TAR Friuli (TS) sent. n. 377 del 21 maggio 2009.
Rifiuti. Discariche. Gestione “post mortem”.
Obbligo di adeguamento delle garanzie finanziarie per le discariche preesistenti che non possono essere adeguate alle norme del D.Lgs 36/2003: sussistenza. Conformi: sent. n. 378 e sent. n. 379 del 21.05.2009 (segnalazione Alan VALENTINO, Udine).
Rifiuti. Discariche. Gestione “post mortem”.
Obbligo di adeguamento delle garanzie finanziarie per le discariche preesistenti che non possono essere adeguate alle norme del D.Lgs 36/2003: sussistenza. Conformi: sent. n. 378 e sent. n. 379 del 21.05.2009 (segnalazione Alan VALENTINO, Udine).
N. 00377/2009 REG.SEN.
N. 00404/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 404 del 2008, proposto da:
Romanello s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Florian, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; Comune di Campoformido;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Delibera della Giunta Provinciale di Udine dd. 28.7.2008 e del presupposto verbale della Conferenza Tecnica dd. 30.6.2008, in parte qua.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente espone di essere proprietaria di una discarica di seconda categoria B, in censuario di Campoformido, assentita nel 1992, per due lotti.
Successivamente, veniva ulteriormente autorizzata a ricevere 20.000mc/anno di sovvalli da R.S.U., e, nel 1996, definitivamente trasformata in discarica di prima categoria, per R.S.U. e assimilati e fanghi non tossici e nocivi, derivanti da impianti di depurazione di acque di scarico provenienti da insediamenti civili e ceneri.
1.1. - Dopo l’entrata in vigore del D.Lg. 36/03, presentava - nei termini - il proprio Piano di Adeguamento.
Nel 2005 veniva riscontrata (in relazione al secondo lotto) la presenza di percolato in alcuni pozzi spia, e l’impianto subiva un sequestro giudiziario.
In data 30.6.08, si teneva la Conferenza Tecnica per l’esame del Piano, che aveva esito negativo. La Provincia, quindi, ordinava, con svariate prescrizioni, la chiusura dell’impianto.
1.3. - Col presente ricorso, l’istante non contesta l’ordine di chiusura, né le prescrizioni, ma solo l’imposizione di ulteriori garanzie finanziarie.
Questi i motivi:
1) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 12 del Regolamento sul procedimento amministrativo della Provincia di Udine.
2) Violazione del Capo 4.2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984, del D.Lg. 36/03 e del D.P.G.R. 0266/05 nonché dell’art. 41 della Costituzione. Travisamento.
3) Violazione dell’art. 17 del D.Lg. 36/03 e della Dir. 04/35.
4) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art 14 del D.Lg. 36/03. Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e del minimo mezzo..
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede, conclusivamente, la reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, in quanto l’istante ha opposto solo la prescrizione che impone di “presentare le garanzie finanziarie di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lg. 36/03, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno trenta anni”. Non ha invece impugnato (prestandovi quindi acquiescenza) la prescrizione di cui al punto 2, lett. c), secondo cui la gestione post mortem deve avvenire in conformità al piano di adeguamento presentato, che, per l’appunto, prevedeva una gestione post operativa della durata di trent’anni, secondo le modalità poste dal D.Lg. 36/03.
3. - Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per acquiescenza formulata dalla Provincia di Udine.
Sostanzialmente la ricorrente, dopo aver eccepito l’illegittimità della prescrizione concernente la prestazione di ulteriori garanzie perché generica e priva di sicuro fondamento normativo, afferma che comunque essa nulla deve - in ordine alle garanzie finanziarie - dal momento che il Piano di Adeguamento è stato respinto e si è ordinata la chiusura dell’impianto. Secondo la sua prospettazione, se l’attività non continua non è possibile richiedere garanzie finanziarie ulteriori, in specie se la discarica è pressoché esaurita.
La disposizione che impone la gestione post mortem per 30 anni non può avere applicazione retroattiva, senza incorrere in palese violazione dell’art. 41 della Costituzione e del 29° “considerando” della stessa direttiva 99/31.
L’art. 17 del D.Lg. 36/03, inoltre, in caso di reiezione del Piano, impone solo di disporre la chiusura dell’impianto, senza far parola né della gestione post mortem trentennale né di adeguamento delle garanzie, regole che valgono solo per i nuovi impianti.
Da ultimo, lamenta che non si sia tenuto conto del fatto che solo uno dei lotti ha provocato inquinamento, e, poiché le garanzie possono essere richieste anche per singoli lotti, non appare legittimo gravare i privati oltre misura.
3.1. - Nessuna delle censure coglie nel segno.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, la circostanza che la discarica di cui trattasi fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03, la fa indiscutibilmente rientrare tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali - qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso - sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura e la gestione post mortem nel rispetto di tutte le previsioni normative sopravvenute.
La discarica, inoltre, essendo operativa alla data di entrata in vigore della legge (2003) , ha potuto beneficiare dell’ulteriore periodo di attività nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione del Piano (conclusosi solo nel 2008), per cui non sussiste alcuna ragione per pretendere, ora, di sottrarsi alla puntuale applicazione della nuova normativa, nella cui piena vigenza ha operato.
Queste osservazioni generali valgono, a maggior ragione, per le garanzie finanziarie: l’art. 17, comma 3, del D.Lg. 36/03 stabilisce infatti che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”. Il secondo comma di tale articolo precisa che “la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa” e, al comma 5, che “nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.”
E’ pertanto evidente che il legislatore ha avuto ben presente anche la situazione delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le quali non è stata peraltro prevista l’esenzione delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come ha avuto presente la situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma non ancora ricomposte) sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem.
Dal complesso delle disposizioni ricordate si evince che tutte le discariche ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette - in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla prestazione delle garanzie di durata trentennale.
Ciò che rileva, infatti, non è che il Piano di Adeguamento sia stato o meno approvato, bensì che la discarica fosse in funzione al momento dell’entrata in vigore della legge, e abbia continuato, successivamente, a ricevere rifiuti.
E’ del tutto logico, infine, che il legislatore abbia imposto la gestione post mortem per la durata di trent’anni ed il supplemento di garanzie anche a carico delle discariche “non adeguabili”.. Infatti, se una discarica viene ritenuta non adeguabile è perché il modo in cui è costruita (e che non può essere modificato o “adeguato”) non dà sufficienti garanzie di sicurezza ovvero di non produrre inquinamento o danno all’ambiente in misura consona alle nuove cautele introdotte.
Nessuna irragionevolezza è quindi ravvisabile nella prescrizione qui opposta.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
N. 00404/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 404 del 2008, proposto da:
Romanello s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Luca De Pauli, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Provincia di Udine, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluigi Florian, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7; Comune di Campoformido;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Delibera della Giunta Provinciale di Udine dd. 28.7.2008 e del presupposto verbale della Conferenza Tecnica dd. 30.6.2008, in parte qua.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente espone di essere proprietaria di una discarica di seconda categoria B, in censuario di Campoformido, assentita nel 1992, per due lotti.
Successivamente, veniva ulteriormente autorizzata a ricevere 20.000mc/anno di sovvalli da R.S.U., e, nel 1996, definitivamente trasformata in discarica di prima categoria, per R.S.U. e assimilati e fanghi non tossici e nocivi, derivanti da impianti di depurazione di acque di scarico provenienti da insediamenti civili e ceneri.
1.1. - Dopo l’entrata in vigore del D.Lg. 36/03, presentava - nei termini - il proprio Piano di Adeguamento.
Nel 2005 veniva riscontrata (in relazione al secondo lotto) la presenza di percolato in alcuni pozzi spia, e l’impianto subiva un sequestro giudiziario.
In data 30.6.08, si teneva la Conferenza Tecnica per l’esame del Piano, che aveva esito negativo. La Provincia, quindi, ordinava, con svariate prescrizioni, la chiusura dell’impianto.
1.3. - Col presente ricorso, l’istante non contesta l’ordine di chiusura, né le prescrizioni, ma solo l’imposizione di ulteriori garanzie finanziarie.
Questi i motivi:
1) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 12 del Regolamento sul procedimento amministrativo della Provincia di Udine.
2) Violazione del Capo 4.2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27.7.1984, del D.Lg. 36/03 e del D.P.G.R. 0266/05 nonché dell’art. 41 della Costituzione. Travisamento.
3) Violazione dell’art. 17 del D.Lg. 36/03 e della Dir. 04/35.
4) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art 14 del D.Lg. 36/03. Violazione dei principi di proporzionalità, di adeguatezza e del minimo mezzo..
2. - L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, di cui chiede, conclusivamente, la reiezione.
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità, in quanto l’istante ha opposto solo la prescrizione che impone di “presentare le garanzie finanziarie di cui all’art. 14, comma 2, del D.Lg. 36/03, adeguandole alla sopravvenuta normativa regionale considerando un periodo di post gestione di almeno trenta anni”. Non ha invece impugnato (prestandovi quindi acquiescenza) la prescrizione di cui al punto 2, lett. c), secondo cui la gestione post mortem deve avvenire in conformità al piano di adeguamento presentato, che, per l’appunto, prevedeva una gestione post operativa della durata di trent’anni, secondo le modalità poste dal D.Lg. 36/03.
3. - Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per acquiescenza formulata dalla Provincia di Udine.
Sostanzialmente la ricorrente, dopo aver eccepito l’illegittimità della prescrizione concernente la prestazione di ulteriori garanzie perché generica e priva di sicuro fondamento normativo, afferma che comunque essa nulla deve - in ordine alle garanzie finanziarie - dal momento che il Piano di Adeguamento è stato respinto e si è ordinata la chiusura dell’impianto. Secondo la sua prospettazione, se l’attività non continua non è possibile richiedere garanzie finanziarie ulteriori, in specie se la discarica è pressoché esaurita.
La disposizione che impone la gestione post mortem per 30 anni non può avere applicazione retroattiva, senza incorrere in palese violazione dell’art. 41 della Costituzione e del 29° “considerando” della stessa direttiva 99/31.
L’art. 17 del D.Lg. 36/03, inoltre, in caso di reiezione del Piano, impone solo di disporre la chiusura dell’impianto, senza far parola né della gestione post mortem trentennale né di adeguamento delle garanzie, regole che valgono solo per i nuovi impianti.
Da ultimo, lamenta che non si sia tenuto conto del fatto che solo uno dei lotti ha provocato inquinamento, e, poiché le garanzie possono essere richieste anche per singoli lotti, non appare legittimo gravare i privati oltre misura.
3.1. - Nessuna delle censure coglie nel segno.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare, la circostanza che la discarica di cui trattasi fosse in attività alla data di entrata in vigore del D.Lg. 36/03, la fa indiscutibilmente rientrare tra quelle per cui è obbligatoriamente prevista la presentazione del Piano di Adeguamento, nonché fra quelle per le quali - qualsiasi sia l’esito del procedimento di approvazione del Piano stesso - sussiste l’obbligo di effettuarne quantomeno la chiusura e la gestione post mortem nel rispetto di tutte le previsioni normative sopravvenute.
La discarica, inoltre, essendo operativa alla data di entrata in vigore della legge (2003) , ha potuto beneficiare dell’ulteriore periodo di attività nelle more dell’espletamento del procedimento di valutazione del Piano (conclusosi solo nel 2008), per cui non sussiste alcuna ragione per pretendere, ora, di sottrarsi alla puntuale applicazione della nuova normativa, nella cui piena vigenza ha operato.
Queste osservazioni generali valgono, a maggior ragione, per le garanzie finanziarie: l’art. 17, comma 3, del D.Lg. 36/03 stabilisce infatti che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto, incluse le garanzie finanziarie di cui all'articolo 14”. Il secondo comma di tale articolo precisa che “la garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa” e, al comma 5, che “nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80% della capacità autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti è ridotto nella misura del 40%.”
E’ pertanto evidente che il legislatore ha avuto ben presente anche la situazione delle discariche già in avanzata fase di coltivazione al momento dell’entrata in vigore della nuova normativa, per le quali non è stata peraltro prevista l’esenzione delle garanzie, bensì un riduzione delle stesse; così come ha avuto presente la situazione delle discariche che essendo già esaurite (ma non ancora ricomposte) sono gravate solo dall’onere di fornire garanzie per la gestione post-mortem.
Dal complesso delle disposizioni ricordate si evince che tutte le discariche ancora attive al momento dell’entrata in vigore del D.Lg. 36/03 sono soggette - in misura ovviamente diversa, secondo la singola situazione di fatto - alla prestazione delle garanzie di durata trentennale.
Ciò che rileva, infatti, non è che il Piano di Adeguamento sia stato o meno approvato, bensì che la discarica fosse in funzione al momento dell’entrata in vigore della legge, e abbia continuato, successivamente, a ricevere rifiuti.
E’ del tutto logico, infine, che il legislatore abbia imposto la gestione post mortem per la durata di trent’anni ed il supplemento di garanzie anche a carico delle discariche “non adeguabili”.. Infatti, se una discarica viene ritenuta non adeguabile è perché il modo in cui è costruita (e che non può essere modificato o “adeguato”) non dà sufficienti garanzie di sicurezza ovvero di non produrre inquinamento o danno all’ambiente in misura consona alle nuove cautele introdotte.
Nessuna irragionevolezza è quindi ravvisabile nella prescrizione qui opposta.
In definitiva, il ricorso va respinto.
4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 22/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere
Rita De Piero, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO