Corte Suprema di cassazione - Ufficio del Massimario
Relazione n.III/04/2013 del 18 dicembre 2013
Novità legislative: D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate”.

Rif. Norm.: d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 255, 256 bis, 259; disp. att. c.p.p. art. 129.

 

Sommario: Premessa – 1. L’introduzione dei reati in materia di combustione illecita di rifiuti. – 2. I nuovi obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero.

 

 

Premessa.

In considerazione della “estrema gravità sanitaria, ambientale, economica e della legalità in cui versano alcune aree della regione Campania”, è stato adottato, nelle forme della decretazione d’urgenza, un intervento normativo diretto a “fronteggiare emergenze ambientali ed industriali” (d.l. 10 dicembre 2013, n. 136 in G.U. n. 289 del 10 dicembre 2013), nel cui ambito sono contemplate “disposizioni per una più incisiva repressione delle condotte di illecita combustione dei rifiuti”, nonché previsioni relative agli obblighi di informazione sull’azione penale gravanti sul pubblico ministero.

Peraltro, il medesimo d.l. n. 136 del 2013, verosimilmente per omogeneità di problematiche, è intervenuto anche in relazione alla materia della continuità del funzionamento produttivo di stabilimenti di interesse strategico ed all’attività di attuazione delle prescrizioni rilasciate per l’Ilva di Taranto, e, per quanto attiene ai profili di rilevanza penalistica, ha adottato una peculiare disciplina interferente sugli istituti del sequestro e della confisca nei confronti delle imprese sottoposte a commissariamento disposto con decreto del Consiglio dei Ministri che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale, finalizzata a porre a carico del titolare dell’impresa o del socio di maggioranza il costo del risanamento ambientale.

 

1. L’introduzione dei reati in materia di combustione illecita di rifiuti.

A seguito di avvenimenti che hanno avuto grande risalto nei “media”, e dei sempre più preoccupati allarmi di pericolo per la salute pubblica derivanti dall’emergenza ambientale, il legislatore ha ritenuto di intervenire nuovamente nella disciplina del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, contenuto nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cd. “Codice dell’Ambiente”, introducendo la nuova figura delittuosa di combustione illecita di rifiuti.

Il “nuovo” art. 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 136 del 2013, prefigura tre fattispecie incriminatrici nei primi due commi, due circostanze aggravanti al terzo e al quarto comma, un’ipotesi di confisca al quinto comma, ed un illecito amministrativo che costituisce un limite alla rilevanza penale delle condotte suindicate al sesto comma.

La prima fattispecie è così delineata: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni”.

La previsione incriminatrice, con riferimento all’elemento oggettivo, sembra ‘costruita’ in negativo rispetto a quella che punisce l’incendio, sia perché vi è l’espressa clausola di riserva “salvo che il fatto costituisca più grave reato”, sia perché la condotta rilevante è descritta mediante l’impiego di una formula linguistica – “appicca il fuoco” – già utilizzata dal legislatore nell’art. 424 cod. pen. per indicare un’azione alla quale non segue necessariamente un incendio a norma dell’art. 423 cod. pen. e che, anzi, assumendo significato per l’ordinamento penale solo se da essa “sorge il pericolo di un incendio”, potrebbe essere inidonea, di per sé, persino a determinare quest’ultimo evento. La soluzione interpretativa appena indicata, inoltre, appare in linea anche con le indicazioni esposte nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. in esame, laddove si evidenzia che la previsione delle nuove fattispecie è stata determinata dall’inadeguatezza del (pre)vigente sistema sanzionatorio, e in particolare della fattispecie prevista dall’art. 423 cod. pen., ad assicurare una sufficiente tutela per l’ambiente e per la salute collettiva.

Così prefigurata la condotta, l’oggetto materiale di essa – i “rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate” – sembra individuato avendo riguardo a quanto previsto dagli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 152 del 2006, in linea con il richiamo ad essi operato dall’art. 255 del medesimo d. lgs. nella parte in cui contempla l’illecito amministrativo di abbandono o deposito di rifiuti. Peraltro, potrebbe dare adito a difficoltà interpretative, anche per ragioni di coerenza applicativa, la nozione di “aree non autorizzate”.

Con riferimento alla colpevolezza, trattandosi di delitto, ed in assenza di specifiche indicazioni, appare possibile ritenere necessaria la forma del dolo generico.

La seconda fattispecie di reato è delineata dal secondo periodo del comma 1 del ‘nuovo’ art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006, e si riferisce alle medesime condotte descritte nel primo periodo del medesimo comma, se poste in essere in relazione ai “rifiuti pericolosi”, la cui nozione è desumibile alla luce di quanto dispone l’art. 184, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che fa riferimento, a tal fine, alle cose dotate delle “caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto”.

Può essere utile in proposito una precisazione: l’ipotesi in questione sembra configurare un’autonoma fattispecie incriminatrice e non una circostanza aggravante sia perché per la stessa sono previste pene autonomamente determinate rispetto a quelle della fattispecie base, sia, soprattutto, perché il legislatore, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 256 bis, laddove si riferisce alle circostanze aggravanti ed alle cose confiscabili, parla espressamente di “delitti di cui al comma 1”, impiegando espressamente il plurale. Non può però ritenersi del tutto implausibile, però, un inquadramento dell’ipotesi in termini di circostanza aggravante perché l’elemento differenziale rispetto alla fattispecie prevista dal primo periodo del medesimo comma è costituito esclusivamente dall’oggetto materiale, tanto più che questo si connota in termini di specialità e non di assoluta alterità.

La terza fattispecie di reato, alla quale si applicano le stesse pene previste per le prime due è quella di “colui che tiene le condotte di cui all’art. 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti”.

Per questa figura di reato, ma forse potrebbe essere più corretto parlare di due distinte figure di reato, sembra esservi un segmento che si identifica esattamente nelle azioni descritte dall’art. 255 d.lgs n. 152 del 2006 – ossia nell’abbandono o nel deposito di rifiuti in violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, del medesimo d. lgs., ovvero nell’immissione degli stessi nelle acque superficiali o sotterranee – cui si aggiunge il profilo della funzionalizzazione alla successiva combustione illecita. Questo ulteriore profilo, almeno ad una prima lettura, appare offrire aspetti problematici: in particolare, lo stesso potrebbe essere letto in una chiave marcatamente soggettivistica, in termini di qualificazione del dolo come dolo specifico, oppure come implicativo della necessità, ai fini dell’integrazione della fattispecie, anche del compimento di atti obiettivamente apprezzabili e diretti al fine della “combustione illecita di rifiuti”. Probabilmente, questa seconda ipotesi di lettura potrebbe essere favorita dalla considerazione che le condotte previste dall’art. 255 del d. lgs. n. 152 del 2006 sono punite solo come illecito amministrativo, salvo se commesse dai titolari di imprese e dai responsabili di enti (cfr. l’art. 256, comma 2, del medesimo testo normativo), e che, quindi, ritenere l’inciso “in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti” in una prospettiva di carattere oggettivo potrebbe essere maggiormente in linea con esigenze di tassatività, materialità ed offensività.

In ogni caso, l’inciso normativo sembra richiedere la sussistenza del dolo specifico, ai fini dell’integrazione della colpevolezza per l’ipotesi (o le due ipotesi) di reato in questione, a differenza di quelle precedentemente descritte.

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, e prescindendo dai possibili dubbi sulla qualificazione da attribuire alla fattispecie prevista dall’ultimo periodo del comma 1 del ‘nuovo’ art. 256 d. lgs. n. 152 del 2006, il legislatore prefigura nei commi 3 e 4 del ‘nuovo’ art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006 due ipotesi: la prima previsione, infatti, stabilisce che “la pena è aumentata di un terzo [quindi in misura fissa] se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito di un’attività di impresa o comunque di un’attività organizzata”; la seconda, invece, dispone che “la pena è aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.

Significativa, poi, ai fini dell’individuazione dei limiti della rilevanza penale delle condotte è la disposizione contenuta nel sesto comma del medesimo art. 256 bis, per effetto del quale “si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto i rifiuti di cui all’art. 184, comma 2, lett. e)”, ossia “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”. In effetti, considerato, per un verso, che per questa fattispecie è espressamente prevista una sanzione amministrativa e, per altro verso, che i rifiuti in questione sono obiettivamente meno pericolosi per la salute della collettività, si potrebbe ragionevolmente concludere che la condotta di chi appicca il fuoco a rifiuti vegetali provenienti da aree verdi abbandonati o depositati in maniera incontrollata è priva di rilevanza penale, ed integra un mero illecito amministrativo.

Tuttavia, se questa soluzione interpretativa individua un limite alla rilevanza penale delle nuove fattispecie incriminatrici con riferimento al profilo ‘qualitativo’ dell’oggetto materiale del reato, altro discorso deve farsi sulla possibile rilevanza del profilo ‘quantitativo’ dello stesso. Nel silenzio del legislatore, l’individuazione del confine tra rilevanza ed irrilevanza penale delle condotte non attinenti a “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi”, potrebbe essere fornito da una valutazione incentrata sul grado di offesa per l’interesse tutelato dalla norma. In questa prospettiva, appare utile considerare che il legislatore sembra aver inteso tutelare l’ambiente anche quando non venga direttamente in rilievo la salute collettiva: una conferma in proposito risulta offerta anche dall’art. 4 del d.l. n. 1536 del 2013, che, nell’introdurre un nuovo comma 3 ter all’art. 129 disp. att. cod. proc. pen., ha previsto l’obbligo per il pubblico ministero di informare il Ministero dell’Ambiente ogniqualvolta procede per uno dei reati previsti dal d. lgs. n. 152 del 2006, e, quindi, anche se si tratti del ‘nuovo’ art. 256 bis, e di informare, invece, il Ministero della Salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali solo quando i predetti reati “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”.

Infine, il comma 5 dell’art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006, incide sulla disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali adottabili, prevedendo la confisca sia dei “mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 […] salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente”, sia “dell’area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell’autore o del compartecipe del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi”. In particolare, questa seconda ipotesi di confisca, che appare essere obbligatoria, perché si dispone che la stessa “consegue alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.”, pone qualche problema ermeneutico, posto che si può forse dubitare se con l’enunciato linguistico “compartecipe del reato” il legislatore abbia inteso indicare esclusivamente il concorrente, o abbia invece voluto far riferimento anche agli autori di reati connessi a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 256 bis d. lgs. n. 152 del 2006 (ad esempio, quello di favoreggiamento).

2. I nuovi obblighi di informazione gravanti sul pubblico ministero.

L’art. 4 del d.l. n. 136 del 2013 è intervenuto sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introducendo un nuovo comma 3 ter all’art. 129.

Specificamente, la nuova previsione impone innanzitutto al pubblico ministero di informare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio quando esercita l’azione penale per i reati previsti dal d.lgs. n. 152 del 2006, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, nonché, anche, il Ministero della Salute o il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quando i predetti reati “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”. Con riferimento all’obbligo di informazione per così dire ‘aggiuntivo’, sembra ragionevole ritenere che l’uso della particella disgiuntiva “o”, ripetuto due volte,e lo scopo della disposizione, determinino il dovere di informare: a) il solo Ministero della Salute, oltre che quello dell’Ambiente, nei casi in cui sia configurabile un pericolo per la tutela della salute, ma non anche per la sicurezza agroalimentare; b) il solo Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre che quello dell’Ambiente, nei casi in cui vi è pericolo per la sicurezza agroalimentare, ma non anche per la tutela della salute; c) entrambi i Ministeri, oltre che quello dell’Ambiente, quando vi è pericolo per entrambi i beni giuridici.

Detto obbligo di informazione si estende anche alle sentenze ed ai “provvedimenti definitori di ciascun grado di giudizio”, e, ma la previsione non è chiarissima, nei casi di arresto, fermo o misura cautelare disposta nei confronti di soggetto indagato per i reati previsti dal d. lgs. n. 152 del 2006, ovvero per i reati previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio per l’ambiente, e che, inoltre, “arrechino un concreto pericolo alla tutela della salute o alla sicurezza agroalimentare”. Invero, la limitazione appena indicata dell’obbligo di informazione sembra derivare dal riferimento compiuto dal terzo periodo (relativo ai casi di arresto, fermo o custodia cautelare) del ‘nuovo’ comma 3 ter dell’art. 129 disp. att. cod. proc. pen. ai soli “reati indicati nel secondo periodo” del medesimo articolo, a differenza di quanto previsto dal quarto comma (riguardante le sentenze e gli altri provvedimenti ‘definitori’), che dispone la comunicazione “alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente comma”. Detta limitazione, tuttavia, potrebbe suscitare qualche perplessità, ed essere difficilmente comprensibile, se si considera che l’obbligo di comunicazione risulta fissato per consentire alle Amministrazioni competenti di “adottare i provvedimenti eventualmente ritenuti opportuni e necessari per la tutela dell’ambiente, della salute e della qualità della produzione agroalimentare” (così si esprime la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.l. in esame).

Redattore: Antonio Corbo

 

 

Il vice direttore

Giorgio Fidelbo

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Gazzetta Ufficiale N. 289 del 10 Dicembre 2013

DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
(13G00180)

(GU n.289 del 10-12-2013)

Vigente al: 10-12-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 4, 9, 32, 41, 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la estrema gravita' sanitaria, ambientale, economica e
della legalita' in cui versano alcune aree della regione Campania;
Considerato che la sicurezza della continuita' del funzionamento
produttivo di stabilimenti di interesse strategico costituisce una
priorita' di carattere nazionale, soprattutto in considerazione dei
prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute e di
salvaguardia dei livelli occupazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per una piu' incisiva repressione delle condotte di
illecita combustione dei rifiuti, per la mappatura dei terreni della
regione Campania destinati all'agricoltura e per una efficace
organizzazione e coordinamento degli interventi di bonifica in quelle
aree, nell'interesse della salute dei cittadini, dell'ambiente, delle
risorse e della produzione agroalimentare, nonche' garantire la
continuita' degli interventi di bonifica gia' avviati;
Rilevato che le attivita' di attuazione delle prescrizioni delle
a.i.a. rilasciate per lo stabilimento Ilva di Taranto, pur
tempestivamente avviate, hanno evidenziato profili di complessita'
che richiedono un immediato intervento di semplificazione e di
interpretazione autentica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire con
disposizioni finalizzate a superare le sopra esposte criticita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la coesione territoriale;

Emana

il seguente decreto-legge :

Art. 1

Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in
Campania

1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,
l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la
protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi
comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini
tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di
telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati
all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di
effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combustione.
2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli
enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo
ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei
prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale,
dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici pubblici
competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della
Regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il
Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche
agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della
salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli
enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprieta', nel
possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati.
3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli
istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'.
4. I titolari di diritti reali di godimento o del possesso dei
terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo sono
obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso sia
comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al
primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i
terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca
dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri delle
politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della
tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia
stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia
dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione agroalimentare.
Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole,
alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e
del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti
interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma
6, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale
indicazione.
5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri
delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione
con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate,
contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica
relativi ai terreni indicati come prioritari dalla medesima
direttiva. Entro i successivi novanta giorni, gli enti di cui al
comma 1 presentano un'analoga relazione relativa ai restanti terreni
oggetto dell'indagine.
6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al secondo
periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei
Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute
sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere
destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture
diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere
indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni
agroalimentari determinate.

Art. 2

Azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei territori della
regione Campania

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il
potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e
bonifica nei terreni della regione Campania indicati ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le
attivita' culturali e dal Presidente della regione Campania. Al
Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita' della
Commissione di cui al comma 2.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato
interministeriale di cui al comma 1, al fine di individuare o
potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni
della regione Campania, come indicati ai sensi dell'articolo 1, comma
6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni
dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo articolo 1, comma
6, e' istituita una Commissione composta da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri che la presiede, e da un
rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale,
del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e della regione Campania. Ai componenti della
Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai
Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione
territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
oneri per la finanza pubblica.
4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla
definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento
delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli
enti di cui all'articolo 1, comma 1, adotta e successivamente
coordina un programma straordinario e urgente di interventi
finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica
dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei
terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1,
comma 6. Il programma puo' essere realizzato anche attraverso la
stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero attraverso la
nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400. La Commissione riferisce
periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita' di cui
al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario
urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle
risorse che si renderanno disponibili a seguito della
riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione
coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui
all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le
risorse di cui al presente comma possono essere integrate con
eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei
programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020.
6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui
all'articolo 1, comma 1, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di
2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee
disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la
Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e
di terreni contaminati.

Art. 3

Combustione illecita di rifiuti

1. Dopo l'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). - 1. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque appicca il fuoco a
rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in
aree non autorizzate e' punito con la reclusione da due a cinque
anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si
applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui
all'articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione
illecita di rifiuti.
3. La pena e' aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1
siano commessi nell'ambito dell'attivita' di un'impresa o comunque di
un'attivita' organizzata.
4. La pena e' aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi
in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque
anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di
stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti
di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo
appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l'uso del
bene e' avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio
comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
consegue la confisca dell'area sulla quale e' commesso il reato, se
di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi
gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte
di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184,
comma 2, lettera e).».
2. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i
Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle
operazioni di sicurezza e di controllo del territorio
prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di
criminalita' organizzata e ambientale, sono autorizzati ad avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale
militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle
competenti autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge
1° aprile 1981, n. 121.

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

1. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati
previsti dal codice penale comportanti un pericolo o un pregiudizio
per l'ambiente, il pubblico ministero informa il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione
nel cui territorio i fatti si sono verificati. Qualora i reati di cui
al primo periodo arrechino un concreto pericolo alla tutela della
salute o alla sicurezza agroalimentare, il pubblico ministero informa
anche il Ministero della salute o il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Il pubblico ministero,
nell'informazione, indica le norme di legge che si assumono violate
anche quando il soggetto sottoposto a indagine per i reati indicati
nel secondo periodo e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in
stato di custodia cautelare. Le sentenze e i provvedimenti definitori
di ciascun grado di giudizio sono trasmessi per estratto, a cura
della cancelleria del giudice che ha emesso i provvedimenti medesimi,
alle amministrazioni indicate nei primi due periodi del presente
comma».

Art. 5

Proroga dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920
del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni e integrazioni.

1. Al fine di consentire il completamento delle attivita'
amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito
della gestione dei rifiuti nella regione Campania, l'Unita'
Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, e
successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2015 e opera in seno alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Nel limite organico di cui all'ordinanza richiamata nel comma 1,
il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con decreto, disciplina la
composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento
economico e le procedure operative dell'Unita'
Tecnica-Amministrativa, a valere sulle residue disponibilita'
presenti sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2012.
3. Gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento
dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei
rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa, ovvero dei debiti fuori bilancio
nei confronti della stessa Unita' Tecnica-Amministrativa che
presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data,
anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per
l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidita' per i pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, con
le procedure e nei termini ivi previsti.
4. I versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del
personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal
commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio
2012, n. 4022, e dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati
alla societa' ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento,
realizzazione e gestione degli impianti di collettamento e
depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli nord, Foce Regi Lagni e
Cuma.
5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' nella gestione delle medesime emergenze
ambientali, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le
disposizioni, di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5
dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12
dicembre 2006, e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze di cui al presente
comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria
delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6

Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
«Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, le
regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro
quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina
puo' comunque essere adottato.»;
b) al comma 1, dopo il quinto periodo, sono aggiunti i seguenti:
«Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli
assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si
applica l'articolo 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2. I commissari possono avvalersi, per le attivita' di
progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei
lavori, per le attivita' di direzione lavori e collaudo, per ogni
altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa a
progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni
e delle regioni interessate dagli interventi, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonche' dell'ANAS; al personale
degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi,
salvo il rimborso delle spese.».

Art. 7

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il
piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al fine della
approvazione del piano, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare acquisisce, sulla proposta del comitato di
esperti di cui al comma 5, ultimo periodo, il parere del commissario
straordinario e quello della regione competente, che sono resi entro
sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali il piano puo' essere
approvato anche senza i pareri richiesti. L'approvazione del piano
avviene entro quindici giorni dal ricevimento dei pareri e comunque
entro il 28 febbraio 2014. Il piano di cui al comma 6 e' approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico.»;
b) al comma 7, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, il decreto di approvazione del piano di cui al comma 5
conclude i procedimenti di riesame previsti dall'autorizzazione
integrata ambientale, costituisce integrazione alla medesima
autorizzazione integrata ambientale, e i suoi contenuti possono
essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e
29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.»;
c) al comma 8, le parole: «Fino all'approvazione del piano
industriale di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Fino
all'adozione del decreto di approvazione del piano delle misure e
delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 7»;
d) al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
progressiva adozione delle misure, prevista dal periodo precedente,
si interpreta nel senso che la stessa e' rispettata qualora
sussistano tutte le seguenti condizioni: a) la qualita' dell'aria
nella zona esterna allo stabilimento, per la parte riconducibile alle
sue emissioni, valutata sulla base dei parametri misurati dalle
apposite centraline di monitoraggio gestite dall'A.R.P.A. risulti
conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni europee e
nazionali in materia, e comunque non abbia registrato un
peggioramento rispetto alla data di inizio della gestione
commissariale; b) alla data di approvazione del piano, siano stati
avviati gli interventi necessari ad ottemperare ad almeno il 70 per
cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni integrate ambientali, ferma restando la non
applicazione dei termini previsti dalle predette autorizzazioni e
prescrizioni. Il Commissario, entro trenta giorni dall'approvazione
del piano di cui al comma 5, trasmette all'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale una relazione che indica
analiticamente i suddetti interventi.»;
e) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In
applicazione del generale principio di semplificazione
procedimentale, al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni,
intese concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti, di tutti gli
altri enti comunque coinvolti, necessari per realizzare le opere e i
lavori previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, dal piano
delle misure di risanamento ambientale e sanitario, dal piano
industriale di conformazione delle attivita' produttive, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta
del commissario straordinario, convoca una conferenza dei servizi ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che si deve pronunciare entro il termine di sessanta giorni dalla
convocazione. La conferenza di servizi si esprime dopo avere
acquisito, se dovuto, il parere della commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che si esprime sulla valutazione di impatto
ambientale del progetto entro novanta giorni dalla sua presentazione,
o sulla verifica di assoggettabilita' alla procedura medesima entro
quarantacinque giorni. I predetti termini sono comprensivi dei
quindici giorni garantiti al pubblico interessato al fine di
esprimere osservazioni sugli elaborati progettuali messi a
disposizione. Nei casi di attivazione delle procedure di VIA, il
termine di conclusione della conferenza di servizi e' sospeso per un
massimo di novanta giorni. Decorso tale termine, i pareri non
espressi si intendono resi in senso favorevole. Solo nel caso di
motivata richiesta di approfondimento tecnico, tale termine puo'
essere prorogato una sola volta fino ad un massimo di trenta giorni.
La determinazione conclusiva della conferenza di servizi e' adottata
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e costituisce variante ai piani territoriali ed
urbanistici, per la quale non e' necessaria la valutazione ambientale
strategica. Nel caso di motivato dissenso delle autorita' preposte
alla tutela ambientale, culturale o paesaggistica, il Consiglio dei
ministri si pronuncia sulla proposta, previa intesa con la regione o
provincia autonoma interessata, entro i venti giorni successivi
all'intesa. L'intesa si intende comunque acquisita decorsi trenta
giorni dalla relativa richiesta. Le cubature degli edifici di
copertura di materie prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti,
previsti dall'autorizzazione integrata ambientale o da altre
prescrizioni ambientali, sono considerate "volumi tecnici"»;
f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: «9-bis. Durante la
gestione commissariale, qualora vengano rispettate le prescrizioni
dei piani di cui ai commi 5 e 6, nonche' le previsioni di cui al
comma 8, non si applicano, per atti o comportamenti imputabili alla
gestione commissariale, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dette sanzioni,
ove riferite a atti o comportamenti imputabili alla gestione
precedente al commissariamento, non possono essere poste a carico
dell'impresa commissariata per tutta la durata del commissariamento e
sono irrogate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che
abbiano posto in essere detti atti o comportamenti.»;
g) dopo il comma 11, e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Dopo l'approvazione del piano industriale, in relazione
agli investimenti ivi previsti per l'attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza e'
diffidato dal commissario straordinario a mettere a disposizione le
somme necessarie all'attuazione delle misure previste, nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della diffida, mediante trasferimento
su un conto intestato all'azienda commissariata. Le somme messe a
disposizione dal titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza
sono scomputate in sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati
ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata
ambientale. Ove il titolare dell'impresa o il socio di maggioranza
non metta a disposizione del commissario straordinario, in tutto o in
parte, le somme necessarie, secondo quanto previsto dal primo
periodo, al commissario straordinario sono trasferite, su sua
richiesta, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali a carico del titolare dell'impresa o del socio di
maggioranza, diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. In caso,
inoltre, nell'ipotesi di proscioglimento del titolare dell'impresa o
del socio di maggioranza da tali reati, le predette somme, per la
parte in cui sono impiegate per l'attuazione dell'autorizzazione
integrata ambientale e delle altre misure previste nel piano delle
misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, e salvo
conguaglio per la parte eccedente, non sono comunque ripetibili. In
caso di condanna del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza
per detti reati resta fermo l'eventuale credito dello Stato e degli
altri eventuali soggetti offesi nella misura accertata dalla sentenza
di condanna. Alla data della cessazione del commissariamento, sulle
somme trasferite al commissario straordinario che derivano da
sequestri penali, ove non ancora spese o impegnate dal commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale.».

Art. 8

Autorizzazione degli interventi previsti dal piano delle misure
ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto ricadenti in area SIN.

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo l'articolo
2-quater, e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-quinquies (Autorizzazione degli interventi previsti dal
piano delle misure ambientali e sanitarie per l'Ilva di Taranto
ricadenti in area SIN). - 1. Nell'area dello stabilimento Ilva di
Taranto, limitatamente alle porzioni che all'esito della
caratterizzazione hanno evidenziato il rispetto delle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC) per le matrici suolo e sottosuolo, gli
interventi previsti dalle autorizzazioni integrate ambientali e dal
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
avvengono nel rispetto dei commi che seguono.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono dichiarati indifferibili
ed urgenti, e devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti
criteri e modalita', al fine di non interferire con la successiva
bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali
contaminate:
a) ogni singolo intervento deve essere comunicato alla regione,
alla provincia, al comune territorialmente competenti e all'A.R.P.A.
Puglia almeno 10 giorni prima la data di inizio dei lavori,
unitamente al relativo cronoprogramma;
b) nell'esecuzione degli interventi, con particolare riferimento
all'attivita' di scavo, devono essere adottate tutte le precauzioni e
gli accorgimenti idonei a prevenire e impedire un peggioramento della
qualita' delle acque sotterranee;
c) prima di realizzare ogni singolo intervento deve essere
effettuato sul fondo scavo il campionamento del suolo superficiale
per una profondita' dal piano di fondo scavo di 0-1 metri,con le
modalita' previste al comma 3;
d) se nel corso delle attivita' di scavo vengono rinvenuti
rifiuti, il commissario straordinario ne da' comunicazione
all'A.R.P.A. Puglia, prima di procedere alla rimozione ed al fine di
effettuare le necessarie verifiche in contraddittorio prima della
prosecuzione dell'intervento;
e) se, all'esito degli accertamenti da effettuare ai sensi del
comma 3, il fondo scavo presenta valori superiori alle concentrazioni
soglia di contaminazione (CSC), il commissario straordinario ne da'
comunicazione all'A.R.P.A. Puglia e procede agli idonei interventi
garantendo il raggiungimento del rispetto delle CSC, prima di
procedere alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1;
f) il suolo e il sottosuolo conformi alle CSC possono essere
riutilizzati in sito.
3. Il campionamento del suolo superficiale, di cui al comma 2,
lettera c), deve essere effettuato con le seguenti modalita':
a) individuazione di celle uniformi per litologia di terreno;
b) prelievo di almeno due campioni per ogni cella litologica;
c) formazione di un unico campione composito per cella ottenuto
dalla miscelazione delle aliquote;
d) confronto della concentrazione misurata per il campione, che
deve riguardare i medesimi analiti gia' ricercati in esecuzione del
piano di caratterizzazione, con i valori di concentrazione soglia di
contaminazione (CSC);
e) conservazione di un'aliquota di campione a disposizione
dell'A.R.P.A. Puglia.
4. Nelle aree non caratterizzate o che all'esito della
caratterizzazione hanno evidenziato valori per le matrici suolo o
sottosuolo superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione
(CSC), gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati
solo previa verifica della compatibilita' con i successivi o
contestuali interventi di messa in sicurezza e bonifica che
risulteranno necessari; tale verifica e' effettuata da A.R.P.A.
Puglia e la relativa istruttoria con indicazione delle modalita' di
esecuzione deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla
presentazione del progetto dell'intervento. A tali fini il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con
A.R.P.A. Puglia entro trenta giorni, previo parere di I.S.P.R.A., un
apposito protocollo tecnico operativo.».

Art. 9

Misure per le imprese di interesse strategico nazionale in
amministrazione straordinaria

1. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e' inserito il seguente:
«Art. 65-bis. (Misure per la salvaguardia della continuita'
aziendale). - 1. In caso di reclamo previsto dall'articolo 65, comma
2, sono prorogati i termini di durata del programma di cui
all'articolo 54 ed ai commissari straordinari e' attribuito il potere
di regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda o di rami
di azienda, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione ministeriale, modalita' di gestione idonee a
consentire la salvaguardia della continuita' aziendale e dei livelli
occupazionali nelle more del passaggio in giudicato del decreto che
definisce il giudizio.».
2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2013

NAPOLITANO


Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri

Alfano, Ministro dell'interno

De Girolamo, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico

Trigilia, Ministro per la coesione
territoriale

Visto, Il Guardasigilli: Cancellieri