23200 del 23 maggio 2018 (Ud 5 apr 2018)
Presidente: Di Nicola Estensore: Galterio Imputato: Venturini ed altro  
Rifiuti. Illecita gestione e particolare tenuità del fatto

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica come quello di illecita gestione di cui all’art. 256, comma 1 d.lgs. 152\06



RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 8.3.2017 il Tribunale di Mantova ha condannato Silvano ed Antonio Venturini alla pena di C 12.500 di ammenda ritenendoli responsabili del reato di cui all'art. 256, comma 4 d. Igs 156/2006, per avere, in qualità di amministratori dell'omonima snc titolare di autorizzazione ambientale per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e per il recupero di veicoli fuori uso, in concorso fra loro, accatastato in luogo aperto, e non su superfici impermeabili come prescritto dalla relativa autorizzazione, le autovetture ancora da bonificare con all'interno ancora la batteria e la presenza di macchie di olio.
Avverso il suddetto provvedimento gli imputati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale censurano, in relazione al vizio motivazionale, una serie di profili:
1) la mancata dimostrazione della presenza degli olii e dei liquidi all'interno delle autovetture accatastate per la bonifica, di cui non solo non vi era alcuna documentazione fotografica, ma che era stata indebitamente desunta dal teste M.Ilo Ciarrocchi sulla base della presenza di macchie sul pavimento, del tutto normali all'interno di un deposito auto, in corrispondenza delle carcasse delle vetture da bonificare, senza che si fosse proceduto ad alcuna verifica della loro provenienza dalle auto in questione, tenuto conto che in ogni caso la pressa per lo stoccaggio ed il recupero dei metalli cui l'impresa era stata autorizzata ben poteva essere la causa della fuoriuscita dei liquidi;
2) la mancata dimostrazione della presenza delle batterie all'interno delle carcasse delle auto, desunta anch'essa dalla deposizione del M.Ilo Ciarrocchi, il quale tuttavia dopo aver genericamente affermato di aver trovato vetture accatastate l'una sull'altra ancora da bonificare, non è stato in grado di precisare nel corso del controesame di avere verificato la presenza delle batterie all'interno delle singole vetture che proprio perché impilate non potevano consentire l'ispezione visiva, affermando solo che molte, come quella in cima al mucchio, avevano il cofano aperto, circostanza questa smentita dai rilievi fotografici;
3) la non configurabilità della violazione dell'autorizzazione conseguita atteso che la presenza di auto non accatastate su un'area non pavimentata poteva essere consentita trattandosi di vetture chei essendo ancora da bonificare, erano state ivi ubicate solo temporaneamente, in procinto di essere spostate nella zona deputata alla bonifica;
4) l'illogicità del diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. atteso che la mancata ispezione da parte del verbalizzante delle singole autovetture non consentiva di ritenere accertata la pluralità di violazioni ritenuta dal giudice ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: al contrario la circostanza che si trattasse di un fatto isolato escludeva la ravvisabilità della abitualità della condotta preclusiva al riconoscimento della causa di non punibilità;
5) l'omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che impone la valutazione della gravità del fatto sul quale, invece, la sentenza impugnata nulla riferisce

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I singoli profili di censura articolati dai ricorrenti devono ritenersi manifestamente infondati.
In relazione al primo ed al secondo motivo da esaminarsi congiuntamente attenendo entrambi alla sussistenza del fatto ed essendo dunque intrinsecamente connessi, va rilevato che, quanto alla presenza di macchie di olio sotto le vetture accatastate, la doglianza sollevata dalla difesa risulta meramente fattuale venendo soltanto contrapposta alla logica ricostruzione del fatto eseguita dal giudice di merito, senza che vengano evidenziate carenze o fratture argomentative, un diversa lettura delle risultanze istruttorie cui la motivazione risulta, per contro, pienamente aderente. E' principio non controverso, infatti, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non è tenuta a stabilire, non essendo giudice delle prove acquisite nel corso del procedimento, ma solo della motivazione, se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né a condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Devono, pertanto, essere richiamati i consolidati e noti orientamenti di questa Corte circa la portata dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e comma 3, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell'espressa previsione normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell'apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti.
Da nessun vizio risulta affetto, nella specie, l'iter logico argomentativo seguito dal Tribunale mantovano che, nel desumere la mancata bonifica di tutte le auto dalla presenza delle macchie di olio sul pavimento in corrispondenza delle vetture accatastate e dalla deposizione del verbalizzante che aveva verificato tra le macchine accatastate quelle alla sua altezza, da cui appunto non erano state rimosse né le batterie né i liquidi, incentra il proprio ragionamento sul criterio dell'inferenza ragionevole, muovendo cioè dalle massime di esperienza, che in quanto caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, consentono di pervenire a conclusioni fondate sul!' id quod plerumque accidit, che rientrano pienamente nei canoni della logica comune. La circostanza che l'agente non avesse visto materialmente colare il liquido dalle singole auto, così come la mancata ispezione di tutte le carcasse presenti, ma solo di talune in cui era stata verificata dal teste, stante il cofano aperto, la presenza delle batterie, non inficia perciò, stante la correttezza del criterio inferenziale seguito, la puntualità del discorso giustificativo della decisione impugnata, cui deve essere limitato il sindacato demandato a questa Corte.
2. Meramente fattuale e del pari inammissibile è altresì la deduzione relativa alla temporaneità dell'accatastamento delle auto su un'area non pavimentata.
3. Quanto al diniego della causa di non punibilità, le contestazioni svolte si fondano anch'esse sulla mancata ispezione di tutte le auto da parte del verbalizzante, la quale proprio perché superata dall'accertamento induttivo da parte del Tribunale, non è perciò idonea ad inficiare la tenuta sul piano motivazionale della sentenza impugnata che correttamente àncora l'insussistenza dell'inoffensività del fatto alla ripetizione nel tempo dell'azione illecita, coerentemente desunta dal numero delle auto accatastate e non bonificate, e conseguentemente dalla loro complessiva potenzialità inquinante. Sebbene non possa parlarsi nel caso di specie di una pluralità di illeciti, rientrando il reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 tra quelli di natura eventualmente abituale, si desume ciò nondimeno proprio dalla pluralità di carcasse non bonificate la non marginalità dell'offesa del bene tutelato, nella specie costituito dall'integrità dell'ambiente e della salute dell'uomo.
Se già sotto tale profilo deve ritenersi esclusa con il riferimento, tra gli elementi di cui all'art. 133, primo comma c.p., a quello della gravità del danno o del pericolo, l'applicabilità della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis, primo comma, c.p., va peraltro rilevato che, secondo quanto già condivisibilmente affermato da questa Corte proprio in relazione al reato di cui all'art. 256, comma primo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Sez. 3, n. 48318 del 11/10/2016 - dep. 16/11/2016, P.M. in proc. Halilovic, Rv. 268566; Sez. 3, n. 30134 del 05/04/2017 - dep. 15/06/2017, Dentice, Rv. 270255). Osta invero alla sua applicabilità la stessa littera legis che annovera nel comportamento abituale di cui al terzo comma "i reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate". E poiché il reato in contestazione, pur suscettibile di perfezionarsi anche solo con l'attuazione di una singola e specifica condotta, ma che può configurarsi, ciò nondimeno, come ripetizione nel tempo di distinte, ma analoghe, condotte, sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo ed unitariamente lesive del bene giuridico tutelato, si è nel caso di specie realizzato con l'accatastamento di una pluralità di vetture non bonificate ammassate insieme ad altre tipologie di rifiuti, si è verificata una reiterazione nel tempo della condotta tipica, ontologicamente in antitesi con il richiamo alla «non abitualità del comportamento» effettuata dall'art.131-bis c.p..
4. Con riferimento, infine, al diniego delle circostanze generiche, va rilevato che trattasi di un diritto, non già automatico dell'imputato, che si può cioè escludere in caso di elementi negativi di valutazione, ma al contrario di un beneficio che presuppone il riconoscimento, in positivo, di elementi tali da giustificare la diminuzione della pena rispetto all'arco edittale. Essendo la finalità della previsione normativa di cui all'art. 62-bis c.p. quella di consentire un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato in presenza di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto della persona che di esso si è reso responsabile, ne deriva che mentre la meritevolezza del beneficio necessita di apposita motivazione dalla quale emergano in positivo gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la esplicita motivazione del rigetto si rende, invece, necessaria solo in presenza di una specifica e motivata richiesta dell'imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto, come già affermato da questa Corte, con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 266460).
Non risultando nel caso di specie che l'istanza della difesa fosse supportata dall'evidenziazione di specifici elementi che comunque non figurano dedotti con il presente ricorso, la valutazione, espressa in termini negativi dal Tribunale lombardo, sottolineando quale elemento ostativo, fra quelli enucleati dall'art. 133 c.p., il numero delle autovetture non bonificate, deve ritenersi, pertanto, immune da censure.
Segue, all'esito dei ricorsi la condanna, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., dei ricorrenti, al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 5.4.2018