TAR Campania (NA) Sez. VII n. 3518 del 7 maggio 2008
Rifiuti. Poteri in caso di situazione di emergenza

la normativa straordinaria che regola la situazione emergenziale in questione non consenta iniziative isolate, non coordinate con il soggetto preposto alla gestione dell’emergenza nel suo insieme, ovvero con il commissario delegato cui sono attribuiti i poteri extra ordinem ed in capo al quale incombe la responsabilità di garantire la fuoriscita dall’emergenza, avuto unitario riguardo all’intero territorio commissariato;
n. 3518/08 Reg. Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli, Sezione settima, con l’intervento dei signori Magistrati:
Francesco Guerriero Presidente
Michelangelo Maria Liguori Consigliere
Carlo Polidori Primo Referendario - estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 5267/2006 proposto dalla società RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Domenico Marcicchiolo, rappresentato e difeso dall’avvocato Gerardo Maria Cantore, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Cesario Console n. 3,
contro
il Comune di SOMMA VESUVIANA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Palma, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 13, presso lo studio dell’avvovcato Attilio Belloni,
per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione, dei seguenti atti:
- ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, con la il Sindaco Comune di Somma Vesuviana - sul presupposto del rallentamento e, in alcuni casi, della sospensione del conferimento dei rifiuti solidi urbani nell’impianto CDR di Tufino e della conseguente necessità di procedere all’individuazione di una idonea area sulla quale provvedere alla stoccaggio provvisorio dei rifiuti - ha disposto l’occupazione temporanea per la durata di tre mesi, successivamente rinnovabile qualora necessario, dell’area di proprietà della ricorrente di 3.000 mq, sita in località Colle Reviglione, nonché di autorizzare l’Ufficio Tecnico Comunale ad immettersi nel possesso temporaneo dell’area in questione al fine di procedere ai rilievi tecnici occorrenti per l’allestimento del sito;
- relazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Somma Vesuviana n. 13197 del 24 luglio 2006, costituente parte integrante della predetta ordinanza, nonché tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Primo Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 26 marzo 2008 le parti presenti come da verbale;
RITENUTO che il presente ricorso possa essere deciso con “sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R. Campania, Sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
Vista l’ordinanza 9 agosto 2006, n. 2339, con la quale questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, evidenziando in motivazione la fondatezza del primo motivo di ricorso, incentrato sulla carenza di potere del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana nella materia dei provvedimenti necessari per affrontare la c.d. “emergenza rifiuti” nella Regione Campania, trattandosi di provvedimenti rientranti tra le attribuzioni del Commissario straordinario nominato per affrontare la predetta emegenza;
CONSIDERATO che risulta fondato il primo motivo di ricorso, incentrato sulla incompetenza assoluta del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana nella materia dei provvedimenti contingibili ed urgenti necessari per affrontare la c.d. “emergenza rifiuti” nella Regione Campania (prorogato fino al 31 gennaio 2007 con decreto del P.C.M. in data 1° giugno 2006), in quanto:
- il regime commissariale - come già evidenziato da questo questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 14 giugno 2004, n. 9408 e n. 9409 - ha determinato la sottrazione ai Sindaci dei poteri di ordinanza di cui agli articoli 50, comma 5, e 54, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 ed il loro affidamento ai Prefetti “al fine di assicurare il perseguimento dell’obiettivo del superamento dell’emergenza ambientale … e piena effettività agli interventi ed alle iniziative del commissario delegato” (ordinanza del P.C.M. n. 3286 in data 9 maggio 2003) e, da ultimo, anche direttamente al Commissario delegato (cfr. ordinanza del P.C.M. n. 3345 del 30 marzo 2004). Del resto gli stessi Prefetti risultavano già titolari del potere di ampliare i limiti quantitativi delle discariche per fronteggiare lo stato di crisi in attesa dell’entrata in funzione degli impianti di C.d.R. (cfr. ordinanze ministeriali 3032/1999 e 3100/2000), nell’ambito di un quadro di gestione dell’emergenza teso a “superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative diseconomie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato” (preambolo dell\'ordinanza ministeriale del 30 settembre 2002, n. 319, istitutiva dell’Ente provinciale d’ambito per il ciclo integrato dei rifiuti). Pertanto deve ritenersi che la normativa straordinaria che regola la situazione emergenziale in questione non consenta iniziative isolate, non coordinate con il soggetto preposto alla gestione dell’emergenza nel suo insieme, ovvero con il commissario delegato cui sono attribuiti i poteri extra ordinem ed in capo al quale incombe la responsabilità di garantire la fuoriscita dall’emergenza, avuto unitario riguardo all’intero territorio commissariato;
- in tale quadro - che, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza di questo Tribunale, vede lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti fatto oggetto di disciplina puntuale da parte del commissario straordinario (cfr. ordinanze n. 25 e 29 del 22 gennaio 2004 ed in particolare le linee guida con la prima adottate) - realizzare in via autonoma un sito temporaneo di stoccaggio dei rifiuti si appalesa operazione non consentita, e ciò a maggior ragione in presenza dell’ordinanza del P.C.M. n. 3493 in data 11 febbraio 2006, che ha affidato al Commissario delegato il compito di individuare … le discariche di servizio presso le quali conferire rifiuti ubani e rifiuti speciali non pericolosi;
CONSIDERATO che, stante quanto precede:
- il presente ricorso deve essere accolto e, per l’effetto si deve disporre l’annullamento dell’ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, a firma del Sindaco Comune di Somma Vesuviana, con assorbimento delle restanti censure;
- sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5267/2006, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 99 del 24 luglio 2006, a firma del Sindaco Comune di Somma Vesuviana.
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 marzo 2008.
Il Presidente
L’Estensore