Cass. Sez. III n. 2683 del 23 gennaio 2012 (Ud. 12 ott. 2011)
Pres. Mannino Est. Andronio Ric. Bosello
Rifiuti. Ordinanze di necessità e scriminante dell'adempimento del dovere

Non ricorre la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nel fatto dell'assessore che provvede alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando un'ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall'impossibilita di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città poiché la scriminante dell'adempimento del dovere non opera  a fronte di un ordine verbale impartito dall'imputato, atto tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e certamente non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità e urgenza.

RITENUTO IN FATTO

1. - Con sentenza del 24 giugno 2009, il Tribunale di Udine - sezione distaccata di Palmanova ha, per quanto qui rileva, condannato l'imputato odierno ricorrente, in concorso con altro soggetto, per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), perchè, nella sua qualità di assessore comunale, aveva autorizzato verbalmente una società di smaltimento di rifiuti ad utilizzare un'area del Comune per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi rientranti nella categoria "altro rifiuto non compostabile".

2. - Avverso tale provvedimento l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., perchè il ricorrente avrebbe provveduto alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando - in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, comma 4, - un'ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall'impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città; 2) la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui questa afferma, da un lato, la buona fede dell'imputato e, dall'altro, la sua responsabilità colposa; 3) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega che il coimputato, titolare della società di smaltimento di rifiuti che aveva effettuato lo smaltimento in questione, avesse minacciato di interrompere il servizio di spazzamento se non fosse stato autorizzato allo stoccaggio temporaneo da parte dell'assessore; 4) la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma che il deposito effettuato non era un deposito temporaneo.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. - Il ricorso deve essere rigettato.

3.1. - Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamenta il mancato riconoscimento della sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 c.p., perchè il ricorrente avrebbe provveduto alla sostituzione del sindaco e degli altri assessori nel periodo feriale, adottando un'ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare la situazione di assoluta emergenza rappresentata dall'impossibilità di trovare un luogo dove smaltire i rifiuti raccolti in città - è manifestamente infondato.

Deve osservarsi che la scriminante dell'adempimento del dovere, invocata dalla difesa, non opera nel caso di specie, a fronte di un ordine verbale impartito dall'imputato, atto tanto macroscopicamente illegittimo da essere giuridicamente inesistente e certamente non riconducibile alla categoria delle ordinanze di necessità e urgenza.

E', infatti, sufficiente ricordare, sul punto, che l'art. 54, comma 4, del testo unico sugli enti locali autorizza il sindaco - o l'assessore che lo sostituisce a norma del successivo comma 8 - ad adottare ordinanze di necessità e urgenza, provvedimenti che devono necessariamente essere dotati di forma scritta e di un'adeguata motivazione. Si tratta di requisiti richiesti, in via generale, per tutti gli atti amministrativi dalla L. n. 241 del 1990 e viepiù necessari in presenza dell'attitudine dei provvedimenti contingibili e urgenti a derogare alle leggi (in forza della previsione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 54, comma 4): la motivazione di tali atti deve indicare, fra l'altro, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'eccezionale situazione di necessità e urgenza e della scelta del particolare strumento straordinario di smaltimento dei rifiuti adottato. Infatti - come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa - il potere esercitatale dal sindaco ai sensi del citato art. 54 presuppone una situazione di pericolo effettivo, da esternare con congrua motivazione, che non possa essere affrontata con nessun altro tipo di provvedimento, e può essere utilizzato per risolvere una situazione comunque temporanea e mai per esigenze prevedibili e ordinarie. Il legislatore, per consentire all'amministrazione di fare fronte a situazioni non prevedibili nè tipizzabili, non precisa quali siano gli elementi (contenuti, presupposti diversi, oggetto) del provvedimento, limitandosi ad attribuire il potere di adottare le misure "adeguate" o "necessarie", e prevede una deviazione rispetto al principio di tipicità, accentuata dal fatto che spesso i provvedimenti di tale tipo possono derogare alla disciplina vigente e sono normalmente suscettibili di esecuzione forzata. Tra i limiti a tale pure consentita deviazione esiste, oltre il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento, l'urgenza e la provvisorietà, anche la natura residuale dei provvedimenti in questione, cioè la mancanza di altri poteri tipici (explurimis, Consiglio di Stato, sez. 5, 16 febbraio 2010, n. 868; sez. 4, 24 marzo 2006, n. 1537).

3.2. - Quanto alla denunciata contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui questa afferma, da un lato, la buona fede dell'imputato e, dall'altro, la sua responsabilità colposa, deve dichiararsi l'infondatezza del relativo motivo di gravame.

La motivazione la sentenza appare, infatti, sufficientemente coerente e corretta sul punto, perchè evidenzia che l'imputato ritenne di agire a fin di bene, ma colposamente non attivò i rimedi, facilmente conoscibili, predisposti dall'ordinamento per fronteggiare emergenze quale quella in questione.

3.3. - Il terzo motivo - relativo alla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui si nega che il titolare della società di smaltimento di rifiuti avesse minacciato di interrompere il servizio di spazzamento se non fosse stato autorizzato allo stoccaggio temporaneo da parte dell'assessore - è manifestamente infondato.

Tale circostanza è, infatti, evidentemente irrilevante nel caso di specie, perchè, anche se vera, non escluderebbe la responsabilità dell'imputato per l'adozione di un atto abnorme quale l'autorizzazione verbale allo stoccaggio in violazione della legge.

3.4. - Il quarto motivo - con cui si denuncia la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui si afferma che il deposito effettuato non era un deposito temporaneo - è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata chiarisce, infatti, che, poichè i rifiuti non erano stati raggruppati nel luogo della loro produzione, ma in un luogo diverso, si trattava di vero e proprio stoccaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. t), e non di deposito temporaneo, per il quale è richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, 9 dicembre 2008, n. 45477) che i rifiuti siano raggruppati nel luogo di produzione e non altrove.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.G. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012