Cass.Sez. III n. 19682 del 8 maggio 2013 (Ud 2 apr 2013)
Pres.Squassoni Est.Amoresano Ric. P.M. in proc. Gifuni
Rifiuti.Trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o con formulario incompleto -

Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente nè dal nuovo testo dell'art. 258, comma quarto, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) - che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare, per chi, nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - né dall'art. 260 bis del medesimo D.Lgs. n. 152 (come introdotto dall'art. 36 del D.Lgs. 205 del 2010), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 02/04/2013
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 957
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 37396/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Verona;
avverso la sentenza del 10.11.2011 del Tribunale di Verona;
nei confronti di:
1) Gifuni Carmine nato il 3.3.1960;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano sentite le conclusioni del P.G., dr. Volpe Giuseppe, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10.11.2011 il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Gifuni Carmine in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Rilevava il Tribunale che il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, aveva depenalizzato le precedenti violazioni, riqualificandole in illeciti amministrativi, tranne il solo trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI. 2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Verona, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 con riferimento al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Assume che l'interpretazione data dal Tribunale non può essere condivisa.
Il D.Lgs. n. 205 del 2010 ha depenalizzato l'ipotesi di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 258, comma 4 essendo state le vecchie sanzioni inerenti il formulario di trasporti di rifiuti sostituite dalla nuova normativa in materia di SISTRI (che sostituisce il formulario). L'inosservanza dell'obbligo della scheda Sistri è sanzionato dall'art. 260 bis che sostituisce le sanzioni previste dall'art. 258. Il D.M. 21 dicembre 2010 ha, però, rinviato la piena operatività del sistema Sistri, con conseguente rinvio delle sanzioni penali. Peraltro il D.L. n. 138 del 2011, art. 6 ha differito il termine di operatività della Sistri, differenziandolo secondo i diversi soggetti cui si riferisce.
Aderendo alla tesi del Tribunale vi sarebbe un vuoto sanzionatorio in relazione al trasporto di rifiuti.
Nè è consentito applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art. 258 che presuppone la piena operatività della Sistri. Deve ritenersi, quindi, ancora operante il precedente sistema sanzionatorio fino all'entrata in vigore della SISTRI. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260 bis introdotto con il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 36 al comma 7 prevede che "il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI-Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa e che si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. in caso di rifiuti pericolosi". 3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario o con un formularlo con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente ne' dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 258, comma 4, (come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, art. 35) che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte (in particolare per chi, nella predisposizione dei certificati di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla tipologia del rifiuto o fa uso del certificato falso) - ne' dal medesimo D.Lgs. n. 152, art. 260 bis (come introdotto dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 36), che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda SISTRI) - cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 29973 del 21.6.2011.
4. La questione della depenalizzazione non è però rilevante nella fattispecie in esame.
All'imputato risultava, infatti, contestato il D.Lgs., art. 256, comma 1, lett. a) e comma 2 per aver effettuato, in assenza di autorizzazione, lo "smaltimento incontrollato" di rifiuti non pericolosi.
E lo smaltimento incontrollato di rifiuti non pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila Euro.
Il P.M. avrebbe dovuto, quindi, impugnare e censurare l'immutazione del fatto operata dal Tribunale.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2013