Cass. Sez. III n. 9214 del 26 febbraio 2013 (Ud 19 dic. 2012)
Pres. Lombardi Est. Graziosi Ric. Zuccaro
Rifiuti. Requisiti del reato di omessa bonifica

Il reato di cui all'articolo 257 d.lgs. 152/2006 si estingue operando il soggetto che ha causato l'inquinamento la bonifica secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente ai sensi degli articoli 242 ss. dello stesso decreto (la bonifica effettuata secondo tale progetto è pertanto condizione di non punibilità del reato) per cui, a contrario, affinché il reato sussista occorre, oltre ai superamento della soglia di rischio, l'adozione del suddetto progetto di bonifica

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