Cass. Sez. III n. 13025 del 20 marzo 2014 (Ud. 17 dic. 2013)
Pres. Mannino Est. Andronio Ric. Radin
Rifiuti. Responsabilità del produttore iniziale in caso di consegna a terzi

Il produttore iniziale dei rifiuti che consegni tali rifiuti ad un altro soggetto che ne effettui, anche in parte, il trattamento conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che essa sussiste anche nel caso in  cui i rifiuti siano trasferiti per il trattamento preliminare ad uno dei soggetti consegnatari. In altri termini, colui che conferisce i propri rifiuti a soggetti terzi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che questi ultimi siano debitamente autorizzati allo svolgimento delle operazioni, con la conseguenza che l'inosservanza di tale regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita  gestione di rifiuti in concorso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescritto titolo abilitativo

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