Cass. Sez. III n. 47685 del 18 dicembre 2022 (CC 25 ott 2022)
Pres. Aceto Est. Gai Ric. Forica
Rifiuti.Terzo proprietario del mezzo e confisca

Grava sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevandosi anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha respinto il ricorso, ex art. 322 cod.proc.pen., proposto dal legale rappresentante della società FO.RI.CA AMBIENTE srl, avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro Fiat Iveco tg CC964GG di sua proprietà, nell’ambito di indagini svolte nei confronti – tra gli altri – di Fontana Roberto e Marino Emanuele per il reato di cui all’art. 110 cod.pen., 192 e 256 del d.lvo n. 152 del 2006, trasporto di rifiuti non autorizzato con il mezzo in questione, ed ha confermato l’impugnato decreto di sequestro preventivo.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il legale rappresentante della società FO.RI.CA AMBIENTE srl, terza interessata, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo tre motivi di ricorso.
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. inosservanza degli artt. 240 cod.pen., 256, 259 d.lgs n. 152 del 2006. La società ricorrente è autorizzata al trasporto dei rifiuti e il provvedimento impugnato, che ha sottoposto a sequestro un numero rilevante di mezzi, non avrebbe valutato le diverse situazioni. La società della ricorrente sarebbe in possesso dell’autorizzazione al trasporto e non sarebbe coinvolta negli incendi dei rifiuti.
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. inosservanza degli artt. 259 bis comma 5 d.lgs n. 152 del 2006. Inosservanza della legge in quanto la ricorrente, proprietaria del mezzo sequestrato, è terza estranea al reato. Gli indagati Fontana e Marino avrebbero agito all’insaputa della ricorrente in quanto la raccolta della plastica avveniva in tutta la provincia di Caltanissetta e Ragusa e non avrebbe potuto sospettare l’attività illecita di trasporto effettuata dagli indagati che svolgevano una seconda attività illecita.
- Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. motivazione apparente in relazione al periculum in mora.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
Come è noto, il trasporto dei rifiuti rientra tra le attività di gestione, come espressamente previsto dall'art. 183, lett. n) d.lgs. 152/2006 e la sua effettuazione in assenza di valido titolo abilitativo configura un'ipotesi di illecita gestione sanzionata dall'art. 256 d.lgs. 152/06.
Alla sentenza di condanna per tale reato (o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.) consegue, come stabilito dall'art. 259, ultimo comma, d.lgs. 152/06, la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.
Riguardo al reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06, la giurisprudenza di
questa Corte ha chiarito che la condotta in esso sanzionata è riferibile a chiunque
svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle
assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo decreto, anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa, che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, P.M. in proc. Lazzaro, Rv. 260266).
5. Ciò posto, è inammissibile la censura difensiva diretta a contestare la ricostruzione del fatto (trasporto di rifiuti in assenza di autorizzazione), e la qualificazione giuridica dei reati contesti agli indagati sulla scorta degli accertamenti di fatto non qui rivalutabili, da parte del terzo interessato e, dunque, il fumus commissi delicti, censura, peraltro, connotata da genericità.
In relazione alla questione della confisca del mezzo di proprietà della ricorrente, stante la sua posizione di terzo estraneo al reato, la corte ha reiteratamente affermato che il mezzo da confiscare deve appartenere all'autore del reato e che, pertanto, la confisca dei mezzi di trasporto appartenenti ad un terzo estraneo al reato non possa essere ordinata, sempre che nei suoi confronti non sia individuata la violazione di obblighi di diligenza e che risulti la buona fede, intesa quale assenza di condizioni che rendano probabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell'uso illecito della cosa e senza che esistano collegamenti, diretti o indiretti, ancorché non punibili, con la consumazione del reato (così Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010. Nello stesso senso, Sez. 3, n. 44837 del 7/11/2007, Aprea, non massimata; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551; Sez. 3, n.12108 del 18/11/2008, Apicella, Rv. 243394; Sez. 3, n. 20935 del 11/3/2009, Anselmi e altri, Rv. 243621).
Si è ulteriormente precisato come gravi sul terzo proprietario estraneo al reato l'onere di una rigorosa dimostrazione del necessario presupposto della buona fede, ovvero di non essere stato a conoscenza dell'uso illecito del mezzo o che tale uso non era collegabile ad un proprio comportamento negligente, al fine di ottenere la restituzione del mezzo ed evitare la confisca, rilevando anche che, in tali casi, la dimostrazione richiesta al terzo proprietario non configura un'ipotesi di inversione di onere della prova che la legge penale non consente, poiché non riguarda l'accertamento della responsabilità penale (Sez. 3, n. 22026 del 29/4/2010, Grisetti, non massimata;  Sez. 3, n. 46012 del 4/11/2008, Castellano, Rv. 241771; Sez. 3, n. 26529 del 20/5/2008, Torre, Rv. 240551, Sez. 3, n. 33281 del 24/6/2004, Datola, Rv. 229010, cit.).

6. Quanto al caso in esame il provvedimento impugnato, a pag. 5, dà atto che la ricorrente non aveva assolto agli oneri probatori limitandosi ad allegare la formale titolarità del mezzo e che la buona fede non poteva essere ritenuta in ragione di una pluralità di elementi (utilizzo in via continuativa del mezzo da parte del Fontana, congiunge della ricorrente, indagato per il reato di trasporto illecito di rifiuti).
 La dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha ritenute coerenti con la sua decisione, è altresì presente anche con riguardo al periculum in mora (cfr. pag. 5) sul rilievo che nel caso di dissequestro, con ogni probabilità avuto riguardo alla continuativa attività di trasporto di rifiuti, il mezzo verrebbe impiegato nei trasporti illeciti.
Oltre tutto, si rammenta, in tema di gestione illecita di rifiuti, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca dei mezzi di trasporto impiegati.

7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 25/10/2022