Cass. Sez. III n. 7095 del 23 febbraio 2026 (UP 13 nov 2025) 
Pres. Ramacci Rel. Noviello Ric. Maiorana e altro
Rifiuti.Responsabilità del titolare d'impresa nella gestione dei rifiuti e particolare tenuità del fatto

In tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex art. 178 d.lgs. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati.

RITENUTO IN FATTO

    Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Messina riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Messina del 13.5.2024, di condanna degli attuali ricorrenti, in concorso anche con un terzo trasportatore, in ordine al reato ex art. 110 c.p. 256 Dlgs. 152/06 contestato nel capo di imputazione per trasporto e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rideterininava la pena applicata nei confronti dei due predetti imputati, rispettivamente pari a mesi tre di arresto per Maiorana ed euro 6000 di ammenda per Galati, confermando nel resto la sentenza impugnata.,,
    Avverso la sentenza sopra indicata propongono ricorso per cassazione Maiorana Giuseppe e Galati Antonia mediante il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.
    Deducono, con il primo, il vizio di violazione di legge e contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, laddove in motivazione sarebbe stata rideterminata la pena per la Galati in euro 4000 di ammenda mentre in dispositivo in euro 6000. Con conseguente annullamento per difetto di motivazione e incertezza sulla misura della pena.,
    Con il secondo motivo deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, contestandosi il giudizio di responsabilità del Maiorana in assenza di prova circa la sua sistematica partecipazione o direzione della attività di cui alla officina produttrice dei rifiuti in questione, come anche circa l'attività di trasporto illecito dei medesimi. Sul punto, la motivazione sarebbe apparente. Si contesta poi che gli pneumatici rinvenuti in stato di abbandono in alcune aree corrispondano a quelli caricati sul mezzo di trasporto e appartenenti all'officina della Galati.,
    Con il terzo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla responsabilità della Galati siccome fondata solo sulla sua formale titolarità dell'officina.
    Con il quarto motivo rappresentano vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla intervenuta esclusione della speciale tenuità dei fatti, siccome fondata su motivazione apodittica e, quanto al Maiorana, si ribadisce la sua estraneità ai fatti, essendo la sua condotta, al più, episodica. Per la Galati si ribadisce il solo dato della titolarità formale della officina, e si aggiunge che la offesa sarebbe di modesta entità.,

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il primo motivo è fondato, atteso che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di spiegazione e di chiarimento delle ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Sez. 2, n. 31119 del 19/03/2025, Rv. 288560 - 02). Nel caso di specie, a fronte di una pena originaria di euro 10.000 di ammenda ridotta, in dispositivo, ad euro 6000 senza altra specificazione, si pone una motivazione che muovendo da una pena rideterminata, quale pena base, di euro 6000 di ammenda, alla luce dei criteri oggettivi e soggettivi ex art. 133 c.p., applica le attenuanti generiche, già concesse dal primo giudice, fissando la pena finale in euro 4000. Per cui alla luce della valorizzazione sia delle predette attenuanti, già concesse, che di una deliberata rideterminazione della pena originaria di euro 10.000, si deve ritenere prevalente la pena di cui alla motivazione, così correggendosi sul punto la pena finale per la Galati.,,,
    Quanto al secondo motivo, deve preliminarmente evidenziarsi che i ricorrenti sono stati condannati, alla luce delle precisazioni di cui alla sentenza impugnata ( " … non sono state acquisite …..al processo prove ..in ordine alla contestata condotta di abbandono incontrollato di rifiuti non apparendo all'uopo sufficiente la riscontrata corrispondenza tra i segni posti sugli pneumatici presenti presso l'esercizio ..e quelli presenti sugli pneumatici abbandonati…." "…..circoscritta la condotta di reato a quella di illecito trasporto….") solo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, sebbene la pena applicata sia stata erroneamente stabilita in quella alternativa dell'arresto o della pena pecuniaria (rispettivamente per il Maiorana e la Galati), a tutto beneficio dei medesimi e senza che risulti in sentenza - in sede di riepilogo dei motivi di impugnazione, rimasti incontestati e per tale motivo, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, insuperabili nella relativa rappresentazione - alcuna contestazione al riguardo.,, Per cui, ferma la legittimità della pena applicata con le ulteriori precisazioni di cui al primo motivo, e stante il giudicato progressivo formatosi in proposito, si osserva che la responsabilità del Maiorana appare emergere in sentenza dal rilievo per cui gli operanti hanno riscontrato "l'affidamento diretto di tali materiali da parte del Maiorana a tale Siracusa ai fini del trasporto", così emergendo una concreta attività di compartecipazione nella specifica attività di trasporto, unica fattispecie illecita per cui, lo si ripete, deve ritenersi sia intervenuta condanna, la cui verifica si è completata attraverso l'ulteriore attività degli operanti che, di seguito a tale accertamento inerente l'avvenuto carico, su mezzo di trasporto, dei rifiuti, fermavano il mezzo - che dunque aveva marciato, così realizzando il trasporto -, e verificavano il mancato possesso da parte del conducente di ogni titolo per la predetta attività, assente anche presso l'officina della Galati, ove era stato visto, in occasione del carico, e veniva nuovamente incontrato, il Maiorana.,,, Rispetto a tale ricostruzione, si oppone un mero stralcio di dichiarazioni di uno degli operanti, sia per escludere la partecipazione nella gestione della officina che la stessa compartecipazione del Maiorano anche al solo trasporto. Si tratta di una argomentazione difensiva inammissibile: sia laddove si insiste nel contestare la sussistenza a carico del Maiorana di una compartecipazione nell'abbandono di rifiuti ( fattispecie, per quanto sopra osservato, esclusa dai giudici di appello), sia laddove si vorrebbe escludere anche la compartecipazione nel trasporto mediante un mero stralcio dichiarativo ( che di fatto si assume travisato ovvero omesso nel relativo esame), in contrasto con il noto principio per cui, il vizio del travisamento della prova, fondato su dati dichiarativi, impone l’allegazione integrale dell’atto e non di un mero stralcio, come accaduto nel caso di specie (cfr. Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012) Rv. 252349). Per completezza, in ogni caso, anche nei passaggi riportati in stralcio emergono dati confermativi dell'unico reato ascritto, ovvero emerge che il teste di polizia giudiziaria ricordava che il furgone veniva fermato dopo una marcia con i relativi rifiuti ( "quando l'avete fermato? ADR No no di transito quando è arrivato sopra il paese….lui stava circolando") e che era stato monitorato anche il Maiorana ("avete fatto degli appostamenti? ADR sì sì Maiorana è sempre lì opera lui all'interno…io ho eseguito anche degli accertamenti successivi e le posso dire….che di fatto c'è lui …la mia attività di OCP finisce quel giorno").,,,
    Riguardo al terzo motivo, il rilievo di responsabilità della Galati, fondato sulla sua titolarità dell'officina, è immune da vizi. Questa corte (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 6420 del 7.11.2007, dep. 11.2.2008) già sotto la vigenza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 2, comma 3, ha osservato che con esso si prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti "coinvolti", a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti" e il D.Lgs. n. 152 del 2006, art.178, comma 3, ha puntualmente ribadito il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti". Sul punto, pertanto, questa Corte (Sez. 3, 24.2.2004, n. 7746) ha rilevato che, in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti (Sez. 3, n. 23971 del 25/05/2011, Rv. 250485 - 01). Dunque, in presenza di una attività di gestione svolta da un'impresa vigono i principi sopra richiamati in ordine alla individuazione dei soggetti responsabili. Si è così affermato che "in tema di rifiuti la responsabilità per l'attività di gestione non autorizzata non attiene necessariamente al profilo della consapevolezza e volontarietà della condotta, potendo scaturire da comportamenti che violino i doveri di diligenza per la mancata adozione di tutte le misure necessarie per evitare illeciti nella predetta gestione e che legittimamente si richiedono ai soggetti preposti alla direzione dell'azienda" (cfr. Cass. pen. sez. 3/11.12.2003, n. 47432). Anche successivamente è stato ribadito che "in tema di gestione dei rifiuti, il reato di abbandono incontrollato di rifiuti è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono (Fattispecie riguardante un autocarro adibito al trasporto di rifiuti abbandonati in modo incontrollato e condotto da un dipendente del titolare dell'impresa)" cfr. Cass. pen. sez. 3, n. 24736 del 18.5.2007). Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che del reato dovesse rispondere anche la ricorrente, nella qualità di responsabile della ditta per conto della quale veniva svolta l'illecita attività, non risultando (né è stato allegato) che ella avesse delegato ad altri ogni responsabilità in relazione allo svolgimento di quell'attività, ne' che avesse adottato tutte le misure necessarie per evitare l'illecito di cui alla contestazione; era, quindi, irrilevante, che in quel momento la stessa non fosse presente in officina. Del resto, nei ricorsi stessi si esclude che l'attività dell'officina fosse stata integralmente affidata al solo Maiorana.,,,,,,
    Quanto all'ultimo motivo, si osserva che appare congrua e come tale valida la motivazione a supporto della esclusione della fattispecie ex art. 131 bis c.p., fondata sulla rilevante offensività della vicenda, siccome inerente al trasporto di ben 30/40 pneumatici fuori uso: motivazione di per sé già idonea a sorreggere il diniego, per cui l'ulteriore rilievo argomentativo, secondo il quale vi sarebbe anche una condotta abituale, desumibile dalla presenza di analoghi rifiuti abbandonati, nei pressi dell'area ove era diretto il furgone, e che sarebbero riconducibili alla officina in questione, pur risultando in netto contrasto con la intervenuta esclusione a carico dei ricorrenti, della fattispecie di abbandono incontrollato ( e comunque si tratta di profilo che invero i ricorrenti non hanno dedotto nel motivo in esame) in ogni caso integra una spiegazione meramente aggiuntiva e per quanto prima osservato ultronea, che come tale, quindi, non inficia la scelta (con relativa sufficiente motivazione sopra evidenziata) qui censurata. In tale quadro, le censure specificamente dedotte, e consistenti nel rilievo per cui, quanto al Maiorana, egli sarebbe estraneo ai fatti, essendo la sua condotta al più episodica e, quanto alla Galati, ella sarebbe stata solo la titolare formale della officina, da una parte, siccome inerenti al diverso tema della responsabilità, non appaiono pertinenti al profilo qui in discussione - posto che l'art. 131 bis c.p. presuppone la sussistenza del reato a carico degli imputati e, solo, si deve disquisire, in ordine ad esso, del grado di offensività della condotta -; dall'altra, alla luce di quanto sopra già osservato, sono del tutto prive di fondamento. Quanto al finale rilievo con cui si aggiunge che l'offesa sarebbe di modesta entità, si tratta di motivo assolutamente generico in assenza di ogni specificazione delle ragioni a supporto, diverse da quelle sopra citate.,,,,
    Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza ai sensi dell'art. 619 comma 2 debba essere rettificata nel senso che la pena applicata a Galati Antonia è pari a euro 4000 invece di euro 6000 di ammenda. Con rigetto del ricorso nel resto. Ritiene altresì che il ricorso del Maiorana debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.,

P.Q.M.
rettifica la sentenza impugnata e applica a Galati Antonia la pena di euro 4000 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso della predetta. Dichiara inammissibile il ricorso di Maiorana Giuseppe che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.,
Così deciso in Roma, il 13/11/2025