Cass. Sez. III n. 33633 del 13 settembre 2022 (UP 9 giu 2022)
Pres. Rosi Est. Zunica Ric. Montillet
Rifiuti.Particolare tenuità del fatto

E’ legittima la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. quando in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto il giudice abbia rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti illegittimamente depositati (pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi), osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore.


RITENUTO IN FATTO

        1. Con sentenza del 23 aprile 2018, il Tribunale di Firenze, per quanto in questa sede rileva, condannava Marie Jeanne Montillet alla pena, condizionalmente sospesa, di 4 mesi di arresto, in quanto ritenuta colpevole dei reati ex art. 256 comma 1 lett. a) e b) e comma 2 del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo A), e 255 comma 3 del medesimo decreto (capo B); tali reati sono stati contestati all’imputata per avere, nella sua veste di rappresentante legale delle società Bia s.r.l. e Consorzio Prisma s.r.l., realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non in una pluralità di luoghi (capo A), avendo il giudice monocratico tuttavia circoscritto la condanna dell’imputata a una parte del fatto contestato, ovvero al deposito incontrollato dei rifiuti all’interno dei cassoni scarrabili; ancora, la Moutillet veniva condannata anche per non aver ottemperato all’ordinanza n. 24 emessa dal Sindaco di Signa il 21 aprile 2015, con cui era stata disposta la rimozione dei rifiuti rinvenuti nell’area recintata ubicata in Signa, in via Amendola, (capo B), area dove era avvenuto il deposito incontrollato. I fatti risultano accertati in Signa fino al 27 gennaio 2015 (capo A) e il 21 dicembre 2015 (capo B).
2. Con sentenza del 28 novembre 2019, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale, assolveva l’imputata dal reato ex art. 255 comma 3 del d. lgs. n. 152 del 2006 (capo B) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le attenuanti generiche, riduceva la pena, per il residuo reato del capo A, a mesi 2 di arresto, convertiti in 15.000 euro di ammenda.
3. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, la Montillet, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo motivo, si contesta la qualificazione giuridica del fatto, deducendosi la violazione degli art. 533 comma 1 e 192 commi 1 e 2 cod. proc. pen., nonché il vizio della motivazione, nella misura in cui è stata ritenuta la sussistenza di un deposito incontrollato di rifiuti riconducibile all’art. 256 comma 2 del d. lgs 152 del 2006 ed è stata esclusa la configurabilità di un deposito temporaneo che, ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. bb) del d. lgs. n. 152 del 2006, non è soggetto ad autorizzazione; si evidenzia in proposito che non vi è prova che i paraurti presenti nei cassoni provenissero dall’attività di carrozzeria, ben potendo gli stessi derivare dall’attività di depositeria di auto che sull’area i fratelli Farese esercitavano da anni, essendo anzi plausibile che i Farese, dovendo procedere a liberare l’area, avessero raccolto nei cassoni i paraurti che nel tempo avevano conservato e mantenuto in deposito in una parte dell’area, quali parti di ricambio utilizzabili nell’ambito dell’attività di carrozzeria da loro esercitata, e ciò anche in ragione del fatto che nessuno ha mai assistito al trasferimento dei paraurti dai locali della carrozzeria da cui gli stessi asseritamente provenivano.
In ogni caso, quand’anche i paraurti fossero provenuti dalla carrozzeria, posta nelle immediate vicinanze, era comunque ravvisabile un deposito temporaneo, atteso che il luogo di produzione non è solo quello dove sono prodotti i rifiuti, ma anche quello che si trova nell’immediata disponibilità dell’impresa produttrice e nel quale gli stessi sono depositati, purché, come nel caso di specie, funzionalmente collegato al luogo di produzione, dovendosi considerare in tal senso che, al momento del sopralluogo del 27 gennaio 2015, il quantitativo di rifiuti era inferiore a 30 metri cubi e non era scaduto ancora il termine di un anno fissato per l’avvio e smaltimento ex art. 183 comma 1 lett. bb) punto 2 del d. lgs. n. 152 del 2006.
Con il secondo motivo, dedicato al punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l’imputata prestato un tacito consenso o comunque acquiescenza alla realizzazione del deposito incontrollato, la difesa eccepisce la violazione degli art. 110 cod. pen. e 256 comma 2 D.lgs. 152 del 2006 e il vizio di motivazione, osservando che la Corte di appello ha ritenuto provata la circostanza che l’imputata conoscesse l’utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria Euroflorence solo sul presupposto che sui cassoni ci fosse scritto “proprietà Euroflorence”, intendendo che tali cartelli fossero stati affisi in accordo con la Bia o con il Consorzio Prisma per autorizzare in via informale i Farese a scaricare i rifiuti in eccesso o che esse non erano in grado di ritirare. Secondo la difesa, tuttavia, tale circostanza non può assumere alcun rilievo in ordine al consenso dato dall’imputata, mancando completamente qualsiasi prova sul chi, sul quando e sul perché sarebbero stati affissi i detti cartelli.
Peraltro, se è vero che nessuno ha mai detto che quei cartelli erano stati apposti dai Farese, è altrettanto vero che nessuno ha mai detto che gli stessi erano stati apposti da personale della Bia o del Consorzio Prisma; del resto, il teste Biagioni, titolare della BGS, ha riferito che su quell’area vi erano solo scarrabili vuoti che venivano prelevati dal trasportatore BGA, precisando che i rifiuti provenienti dalla carrozzeria dei Farese, depositati in contenitori diversi dai cassoni, venivano da lui ritirati direttamente presso la carrozzeria, non essendo egli a conoscenza dell’utilizzo dell’area quale depositeria auto da parte dei Farese.
A ciò si aggiunge che i cassoni si trovavano su un’area prospiciente gli uffici del Consorzio Prisma presso cui il personale della Bia e dello stesso Consorzio non avevano ragione di recarsi, essendo la movimentazione degli stessi affidata in autonomia alla BGA, fermo restando che i Farese, alla data del novembre 2014, avevano la disponibilità dell’area e la possibilità di accedervi liberamente.
In ogni caso, la sola apposizione dei cartelli, quand’anche fosse ricondotta alla Bia e al Consorzio Prisma, non sarebbe certo sufficiente a provare che la Montillet fosse sicuramente a conoscenza dell’utilizzo dei cassoni da parte della carrozzeria: sul piano dell’elemento soggettivo, si osserva infatti che non è dimostrata la conoscenza del fatto da parte dell’imputata, anzi, alcune testimonianze (cfr. deposizioni dei testi Corica e Morelli) hanno fatto emergere che i rifiuti erano stati collocati nei cassoni dai Farese senza che di ciò sia stata informata l’imputata, la quale non si occupava degli aspetti operativi delle società Bia e del Consorzio Prisma, ma dei soli aspetti amministrativi, essendo collocato peraltro il suo ufficio dove ella lavorava in una palazzina distante circa 400 metri dall’area.
Con il terzo motivo, sono state censurate la erronea applicazione dell’art. 256 comma 2 d. lgs 152 del 2006 in relazione agli art. 40 e 43 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento di prove decisive: si contesta, in particolare, il punto della sentenza in cui è stata ritenuta provata la responsabilità della Montillet per avere l’imputata mantenuto i due cassoni nella disponibilità dei coimputati Farese, consentendo così di fatto la prosecuzione dell’attività, rilevandosi che la Corte di appello non solo ha attribuito significati diversi a due concetti, il consenso tacito e la acquiescenza, che possono essere considerati sinonimi, ma ha individuato quale comportamento acquiescente della ricorrente quello di non aver provveduto alla eliminazione dei cartelli, salvo poi rimproverarla di non aver provveduto alla eliminazione dei rifiuti, profilo questo che non potrebbe rilevare a carico di un proprietario incolpevole di un’area su cui avviene il deposito di rifiuti a sua insaputa: una cosa infatti è discutere della responsabilità concorsuale della Montillet nella realizzazione del deposito incontrollato per aver lasciato i cassoni nella disponibilità dei Farese, altra è ritenere che la stessa ne risponda per non aver eliminato i rifiuti ivi contenuti.
Peraltro, i cartelli ben avrebbero potuto non essere visti dal personale della Bia o del Consorzio (sarebbe certo che non li abbia visti la Montillet) o comunque essere lasciati lì dove erano, senza che ciò si traducesse in una sorta di nulla osta all’utilizzo da parte dei Farese, non essendo affatto provato che costoro abbiano continuato a depositarvi materiale con il consenso della Montillet.
Con il quarto motivo, infine, oggetto di censura è la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod pen., osservandosi che l’esiguità del danno e del pericolo per l’ambiente, la breve durata e la modesta entità del deposito incontrollato, deponevano per il positivo riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, e ciò anche in ragione della circostanza che la Montillet si è occupata dello smaltimento e della presentazione di un piano di investigazione che ha comportato l’esecuzione di interventi anche dispendiosi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

       Il ricorso è infondato, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, essendo estinto per prescrizione il residuo reato per cui il quale la ricorrente è stata condannata.
      1. Iniziando dai primi tre motivi, suscettibili di trattazione unitaria perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve evidenziarsi che la conferma del giudizio di colpevolezza dell’imputata rispetto al residuo capo A non presenta criticità.
Sul punto occorre premettere che, rispetto al capo B, la Corte di appello ha assolto l’imputata per non aver commesso il fatto, mentre, quanto al capo A, ha ritenuto corretto il percorso argomentativo del primo giudice, il quale aveva circoscritto l’affermazione della penale responsabilità della Montillet alla sola condotta relativa al deposito incontrollato dei rifiuti rinvenuti all’interno dei cassoni scarrabili.
Sul punto, i giudici di merito hanno valorizzato in particolare gli esiti dell’attività investigativa svolta dal Corpo forestale dello Stato, i cui agenti, il 27 gennaio 2015, riscontravano in un’area sita a Signa, alla via Amendola, nella disponibilità della società Coger s.r.l., gestita da Giuseppe Ganci, marito di Marie Jeanne Montillet, 38 cassoni scarrabili di proprietà della Bia s.r.l., società di cui la Montillet era legale rappresentante: di questi 38 cassoni, 36 erano vuoti, mentre 2, aventi la scritta “proprietà Euroflorence”, erano pieni di parti di auto provenienti da demolizioni.
Dai controlli svolti dagli operanti emergeva altresì che la Bia s.r.l. esercitava attività di intermediazione di rifiuti e aveva concesso l’uso di tali cassoni alla Consorzio Prisma s.r.l., a sua volta amministrata dalla stessa Montillet per attività di movimentazione di rifiuti prodotti da terzi, fra i quali figurava la carrozzeria Euroflorence, gestita dai fratelli Antonio e Rocco Farese; questa era autorizzata a effettuare il deposito temporaneo dei propri rifiuti presso la sede della carrozzeria, dove i rifiuti venivano prelevati a smaltiti dal Consorzio Prisma.
Alla stregua di tali risultanze, sia il Tribunale che la Corte di appello sono pervenuti alla conclusione della configurabilità del reato di deposito incontrollato di rifiuti, escludendo che si fosse in presenza di un mero deposito temporaneo.
È stato infatti osservato che la carrozzeria dei Farese si trovava a circa 200-300 metri di distanza e che i rifiuti erano depositati in un’area che in quel momento non era nella disponibilità dei Farese, i quali avevano consegnato le chiavi della recinzione a Ganci, per cui non avevano più il diritto di usare l’area, non essendovi soprattutto alcun collegamento funzionale con il luogo di produzione dei rifiuti: si trattava infatti di rifiuti prodotti nella carrozzeria e non nell’attività di depositeria che i Farese esercitavano nell’area: tale attività peraltro era cessata nel 2012 e i titolari della carrozzeria nel 2014 avevano anche finito di allontanare tutte le auto ivi custodite, fermo restando che l’attività di depositeria non comportava alcuna lavorazione sulle auto in deposito e tantomeno l’asportazione di loro parti, mentre nel caso di specie si era in presenza di rifiuti derivanti da demolizioni o riparazioni.
         1.1. Orbene, l’impostazione dei giudici di merito appare immune da censure, in quanto coerente con la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, Rv. 273965), secondo cui, in tema di gestione illecita dei rifiuti, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 mc), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza, con la precisazione (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 10/05/2016, Rv. 267636) che l’onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, fissate dall’art. 183 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria di tale deposito rispetto alla disciplina ordinaria.
Tale onere della prova non può ritenersi adeguatamente soddisfatto nella vicenda in esame, per cui la qualificazione giuridica del fatto operata dai giudici di merito appare corretta, avuto riguardo alla natura e alla collocazione dei rifiuti in esame.
     1.2. Anche rispetto all’ascrivibilità della condotta illecita all’odierna ricorrente non si ravvisano aporie argomentative nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello ragionevolmente osservato che la Montillet era legale rappresentante sia della Bia s.r.l., proprietaria dei cassoni, sia del Consorzio Prisma s.r.l., ovvero della ditta smaltitrice, per cui ella era senz’altro a conoscenza dell’utilizzo dei due cassoni da parte della Euroflorence, tanto più che sugli stessi sono state trovate le scritte che attribuivano la paternità dei cassoni e dei rifiuti in essi depositati alla carrozzeria dei fratelli Farese, ciò al fine di evitare che la ditta che li movimentava, ovvero la B.G.A., li prelevasse e li allontanasse dall’area, non essendo ipotizzabile che i cassoni siano stati abusivamente collocati dai Faresi all’insaputa di tutti.
Del resto, la Corte di appello ha sottolineato che nel 2014 il rapporto contrattuale della carrozzeria con il Consorzio Prisma era formalmente ancora in essere, tanto è vero che la teste Fedeli, dipendente della Euroflorence, e la dottoressa Zampiero, amministratore giudiziario della carrozzeria dal 2013, hanno riferito che la ditta ha sempre svolto regolarmente il servizio di ritiro dei rifiuti ogni 6-7 mesi.
Né, hanno aggiunto i giudici di merito, può sostenersi che la Montillet, per il suo ruolo apicale, fosse all’oscuro del deposito incontrollato dei rifiuti, e ciò a maggior ragione ove si consideri che la teste Morelli, dipendente del Consorzio Prisma, ha riferito che verso il 20 novembre 2014 avvertì l’imputata della telefonata ricevuta da una dipendente della Bia, tale Corica, la quale la informò della presenza dei rifiuti e del fatto che Farese le aveva chiesto di smaltirli, nonostante la carrozzeria avesse un forte arretrato nei pagamenti del servizio; a fronte della segnalazione ricevuta, la Montillet si limitò a inviare una mail di diffida ai Farese, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa circa l’eliminazione dei rifiuti presenti nei cassoni.
Il coinvolgimento nella vicenda della ricorrente, almeno nella misura in cui ella ha lasciato i cassoni nella disponibilità dei Farese che li stavano usando per finalità non lecite e ha consentito di fatto la prosecuzione della loro attività abusiva, risulta dunque scaturito da una disamina delle fonti dimostrative disponibili che, in quanto non manifestamente illogica, resiste alle censure difensive, con le quali, invero non senza richiami fattuali, si sollecita sostanzialmente una differente lettura del materiale probatorio, operazione che tuttavia non può trovare ingresso in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Di qui l’infondatezza dei motivi di ricorso in punto di responsabilità.
       2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi in ordine all’ulteriore doglianza (quarto motivo) riferita alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Ed invero, in senso ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, la Corte territoriale ha rimarcato in primo luogo la quantità non modesta di rifiuti illegittimamente depositati, pari a due cassoni scarrabili pieni di scarti sia pure non pericolosi, osservando altresì che la condotta illecita è stata tenuta da una persona addetta professionalmente allo smaltimento di rifiuti, avendo dunque ella agito con un grado elevato di colpa, in quanto esperta delle normative del settore.
Ora, a fronte di un apparato argomentativo scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le obiezioni difensive, che pure in tal caso sollecitano un differente apprezzamento di merito, non consentito in sede di legittimità.
  3. In conclusione, il ricorso deve essere disatteso; tuttavia, tenuto conto dell’infondatezza non manifesta delle censure sollevate, soprattutto con riferimento a quelle in punto di responsabilità, deve rilevarsi che è maturata nelle more la prescrizione del residuo reato di cui al capo A, avente natura contravvenzionale: è infatti decorso dalla data finale della sua consumazione (27 gennaio 2015) il relativo termine massimo di 5 anni, per cui, in assenza di cause di sospensione, la prescrizione del reato risulta intervenuta il 27 gennaio 2020.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il residuo reato di cui al capo A è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 09/06/2022