Cass. Sez. III n.38949 del 7 agosto 2017 (Ud 28 giu 2017)
Presidente: Cavallo Estensore: Ramacci Imputato: Presenti
Rifiuti.Veicoli fuori uso e requisito di pericolosità

In tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose



RITENUTO IN FATTO


1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 28/10/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 18/12/2013, il Tribunale di Siena aveva affermato la responsabilità penale di Claudio PRESENTI per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. b) d.lgs. 152\06, per il trasporto non autorizzato di rifiuti speciali pericolosi costituiti da un’autovettura gravemente incidentata da rottamare completa di motore, batteria, liquido refrigerante, liquido freni (acc. in Chianciano Terme 24/5/2011).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe fondato la propria decisione sulla mera presunzione della presenza di olio o altri liquidi pericolosi nel veicolo trasportato, poiché in merito a tale presenza non sarebbero stati effettuati specifici accertamenti tecnici con le formalità di legge, né vi sarebbe stata la constatazione diretta di tale presenza da parte degli agenti accertatori.
Aggiunge che la vettura si trovava da tempo all’aperto ed esposta alle intemperie, con la conseguenza che la presenza di liquidi ben poteva essere determinata dall’infiltrazione di acque piovane con colorazione tale da farle apparire come liquidi pericolosi.

3. Con un secondo motivo di ricorso osserva che mancherebbe l’accertamento di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio, in difetto di un accertamento attestante la natura certa delle sostanze presenti nel relitto, richiamando anche testualmente, a tale proposito, i contenuti di una pronuncia di questa Corte (30554/2011) sulla qualificazione dei veicoli fuori uso come rifiuti pericolosi.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.  


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente richiamato, con riferimento ai due motivi di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati, quanto affermato in una pronuncia di questa Corte (Sez. 3, n. 11030 del 5/2/2015, Andreoni, Rv. 26324801) in tema di veicoli fuori uso e sulla natura di rifiuto pericoloso degli stessi.
Nella decisione appena richiamata, premesse alcune considerazioni, cui si rinvia, sulla natura di rifiuto dei veicoli fuori uso, che non è oggetto di contestazione nel presente procedimento, si ricordava quanto segue sulla classificazione di teli veicoli come rifiuto pericoloso.

2. Il previgente d.lgs. 22\97 classificava anch'esso, all'art. 7, i rifiuti in pericolosi e non pericolosi, individuando questi ultimi, al comma 4, come «i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I». Il medesimo articolo individuava, al comma 1, lett. l), tra i rifiuti speciali, i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Il quarto comma dell’art. 184 d.lgs. 152\06, attualmente specifica che: «sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte Quarta del presente decreto». Anch'esso individuava, in precedenza, tra i rifiuti speciali, al comma 3, lettera l) «i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti» (il periodo è stato poi soppresso con l'intervento correttivo ad opera del d.lgs. 205\2010)
Inoltre il comma 5 del medesimo articolo chiarisce ora, dopo plurime modifiche, che l’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D alla parte quarta include i rifiuti pericolosi e tiene conto della loro origine e composizione e, quando necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.
L'allegato D individua con il codice CER 16 01 04 * e, quindi, quali rifiuti pericolosi, i veicoli fuori uso in generale e, con il codice CER 16 01 06, i veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, che sono dunque rifiuti non pericolosi (analoga classificazione era prevista sotto la vigenza del d.lgs. 22\97).
Ciò posto, va rilevato come tale classificazione risulti invariata anche nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue cui deve farsi riferimento dal 1 giugno 2015.
Sempre nella sentenza “Andreoni” si ricordava come questa Corte avesse già avuto modo di precisare che, affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso, è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose, perché altrimenti esso rientra nella categoria classificata con il codice CER 16.01.06 (Sez. 3, n. 29973 del 21/6/2011, Rigotti, Rv. 251020. V. anche  Sez. 3, n. 30554 del 15/7/2011, Nobile, Rv. 251259).
Si riteneva, inoltre, di formulare alcune precisazioni, osservando come sia evidente che un veicolo funzionante contenga una serie di elementi e sostanze che ne consentono la normale utilizzazione e che sono normalmente riconducibili nel novero dei liquidi e delle componenti cui il catalogo dei rifiuti attribuisce rilievo ai fini della classificazione del veicolo fuori uso come rifiuto pericoloso (es. combustibile, batteria, olio motore, sospensioni idrauliche, olio dell'impianto frenante, liquidi refrigeranti o antigelo, detergenti per i cristalli, alcune parti dell'impianto elettrico o del motore).
Tali componenti, ai aggiungeva, normalmente presenti in tutti i veicoli marcianti, richiedono, per essere rimossi, operazioni oggettivamente complesse, le quali comportano non soltanto la previa selezione dei singoli elementi da eliminare, ma anche la disponibilità di particolari attrezzature per lo smontaggio. Si tratta, inoltre, di attività che, per essere eseguite, richiedono una minima competenza tecnica ed il rispetto di specifiche norme di sicurezza o, quanto meno, di una certa prudenza al fine di evitare danni alle persone o alle cose.          
Tali interventi di «bonifica», veniva anche precisato, risultano, peraltro, ancor più complessi quando le condizioni del veicolo, a causa di precedenti eventi, come, ad esempio, nel caso di danni ingenti alla carrozzeria a seguito di sinistro stradale, rendono meno agevole le operazioni di movimentazione e di smontaggio delle singole componenti. Inoltre, una volta rimossi, i liquidi e le componenti non più utilizzabili vanno pure trattati come rifiuti e sono, pertanto, soggetti alla disciplina prevista per la loro gestione, cosicché attività quali, ad esempio, il deposito, il trasporto o lo smaltimento richiedono specifici titoli abilitativi e dovrebbero risultare comunque tracciabili perché documentate.  
Si chiariva quindi come fosse evidente che le effettive modalità di conservazione del veicolo e la presenza o meno dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività  di cui si è appena detto costituiscano dati obiettivi di valutazione e che l'esclusione dal novero dei rifiuti pericolosi dei veicoli fuori uso non può essere presunto, essendo al contrario pacifico che un veicolo non sottoposto ad alcun preventivo trattamento volto ad eliminarne i liquidi e le componenti pericolose li contenga ancora, considerando la complessità delle operazioni di rimozione.
Si perveniva conseguentemente all’affermazione del principio secondo il quale «in tema di gestione di rifiuti, la natura di rifiuto pericoloso di un veicolo fuori uso non necessita di particolari accertamenti quando risulti, anche soltanto per le modalità di gestione, che lo stesso non è stato sottoposto ad alcuna operazione finalizzata alla rimozione dei liquidi e delle altre componenti pericolose».

3. Tale principio è pienamente condiviso dal Collegio, che intende darvi continuità, osservando come dello stesso abbia fatto buon uso la Corte territoriale nel caso in esame, la quale, nel motivare la propria decisione, cita espressamente la sentenza “Andreoni”, dando conto degli specifici dati fattuali che hanno indotto a ritenere il rifiuto trasportato come pericoloso.
In particolare, i giudici del gravame hanno valorizzato i contenuti del verbale di accertamenti urgenti, quelli delle foto scattate dagli accertatori e versate in atti e le dichiarazioni testimoniali, rilevando come, seppure non potesse ritenersi accertata la presenza nel relitto di olio motore, risultavano comunque presenti la batteria, il liquido dei freni ed il liquido refrigerante.
Si tratta, a ben vedere, di valutazioni di merito che non presentano alcun cedimento logico o manifesta contraddizione e risultano perfettamente allineati al richiamato principio di diritto.
Ciò che rileva, infatti, sulla base del richiamato principio, è il fatto che il veicolo fuori uso non sia stato sottoposto ad alcuna attività di bonifica, attività particolarmente complessa già se effettuata su un veicolo in condizioni normali e di ancor più difficile esecuzione, se non mediante particolari mezzi ed accorgimenti, nei veicoli gravemente incidentati, dove le parti meccaniche o l’intero veicolo risultano deformate o gravemente danneggiate.

4. A fronte di ciò, il ricorrente si limita a contestare l’esito degli accertamenti in fatto operati nel giudizio di merito, con riferimenti privi di pregio sulla necessità di accertamenti tecnici specifici che, come si è appena detto, la giurisprudenza di questa Corte ha espressamente escluso, ovvero con affermazioni, quale quella sulle possibili infiltrazioni di acque meteoriche, che restano confinate nell’ambito delle mere supposizioni.
Al contrario, è lo stesso ricorrente che ammette la totale assenza di interventi di bonifica sul veicolo fuori uso prima del suo trasporto, laddove il ricorso, proprio per accreditare la tesi dell’infiltrazione di acque di cui si è appena detto, specifica che il relitto era semplicemente rimasto all’aperto sul piazzale antistante l’abitazione dell’imputato (pag. 2 del ricorso).

5. Va altresì rilevato come il ricorrente, pur menzionando la giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, la più volte citata sentenza “Andreoni”, si sofferma sui contenuti di altra pronuncia (n. 30554/2011, cit.) al fine di accreditare la propria tesi difensiva, senza tuttavia tenere conto del fatto che proprio nella pronuncia del 2015 si era espressamente chiarito che, avuto riguardo ai contenuti della motivazione, la sentenza n. 30544\2011, così come la precedente n. 29973\2011, non si pongono affatto in contrasto con il principio affermato, riguardando fattispecie sostanzialmente diverse. In particolare, dai contenuti della sentenza 30544\2011 emergeva che i veicoli risultavano essere stati sottoposti comunque ad un preventivo trattamento, circostanza invece non verificatasi, come si è detto, nel caso in esame, dove i giudici del merito hanno accertato la natura di rifiuto pericoloso del relitto abusivamente trasportato con argomentazioni coerenti, giuridicamente corrette e relative a circostanze di fatto compiutamente accertate ed evidenzianti la piena sussistenza del reato contestato.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità  consegue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00  


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in data 28.6.2017