Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23494 del 19/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006 ) Rv. 234485
Presidente: Lupo E. Estensore: Amoroso G. Relatore: Amoroso G. Imputato: C. e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.)
(Rigetta, Trib. Piacenza, 11 ottobre 2004)
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Pneumatici usati - Destinati alla rigeneratura - Natura - Rifiuti.

I pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante la loro destinazione ad una operazione di recupero individuata dall'Allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 19/05/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 901
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 18987/2005
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. A., n. xx, e F. C., n. xx;
avverso la sentenza dell'11.10.2004 del Tribunale di Piacenza;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Reitano Bruno che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C. A., nata ad xx, e F. C., nato a xx, erano imputati del reato di cui all'art. 110 c.p., D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51, comma 1, lett. a), in relazione allo stesso decreto, art. 28, perché C. A. nella qualità di amministratore della "XY S.n.c", e F. C., quale gestore di fatto della predetta società, effettuavano un'attività di stoccaggio di rifiuti in un insediamento produttivo di Fiorenzuola d'Adda; in particolare, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, stoccavano abusivamente, all'interno e nell'area perimetrale dell'immobile ad uso capannone che conducevano in locazione ed ubicato in via xy, materiale di rifiuto in gomma (pneumatici usurati, tappetini in plastica) e altro materiale metallico di rifiuto per un quantitativo complessivo di circa 2.300 me. (in Fiorenzuola d'Adda accertato il 12 aprile 2002). Con sentenza dell'11 ottobre - 23 novembre 2004 il tribunale di Piacenza dichiarava gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, concesse a C. A. le attenuanti generiche, condannava la C. alla pena di euro ottomila di ammenda e F. C., aumentata la pena per la contestata recidiva, alla pena di Euro quattordicimila di ammenda.
Riteneva il giudicante che, sulla base delle prove acquisite, entrambi gli imputati dovessero essere ritenuti responsabili del reato contestato.
In particolare nel capannone della società XY era stato rinvenuto un elevatissimo numero di pneumatici usati, nonché tappetini in gomma, oltre a scarti metallici derivanti da attività di autodemolizione ed altri rifiuti.
Dal verbale di ispezione eseguita dai Carabinieri di Fiorenzuola D'Arda - unitamente a personale del Distretto A.R.P.A. di Fiorenzuola D'Arda - in data 12.4.2002 risultava che nell'immobile vi erano quattro cumuli di pneumatici, di varie dimensioni, accatastati nel modo seguente: un cumulo situato nelle immediate adiacenze dell'ingresso, sito alla sinistra per chi entra, quantificato in circa 595,2 metri cubi; un cumulo situato alla destra di chi entrava, quantificato in circa 822,4 metri cubi; un cumulo posto sul fondo del capannone, nella metà sinistra del complesso immobiliare, che veniva quantificato in metri cubi 74,4, accatastati ordinatamente; un cumulo posto sul fondo del capannone, nella metà di destra del complesso immobiliare, che veniva quantificato in 411,68 metri cubi, accatastati in modo ordinato.
Nell'area esistente tra un muro retrostante il capannone ed il muro di cinta, erano poi accumulati altri pneumatici usati di varie misure, nonché sacchi di materiale sintetico, di grosse dimensioni, contenenti tappetini in gomma: la dimensione di tale cumulo veniva stimato, dal personale di polizia giudiziaria operante, in circa 421,92 metri cubi. Infine in prossimità dell'ingresso laterale del capannone vi erano mucchi di cartone, nonché scarti di autovetture. 2. Avverso questa pronuncia gli imputati propongono distinti ricorsi per Cassazione con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Entrambi i ricorsi sono articolati in due motivi.
Con il primo motivo si deduce che non ricorre la fattispecie di cui al citato D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 1, lett. a), perché si trattava (non già di rifiuti, bensì) di pneumatici usati destinati ad essere riutilizzati.
Con il secondo motivo i ricorrenti invocano (genericamente) il D.Lgs. n. 114 del 1998 sulla disciplina del commercio che consentirebbe comunque l'attività di ricostruzione di pneumatici usati. 2. I ricorsi - i cui due motivi possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. Pur prescindendo dalla circostanza che la recente sentenza della Corte di Giustizia europea (C. giust, sez. 2^, 11 novembre 2004, causa C-457/02, Niselli) ha statuito la parziale incompatibilità col diritto comunitario del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178 sulla nozione di "rifiuto" (cfr. in proposito Cass., sez. 3^, 14 dicembre 2005 - 16 gennaio 2006, n. 1414, e Cass., sez. 3^, 14 aprile 2005 - 1 giugno 2005, n. 20499), è evidente che, anche alla luce della c.d. interpretazione autentica introdotta da questa norma (recentemente abrogata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, recante norme in materia ambientale, ma non di meno ancora in ipotesi applicabile ex art. 2 c.p.), i pneumatici usati di cui il detentore si sia disfatto e che abbia venduto ad altri perché siano riutilizzati previa "rigeneratura" o "ricopertura" non rientrano nella "deroga" alla nozione di rifiuto. Esulano infatti dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo (lett. a) dell'art. 14 cit.) ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi una "operazione di recupero" (lett. b) del medesimo art. 14). Nel caso di specie invece i pneumatici erano destinati a subire una operazione di recupero (la c.d. rigeneratura) e quindi costituivano rifiuti assoggettati alla relativa disciplina, pur non rilevando nella specie - ex art. 2 c.p. - il D.Lgs. n. 152 del 2006 cit., art. 183, comma 1, lett. n), che, per definire i sottoprodotti non rientranti nella categoria dei rifiuti, ha introdotto una nozione di "trasformazione preliminare" più restrittiva, rispetto a quella di "operazione di recupero", ampliando di risulta l'area dei comportamenti penalmente rilevanti, che peraltro si affianca all'espresso inserimento dei pneumatici fuori uso nelle "particolari categorie di rifiuti" (D.Lgs. n. 152 del 2006 cit., art. 228). In proposito questa Corte (Cass., sez. 3^, 19 gennaio 2005 - 9 febbraio 2005, n. 4702) ha già affermato - e qui ribadisce - che i pneumatici usati dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perché siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura non rientrano nella deroga alla nozione di rifiuto di cui al D.L. 8 luglio 2002, n. 138, art. 14, convertito con L. 8 agosto 2002, n. 178, atteso che i pneumatici sono in questo caso destinati ad una operazione di recupero quale individuata dalla lettera R5 dell'Allegato C del D.Lgs. n. 22 del 1997, circostanza che esclude l'applicabilità della citata normativa; cfr. anche Cass., sez. 3^, 20 aprile 2004 - 28 aprile 2004, n. 19578, che ha qualificato i pneumatici usati come rifiuti speciali, ancorché non pericolosi, che possono essere avviati al recupero attraverso le procedure semplificate di cui al D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22, art. 33. C'è poi da aggiungere che nella specie i cumuli di materiale vario rilevati in occasione dell'ispezione dei Carabinieri contenevano - come ha rilevato la Corte d'appello - non solo pneumatici usati, ma anche altro vario materiale di scarto; talché a maggior ragione si trattava di "rifiuti" il cui accumulo presso lo stabilimento industriale dei ricorrenti integrava la fattispecie contravvenzionale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997 cit., art. 51, comma 1, lett. a). 3. Pertanto i ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido. P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2006