Trasporto di rifiuti e posizione giuridica del trasportatore
di Leonardo PACE
La recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale 22 dicembre 2025 n. 41051 offre lo spunto per una riflessione a più largo spettro sulla posizione giuridica del trasportatore di rifiuti e sui relativi obblighi di legge.
Nel caso citato la corte di legittimità ha concentrato l’attenzione sulla responsabilità per “culpa in eligendo” a carico del soggetto che affida il trasporto dei rifiuti a persona priva di autorizzazione al loro smaltimento, ancorché lo stesso venga conferito a un centro autorizzato a riceverlo.
In tal caso è stato ritenuto integrato il reato di gestione abusiva dei rifiuti di cui all’art. 256 D.Lgs n. 152/2006 a carico del soggetto che tali rifiuti conferisce, per avere violato il preciso obbligo di accertarsi sull’affidabilità del trasportatore e sul possesso, in capo a quest’ultimo, della necessaria documentazione per l’esecuzione dell’incarico nei termini di legge.
Il trasportatore, a sua volta, se individuato, sarebbe stato necessariamente chiamato a rispondere a titolo di concorso nel suddetto illecito penale.
Tanto consente di concentrare l’attenzione sulla posizione di chi opera il trasporto di rifiuti in attività d’impresa.
In primo luogo al trasportatore è riferibile l’onere di attenersi al più generale “principio di responsabilità condivisa” di cui all’art. 188 decreto n. 152/2006 in tema di gestione del ciclo di movimentazione del rifiuto, in ragione del quale la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo tali soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento degli stessi (1).
Chi esercita il trasporto è tenuto, oltre che all’obbligo di iscrizione all’ Albo dei Gestori Ambientali (2), alla verifica che il centro di conferimento sia autorizzato alla gestione del rifiuto (art. 188 co. 2) onde garantire che le attività di trasporto rispettino gli obiettivi di protezione ambientale, secondo i noti e più generali principi di prevenzione, precauzione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione del rifiuto (art. 178 Tua).
Inoltre l’obbligo di iscrizione al Rentri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti) è disposto anche a carico del trasportatore secondo quanto previsto da ultimo dalla legge 30.12.2025 n. 199, che tale obbligo prevede a carico dei trasportatori di rifiuti pericolosi a titolo professionale, inclusi gli intermediari, ai sensi del novellato comma 3bis dell’art. 188 bis e, per i rifiuti non pericolosi, secondo quanto specificato all’art. 189 comma 3 con l’esonero dall’obbligo per le imprese anche agricole di più ridotte dimensioni.
Il trasportatore è inoltre tenuto al rispetto della normativa in esame nel caso di conferimento del rifiuto liquido presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane di cui all’art. 110 d.lgs 152/06 ed è, per buona norma, tenuto a verificare che il gestore del servizio abbia effettuato la comunicazione all’autorità competente, propedeutica allo smaltimento in impianto delle tipologie di refluo compatibili con il processo di depurazione e nei limiti dei quantitativi disponibili secondo la capacità residua dell’impianto.
L’adempimento che presenta i profili maggiormente problematici, tanto sul piano giuridico quanto in merito alla gestione dell’attività di impresa nella fase di raccolta del rifiuto prima del trasporto, riguarda la compilazione del formulario (f.i.r.) in relazione alla verifica della corrispondenza tra la tipologia del rifiuto risultante dal suddetto documento di accompagnamento e quella ricevibile dall’impianto di destinazione finale.
Gli adempimenti previsti sul piano formale non danno adito a dubbi, atteso che il trasportatore è tenuto a conservare una copia del formulario ed a trasmetterne una seconda al produttore o al detentore una volta completate le operazioni di conferimento del rifiuto presso il destinatario, il quale provvede a datare e sottoscrivere le relative copie prima di restituirle al trasportatore medesimo, secondo l’ordine degli eventi imposto dall’art. 193 comma 4 Tua.
La legge esonera dalla tenuta del formulario, ai sensi del successivo comma 7, nei casi di trasporto di rifiuti urbani ed assimilati ai centri di raccolta, se eseguito dal produttore iniziale ovvero dal soggetto che gestisce il servizio pubblico e, ipotesi residuale, nel caso di rifiuti non pericolosi gestiti dal produttore in modo occasionale e saltuario.
Il trasportatore deve ritenersi esente da addebito, anche penale, per le condotte irregolari od illecite direttamente ascrivibili al gestore dell’impianto nella fase di gestione del rifiuto medesimo, la cui responsabilità non è estensibile agli ulteriori soggetti coinvolti nella catena di trattamento del rifiuto così conferito.
Per altro verso, sul versante più sostanziale della condotta, gli effetti della compilazione del formulario di identificazione qualificano la posizione del trasportatore secondo quanto previsto dal comma 17 dell’art. 193 in esame.
In linea di principio è sancito un esonero di responsabilità del trasportatore per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore del rifiuto e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza.
Ciò in linea di principio, dal momento che il trasportatore è tenuto ad accertarsi non solo che il produttore del rifiuto sia autorizzato a tale attività al pari del titolare del sito di destinazione del trasporto, ma inoltre che abbia compilato in forma compiuta il f.i.r. con la previsione, in particolare, dei dati necessari circa la caratterizzazione del rifiuto con l’indicazione del relativo codice (3).
Ne segue che il trasportatore non è esentato da responsabilità in caso di difformità sulla natura del rifiuto ove si tratti di differenze “riscontrabili in base alla comune diligenza”.
Quando rileva la “comune diligenza”?
Alla specificazione del suddetto criterio non viene in soccorso il codice civile, quantomeno in termini dirimenti, laddove richiama genericamente la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempimento delle obbligazioni (art.1176 c.c.).
Un criterio di maggiore specificazione – almeno in astratto – della comune diligenza imposta al trasportatore è rinvenibile tra le fonti di normazione secondaria, con riferimento alla nota circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali 18 giugno 2003 n. 3934, in ragione della quale la diligenza richiesta al soggetto agente è rinvenibile nella possibilità di individuare e riscontrare “ictu oculi” la difformità del rifiuto contrattualizzato rispetto a quello risultante dal formulario. (4)
Ove la difformità è evidente e palesemente riscontrabile, pertanto, l’esecuzione del trasporto non può costituire esonero da responsabilità del vettore per la gestione abusiva del rifiuto, con le conseguenti sanzioni anche penali.
Ma in quali termini si può tracciare il discrimine tra condotta non punibile e responsabilità concorsuale del trasportatore con il produttore del rifiuto, ai sensi dell’art. 193 comma 17 del Tua?
Occorre affidarsi alla casistica giurisprudenziale.
Cosi, se non può pretendersi dal trasportatore la verifica di dati riscontrabili attraverso attività di analisi, uso di particolari tecnologie o strumentazione tecnica; per altro verso il trasportatore deve considerarsi un soggetto comunque tecnicamente competente in relazione alla tipologia dell’attività svolta, con la conseguenza che non può invocare la sua completa ignoranza circa la natura di quanto trasportato o disinteressarsi della natura del carico o della sua destinazione finale.
Così la “normale diligenza” risulterà carente allorchè sarà facilmente riscontrabile la discrepanza tra documentazione e realtà in presenza di taluni elementi sintomatici quali: la quantità del rifiuto, il loro stato di conservazione, la natura del loro confezionamento per il trasporto, le modalità di ricezione del carico, quelle di trasporto ovvero la destinazione stessa del carico. (5)
In tempi più recenti si è statuito che il trasportatore può rispondere del più grave reato di traffico illecito di rifiuti in caso di accettazione del carico senza farsi consegnare l’analisi merceologica del rifiuto, dalla quale sarebbe emersa ad evidenza la difformità del carico rispetto a quanto dichiarato. (6)
Per altro verso l’attività del trasportatore, con i relativi oneri, va distinta da quella del produttore o detentore, cui compete in via esclusiva l’obbligo di analisi e caratterizzazione del rifiuto.
Così rientra tra gli oneri del produttore l’esecuzione delle attività prodromiche allo smaltimento, quale l’analisi del rifiuto che, pertanto, integra una condotta doverosa in capo a chiunque proceda alla produzione dei rifiuti sin dall’origine dell’attività (Cass. Pen., Sez. III, 13.4.24 n. 15626), senza che ciò coinvolga la responsabilità del vettore che ne sia rimasto estraneo.
Ed ancora si pensi al caso di un carico convenuto con il produttore del rifiuto ed eseguito in assenza del trasportatore, titolare della ditta esecutrice delle operazioni di trasporto fino a destinazione finale, allorchè quest’ultimo non sia stato informato dal proprio personale dipendente di eventuali anomalie o discrasie in fase di carico: non potrà verosimilmente prescindersi dalla valutazione caso per caso dell’esposizione a responsabilità anche penale del titolare del trasporto, secondo i criteri di giudizio normalmente acquisiti in termini di responsabilità concorsuale nell’illecito accertato ovvero secondo l’obbligo connesso all’assunzione di una posizione di garanzia funzionale al ruolo gestorio rivestito nella fase di movimentazione del rifiuto.
Infine, con riferimento all’eventuale ipotesi di sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, rileverà la posizione che andrà ad assumere il terzo proprietario del mezzo: se questi sia effettivamente estraneo al reato (non avendo partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati) è legittimato esclusivamente a dimostrare la sua buona fede, ovvero che l'uso illecito della "res" gli era ignoto e non collegabile ad un suo comportamento negligente (7).
(1) Così Cass. Pen. Sez. III, 11.12.2019 n. 5912 in merito all’addebito di responsabilità per il reato di gestione abusiva di rifiuti di cui all’art. 256 D.L.vo n. 152/2006.
(2) Ricordiamo che il relativo obbligo è esplicitato all’art. 212 Decreto Ambiente, il cui comma 5 fa riferimento ai soggetti che esercitano la raccolta ed il trasporto di rifiuti, la bonifica dei siti anche contenenti amianto, il commercio e l’intermediazione senza detenzione dei rifiuti stessi.
(3) Non vi è dubbio che “produttore e trasportatore sono ugualmente obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario e, in caso di omissione dell’obbligo assunto, entrambi soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta”; cfr. Cass. Civ. Sez. II, ordinanza 21.4.2022 n. 12774.
(4) La Circolare n. 3934/23 evidenzia che “la limitata valenza della "controfirma" del trasportatore, non può comportare un facile discarico di responsabilità dove vi sia evidenza "ictu oculi" e senza necessità di analisi di eventuali difformità tra l'apparenza del carico e la descrizione fattane nel formulario o dove le modalità di trasporto ivi indicate appaiono manifestamente non rispondenti alla normativa. Inoltre la normativa vigente prevede che l'attività di trasporto sia effettuata da trasportatori professionali particolarmente qualificati anche al fine di evitare, limitare e correggere eventuali abusi ed errori dei quali possa aversi evidenza durante l'iter del trasporto. Di conseguenza gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, non dovrebbero essere valutate sulla base delle capacità del semplice conducente, ma sulla base della preparazione del responsabile tecnico dell'impresa di trasporto cui il conducente deve riferire ogni difformità rispetto al programma ricevuto".
(5) Così Cass. Pen. Sez. III, 14.3.2013 n. 16209, in fattispecie limitata all’inosservanza dell’obbligo di verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare dell’impianto di destinazione, quale dato verificabile dal trasportatore con la richiesta normale diligenza.
(6) Si veda Cass. Pen. Sez. III, 22.1.2025 n. 2602: nella fattispecie era risultata la palese discrasia fra la qualità dei rifiuti dichiarati, plastica e gomma quali polipropilene e polietilene rispetto a quella dei rifiuti presenti sui veicoli, vale a dire poliuretano, pvc, legno, residui tessili e vetro.
(7) Così di recente Cass. Pen. Sez. III 28 aprile 2025 n. 16088.


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